REGOLAMENTO (CEE) N. 1625/75 DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1975 relativo alle misure di salvaguardia previste dall'accord tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113.
vista la proposta delle Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele2, in appresso denominato l'accordo, è stato firmato l'11 maggio 1975.
considerando che per l'attuazione delle clausole di salvaguardia e misure conservative previste agli articoli da 12 a 16 e 25 dell'accordo, è opportuno precisare le modalità secondo le quali si applica la regolamentazione comunitaria, in particolare quelle del regolamento (CEE) n. 1439/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al regime comune applicabile alle importazioni3, nonchù quelle del regolamento (CEE) n. 459/68 del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2011/735.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
In caso di pratiche che potrebbero giustificare l'applicazione, da parte della Comunità, delle misure di cui all'articolo 12 dell'accordo, ed in caso di pratiche che potrebbero esporre la Comunità a misure di salvaguardia conformemente all'articolo 16 dell'accordo, la Commissione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente regolamento, dopo aver istruito il fascicolo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità delle pratiche con l'accordo.
Se del caso, nelle condizioni fissate agli articoli 12 e 16 dell'accordo il Consiglio potrà decidere adeguate misure secondo la procedura e le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 1439/74 con particolare riguardo all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, fatto salvo il disposto dell'articolo 2 del presente regolamento.
Art. 2
In caso di pratiche di dumping o di aiuti pubblici che potrebbero giustificare l'applicazione, da parte della Comunità, delle misure di cui agli articoli 12 e 14 dell'accordo, viene decisa, con la procedura e le modalita di cui al regolamento (CEE) n. 459/68, l'istituzione di dazi antidumping o di dazi compensativi.
Art. 3
In caso di pratiche che potrebbero giustificare l'applicazione, da parte delle Comunità, delle misure di cui agli articoli 13, 15 e 25 dell'accordo, il Consiglio può, nelle condizioni definite in questi articoli, decidere le misure di salvaguardia adeguate, secondo la procedura e l modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 1439/74, con particolare riguardo all'articolo 13, paragrafi 2 e 3. In caso di urgenza e nelle condizioni precisate agli articoli 13 e 15 dell'accordo:
— la Commissione può decidere le adeguate misure di salvaguardia secondo la procedura e le modalità fissate dal regolamento (CEE) n. 1439/74, con particolare riguardo all'articolo 12, paragrafi 2 e 3,
— qualunque Stato membro può attuare le misure di salvaguardia definite all'articolo 14, paragrafo 1, del succitato regolamento a titolo conservativo ed in applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4 di detto articolo.
Art. 4
1. Il presente regolamento non osta all'applicazione della normativa relativa all'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle disposizioni amministrative comunitarie o nazionali che ne derivano, nonchù delle regolamentazioni specifiche adottate e titolo dell'articolo 235 del trattato ed applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica in via complementare.
2. Tuttavia, l'articolo 3, secondo comma, secondo trattino, non è applicabile ai prodotti contemplati dalla suddetta regolamentazione.
Art. 3
La Commissione effettua le notifiche della Comunità alla Commission mista, di cui all'articolo 16 dell'accordo
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1975.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addi 26 giugno 1975. Per il Consiglio Il Presidente P BARRY (1) Parere dato il 20.6.1975.