REGOLAMENTO (CEE) N. 2051/75 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1975 relativo alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 175/732, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando che le domande di rimborso trasmesse alla sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia concernenti il 50 % degli aiuti per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari concessi dagli Stati membri devono contenere alcuni dati per i quali gli Stati membri devono osservare una forma di presentazione identica, in modo da facilitarne l'esame di conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2511/69 nonchù l'adozione di una decisione in merito;
considerando che, per consentire un efficace controllo delle domande di rimborso, gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione, per tre anni, i documenti giustificativi sulla base dei quali sono stati calcolati gli aiuti;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Le domande di rimborso compilate dagli Stati membri per gli aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 a) e paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2511/69 devono essere presentate conformemente alle tabelle che figurano rispettivamente agli allegati I, II e III.
Art. 2
Le domande di rimborso compilate dagli Stati membri per gli aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 b) del regolamento (CEE) n. 2511/69 devono essere presentate nella forma seguente: per ciascun progetto d'investimento realizzato nel quadro del programma di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2511/69, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un fascicolo contenente i dati che figurano nell'allegato IV.
Art. 3
1. Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate dagli Stati membri nel corso di un anno civile e vanno presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.
2. La Commissione, sulla scorta dei dati contenuti nelle domande di rimborso, procede anteriormente al 31 dicembre successivo al rimborso delle spese indicate nelle domande medesime, purchù quest'ultime siano complete e presentate nelle debite forme entro i termini previsti.
Art. 4
Lo Stato membro tiene a disposizione della Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dell'ultimo rimborso della Comunità l'insieme dei documenti giustificativi o la copia conforme all'originale di cui è in possesso in base ai quali sono stati calcolati gli aiuti previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2511/69.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1975. Per la Commissione P.J. LARDINOIS Membro della Commissione