REGOLAMENTO (CEE) N. 2007/75 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1975 recante modalità d'applicazione particolare del prelievo all'esportazione per i prodotti amidacei
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/752,
visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/754,
visto il regolamento (CEE) n. 1955/75 del Consiglio, del 22 luglio 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso5, in particolare l'articolo 8 a),
considerando che il regolamento (CEE) n. 1955/75 dispone all'articolo 6, paragrafo 2, che, se i prezzi sul mercato mondiale del granturco e del frumento tenero o sul mercato mondiale delle rotture di riso superano in misura notevole i corrispondenti prezzi di entrata, diminuiti della restituzione alla produzione, e se tale tendenza si conferma, può essere istituito un prelievo all'esportazione;
considerando che, se il prelievo all'importazione del prodotto di base è inferiore di oltre 3,0 UC alla tonnellata all'importo della restituzione alla produzione e se tale situazione perdura per almeno 15 giorni, si può assumere che ricorrano i presupposti definiti all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1955/75 per l'istaurazione di un prelievo all'esportazione;
considerando che si devono prevedere gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo di tale prelievo all'esportazione, nel caso in cui venga a prodursi la situazione sopra descritta; che a tal fine è opportuno istituire un sistema forfettario, analogo a quello adottato nel calcolo del prelievo all'importazione e della restituzione all'esportazione per i prodotti trasformati a base di cereali e riso;
considerando che, per adeguarsi il più possibile alla realtà, è d'uopo calcolare il prelievo all'esportazione in base agli elementi di prezzo valevoli nel corso della settimana precedente quella in cui ha luogo la fissazione del prelievo stesso; che, per poter adattare quest'ultimo alle fluttuazioni di prezzo che dovessero eventualmente verificarsi sul mercato mondiale, occorre lasciarlo in vigore per una settimana soltanto;
considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 1955/75, la restituzione alla produzione per i nuovi Stati membri corrisponde alla restituzione alla produzione negli Stati membri fondatori, diminuita dell'importo compensativo applicabile;
considerando che è opportuno ricorrere alla possibilità di prefissazione del prelievo all'esportazione date le condizioni del mercato e le esigenze del commercio internazionale, in particolare l'uso di concludere contratti di vendita a lungo termine;
considerando che il regolamento (CEE) n. 645/75 della Commissione, del 13 marzo 19756, ha stabilito le modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione, per i prodotti agricoli; che, quindi, le disposizioni di tale regolamento si applicano ai prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali e per il riso,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Ove si constati che il prelievo all'importazione per il granturco, il grano tenero e per le rotture di riso è inferiore di almeno 3 UC/tonnellata all'importo della restituzione alla produzione valida nel mese in corso e che la media dei prelievi validi nei quindici giorni consecutivi seguenti è inferiore di almeno 3 UC alla tonnellata alla media della restituzione alla produzione valida durante gli stessi 15 giorni, viene istituito il prelievo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1955/75.
2.
a) Il prelievo all'esportazione è uguale, per tonnellata di prodotto di base, alla differenza tra la restituzione alla produzione valida il giorno in cui detto prelievo è stato fissato e la media dei prelievi applicabili nei 7 giorni che precedono la data di entrata in applicazione del prelievo medesimo.
b) Per i prodotti di cui all'articolo 1, tale differenza viene successivamente moltiplicata per i coefficienti relativi a detti prodotti, che figurano nella colonna n. 4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1052/687, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 980/758.
Il prelievo all'esportazione viene modificato soltanto se l'applicazione del paragrafo 2 a) determina un aumento o una diminuzione superiore a 0,8 UC/tonnellata di prodotto base.
3. Per i nuovi Stati membri, gli importi da considerarsi come prelievo all'importazione e come restituzione alla produzione ai sensi dei paragrafi precedenti sono, rispettivamente, il prelievo e la restituzione per il prodotto in causa, diminuiti dell'importo compensativo adesione applicabile.
Art. 2
Il prelievo all'esportazione è fissato della Commissione una volta alla settimana.
Articolo 3 1. Il prelievo all'esportazione può formare oggetto di fissazione anticipata. Detto prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1 è fissato in anticipo, su richiesta dell'interessato, all'atto della presentazione della domanda del titolo. Nel qual caso l'importo del prelievo all'esportazione prefissato è uguale a quello applicabile il giorno del deposito della domanda del titolo per l'esportazione.
2. In caso di modifica delle restituzioni alla produzione fissate nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1955/75 fra il giorno della domanda e quello dell'esportazione, il prelievo all'esportazione prefissato è adattato. Detto adattamento viene effettuato aumentando o diminuendo l'importo prefissato del prelievo della differenza risultante da tale modifica, tale differenza essendo moltiplicata per il coefficiente di cui alla colonna 4 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 1052/68 per i prodotti in causa.
Art. 4
Il regolamento (CEE) n. 1981/74 è abrogato alle date previste dall'articolo 5 per i prodotti di cui trattasi.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore:
— il 1° agosto 1975 per i prodotti che ricadono nel campo d'applicazione del regolamento n. 120/67/CEE;
— il 1° settembre 1975 per i prodotti che ricadono nel campo di applicazione del regolamento n. 359/67/CEE.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1975. Per la Commissione P. J. LARDINOIS Membro della Commissione