REGOLAMENTO (CEE) N. 2411/75 DEL CONSIGLIO del 16 settembre 1975 relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti del Messico
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 114,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando che occorre concludere l'accordo negoziato tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti del Messico.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
A nome della Comunità è concluso l'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti del Messico, il cui testo è allegato al presente regolamento.
Art. 2
Il presidente del Consiglio notifica all'altra parte contraente, in applicazione dell'articolo 12 dell'accordo, che, per quanto riguarda la Comunità, le procedure necessarie per l'entrata in vigore di tale accordo sono state espletate.
Art. 3
Nella commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'accordo la Comunità è rappresentata della Commissione delle Comunità europee, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno delgi Stati membri. Fatto a Bruxelles, addi 16 settembre 1975. Per il Consiglio Il Presidente M. RUMOR ACCORDO fra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti del Messico IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, da una parte, IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI DEL MESSICO. dall'altra, TENENDO CONTO delle relazioni amichevoli e dei legami tradizionali tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Messico nonchù del comune desiderio di sviluppare e di equilibrare i loro scambi e di estendere la loro cooperazione commerciale ed economica: ANIMATI dall'intento di rinsaldare, approfondire e diversificare questi rapporti per il reciproco vantaggio; FEDELI allo spirito di cooperazione che li anima; CONVINTI che una politica commerciale fondata sulla cooperazione costituisca un ottimo strumento per favorire lo sviluppo delle relazioni economiche internazionali; AFFERMANDO la comune volontà di contribuire all'instaurazione di una nuova fave di cooperazione economica internazionale e facilitare lo sviluppo delle rispettive risorse umane e materiali sulla base della libertà, dell'uguaglianza e della giustizia; HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, signor Mariano RUMOR, ministro degli affari esteri, presidente del Consiglio delle Comunità europee; signor François - Xavier ORTOLI, presidente della Commissione delle Comunità europee; IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI DEL MESSICO: signor Emilio O. RABASA, ministro degli affari esteri, I QUALI dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Articolo 1 Le parti contraenti sono decise a sviluppare, per il reciproco vantaggio, i loro scambi commerciali e a questo scopo instaureranno ed incoraggeranno una cooperazione commerciale ed economica in tutti i settori che sone per esse interessanti per contribuire al loro progresso economico e sociale ed all'equilibrio dei reciproci scambi al livello più alto possibile, tenendo conto della speciale situazione del Messico quale paese in via di sviluppo. Articolo 2 1. Le parti contraenti si accordano nei loro rapporti commerciali il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne: - dazi doganali ed imposizioni di qualsiasi natura applicati all'importazione o all'esportazione, ivi comprese le modalità di riscossione di questi dazi ed imposizioni: - normative in materia di sdoganamento, transito, deposito e trasbordo dei prodotti importati o esportati; - tasse ed altre imposizioni interne che gravano indirettamente o indirettamente sui prodotti e sui servizi importati o esportati; - regimi quantitativi all'importazione ed all'esportazione; - normative riguardanti i pagamenti per gli scambi di merci e di servizi, ivi compresa la concessione di valuta ed il trasferimento di detti pagamenti; normative che incidono sulla vendita; l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'impiego dei prodotti e dei servizi sul mercato interno. 2. Il paragrafo 1 non si applica quando si tratta: a) di vantaggi concessi dalle parti contraenti a paesi limitrofi per facilitare il traffico frontaliero; b) di vantaggi concessi dalle parti contraenti in applicazione o per l'instaurazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio: c) di vantaggi che le parti contraenti riservano a taluni paesi conformemente all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio; d) di vantaggi che il Messico concede a taluni paesi, conformemente al protocollo sui negoziati commerciali fra paesi in via di sviluppo all'interno dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio; e) di altri vantaggi che il Messico ha concesso o concederà a qualsiasi paese o gruppo di paesi dell'America latina o dei Caraibi. Articolo 3 Le parti contraenti si impegnano a promuovere fino al massimo livello possibile lo sviluppo e la diversificazione dei reciproci scambi. Articolo 4 Le parti contraenti potenzieranno la loro cooperazione economica, quando è connessa con gli scambi commerciali, nei settori che hanno per esse un interesse comune e secondo l'evoluzione delle rispettive politiche economiche. Articolo 5 Per l'applicazione degli articolo 3 e 4, le parti contraenti stabiliscono di favorite i contatti e la cooperazione fra i loro operatori economici e le loro istituzioni per realizzare progetti concreti di cooperazione economica atti a contribuire allo sviluppo ed alla diversificazione dei loro scambi commerciali. Articolo 6 1. È istituita una commissione mista composta da rappresentanti della Comunità e degli Stati Uniti del Messico. Essa si riunisce una volta all'anno. Altre sessioni possono essere convocate di comune accordo. 2. La commissione mista vigila al buon funzionamento del presente accordo e può formulare raccomandazioni in questo senso. 3. Le commissione mista definisce il proprio regolamento interne ed adotta il proprio programma di lavoro. 4. La commissione mista può istituire sottocommissioni specializzate per assisterla nell'espletamento dei suoi compiti. Articolo 7 La commissione mista ha i seguenti compiti: a) esaminare le difficoltà che possono ostacolare l'incremento e la diversificazione degli scambi commerciali fra le parti contraenti: b) studiare e mettere a punto i mezzi che consentono di superare gli ostacoli agli scambi, in particolare quelli non tariffari e paratariffari esistenti nei vari settori del commercio, tenendo conto dei principi e degli impegni accettati dalle due parti contraenti all'interno di organismi internazionali nonchù dei lavori intrapresi in questo settore delle organizzazioni internazionali che si interessano di questi problemi; c) ricercare i mezzi necessari per favorire tra le parti contraenti una maggiore cooperazione commerciale ed economica suscettibile di contribuire allo sviluppo ed alla diversificazione dei loro scambi commerciali e raccomandare l'applicazione dei suddetti mezzi; d) studiare e raccomandare i provvedimenti di promozione commerciale atti ad incoraggiare lo sviluppo e la diversificazione delle importazioni e delle esportazioni per favorire l'equilibrio degli scambi al massimo livello possibile; e) studiare e raccomandare i mezzi ed i metodi che agevolino i contatti di cooperazione fra le imprese della Comunità e quelle del Messico allo scopo di adeguare le correnti di scambi e le esistenti strutture di commercializzazione alla realizzazione degli obiettivi economici a lungo termine delle parti contraenti; f) identificare, tenendo conto degli interessi specifici del Messico, i vari settori e prodotti atti a contribuire all'ampliamento delle reciproche correnti di scambi e raccomandare le azioni di promozione e di incoraggiamento del commercio che consentiranno di sviluppare queste correnti nel reciproco interesse e conformemente alle politiche economiche delle due parti; g) agevolare gli scambi di informazioni ed incoraggiare i contatti su tutte le questioni relative alle prospettive di cooperazione economica tra le parti contraenti su basi di reciproco vantaggio ed all instaurazione di condizioni favorevoli per * cooperazione. Articolo 8 Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni di importazione, di esponazione o di transito giustificati da motivi di moraèla pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di difesa nazionale o di mantenimento della pace è della sicurezza internazionale, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico ed archeologico nazionale e di tutela della proprietà industriale e commerciale, nonchù le normative in materia d'oro e d'argento o che limitano l'esportazione, l'utilizzazione o il consumo di materie nucleari, prodotti radioattivi o qualsiasi altra materia che può essere utilizzata per lo sviluppo o l'impiego dell'energia nucleare. Questi divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbittaria nù una restrizione dissimulata agli scambi fra le parti contraenti. Articolo 9 Le disposizioni del presente accordo si sostituiscono a quelle incompatibili i identiche degli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità e gli Stati Uniti del Messico. Articolo 10 Il presente accordo si applica ai territori in cui vige il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei modi previsti da detto trattato, e al territorio degli Stati Uniti del Messico. Articolo 11 Gli allegati sono parte integrante del presente accordo. Articolo 12 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si saranno notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie (1). 2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso è considerato prorogato di anno in anno se nessuna delle parti lo denuncia sei mesi puma della sua scadenza. 3. Su decisione delle parti contraenti, il presente accordo può essere modificato per tener conto delle nuove situazioni nel settore economico e dell'evoluzione delle politiche economiche di ambo le parti. Articolo 13 Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, inglese, italiana, olandese, spagnola e tedesca, ciascuno di detti testi facendo ugualmente fede. Fatto a Lussemburgo, addì 15 luglio 1975. Per il Consiglio delle Comunità europee Per il governo degli Stati Uniti del Messico (1) La date dell'entrata in vigore di questo accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.