REGOLAMENTO (CEE) N. 2498/75 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1975 che stabilisce le modalità di versamento delle compensazioni finanziarie per determinati agrumi comunitari $LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
Testo vigente
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2482/75 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2481/75 (4), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando che, ai fini della corretta applicazione del regime di conpensizioni finanziarie per le arance, i mandarini, le clementine e i limoni comunitari commercializzati negli altri Stati membri, occorre definire le indicazioni minime che dovono figurare nelle domande di conpensazione; che è inoltre opportuno sottoporre ogni spedizione al controllo di conformità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72;
considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2511/69 la compensazione finanziaria viene versata non appena è fornita la prova che i relativi prodotti sono stati introdotti nel territorio dello Stato membro destinatario e messi a disposizione dell'acquirente; che tale prova può essere rilasciata dall'ufficio doganale di partenza che abbia ottenuto, in conformità del regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario5, modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio del 1 gennaio 19736, la prova che i prodotti sono stati presentati ed un ufficio doganale di destinazione in un altro Stato membro e introdotti in quest'ultimo;
considerando che, ove all'ufficio doganale di partenze non debba essere fornita alcuna prova dell'arrivo in un altro Stato membro, l'avvenuta introduzione in tale Stato può essere dimostrata sulla scorta dell'esemplare di controllo del documento di transito comunitario compilato in conformità, del regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiegio dei documenti di transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci7, modificato dal regolamento (CEE) n. 690/738;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il versamento della compensazione finanziaria è subordinato al fatto che ciascun invio vi sia stato alla partenza della zone di spedizione il controllo previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 e inoltre dalle disposizioni adottate per la sua applicazione.
Art. 2
La domanda di concessione della compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2511/69 deve recare in particolare le seguenti indicazioni:
a) il nome del venditore,
b) i quantitativi totali commercializzati e, espressi in peso netto e distinti all'occorrenza per prodotto e, per quando riguarda le arance, per varietà,
c) Per ciascun invio, la data il mezzo di trasporto utilizzato, i quantitativi di prodotti espressi in peso netto e ripartiti, all'occorrenza, per prodotto o, per quanto riguarda le arance, per varietà.
Per ogni spedizione effettuata, la domanda deve essere accompagnata da un esemplare del certificato di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 2638/69 della Commissione, del 24 dicembre 1969, relativa a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità9. Il certificato deve recare menzione del peso netto della merce, peso che, per le arance, deve essere indicato per varietà.
Art. 3
1.
Per i prodotti direttamente verso un altro Stato membro con un documento di transito comunitario interno T2, la prova di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2511/69 viene rilasciata, a richiesta dell'interessato, dall'ufficio di partenza dopo che quest'ultimo ha ricevuto l'esemplari di rinvio del documento T2.
Per i prodotti spediti direttamente verso un altro Stato membro con una lettera di vettura internazionale o una bolletta di spedizione collo espresso internazionale equiparata al documento T2, la prova è rilasciata, a richiesta dell'interessato, dall'ufficio di partenza dopo che quest'ultimo ha preso visione della lettera di vettura o della bolletta di spedizione dalla quale risulti che i relativi prodotti sono stati accettati per il trasporto dall'amministrazione delle ferrovie. L'ufficio di partenza non può autorizzare una modifica del contratto di trasporto intesa a far terminare il trasporto nello Stato membro speditore o all'esterno della Comunità che se la prova non è stata o non sarà rilasciata.
2.
Per i prodotti che non, sono spediti direttamente verso un altro Stato membro in conformità del disposto del paragrafo precedente, la prova di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2511/69 è costituita esclusivamente dall'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69.
Debbono essere compilate le caselle 101, 103 e 104 dell'esemplare di controllo. La casella 104 è compilata cancellando la dicitura del primo trattino e completando quella del secondo trattino con una delle diciture seguenti:
«Prodotti destinati ad essere introdotti in... (Stato membro d'importazione conformemente al regolamento (CEE) n. 2498/75»
Allorchù i prodotti destinati ad un altro Stato membro vengono spediti secondo la procedura di transito comunitario o verso un ufficio di destinazione svizzero o austriaco dal quale verranno spediti verso quest'altro Stato membro, l'esemplare di controllo accompagna i prodotti in deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafo 3 del paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2315/69, sino all'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione.
Art. 4
Il regolamento (CEE) n. 193/70 è abrogato.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1975. Per la Commissione P. J. LARDINOIS Membro della Commissione (2) Vedasi pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale. (4) Vedasi pag. 1. della presente Gazzetta ufficiale.