REGOLAMENTO (CEE) N. 2750/75 DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1975 che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 28,
visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/753, in particolare l'articolo 23 bis,
vista la proposta della Commissione,
considerando che i regolamenti (CEE) n. 2727/75 e n. 359/67/CEE, nei rispettivi articoli 28 e 23 bis, prevedono che il Consiglio stabilisca i criteri secondo cui i prodotti destinati agli aiuti alimentari devono essere mobilitati sul mercato della Comunità;
considerando che è necessario evitare che il mercato dei cereali venga perturbato da operazioni di ritiro di cereali destinati agli aiuti alimentari;
considerando che a tale scopo, quando in determinate regioni della Comunità la situazione del mercato rischi di costringere gli organismi d'intervento ad effettuare acquisti considerevoli, occorre prevedere la possibilità di effettuare la mobilitazione dei cereali nelle regioni stesse, in modo da alleggerire il mercato; che, quando determinati organismi d'intervento detengano quantitativi di cereali, la mobilitazione della totalità di tali giacenze o di parte di esse può risanare la situazione di tali organismi;
considerando che, quando non si verificano i casi suddetti, occorre procedere alla mobilitazione dei cereali sull'insieme della Comunità;
considerando che la gara è la procedura che permette la mobilitazione dei cereali alle migliori condizioni; che, tuttavia, per operazioni urgenti, può essere deciso, per ragioni di rapidità, di ricorrere a procedure differenti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Sono «cereali», ai sensi del presente regolamento, i prodotti di cui
a) all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75,
b) all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE.
Art. 2
I cereali destinati agli aiuti alimentari sono mobilitati sul mercato della Comunità conformemente alle disposizioni specificate in appresso.
Art. 3
1. Quando, in una regione della Comunità, l'evoluzione dei prezzi del mercato dei cereali registri una flessione o accusi una pesantezza che, dato il volume del raccolto o delle scorte regionali e la loro localizzazione, rischia di costringere l'organismo d'intervento ad effettuare acquisti massicci, i cereali possono essere acquistati sul mercato della regione considerata.
2. Quando un organismo d'intervento detiene scorte, queste scorte possono essere utilizzate.
3. Quando non siano soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2 o quando non venga fatto uso delle possibilità ivi previste, i cereali sono acquistati sull'insieme del mercato della Comunità.
Art. 4
1. Gli acquisti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, sono effettuati dagli organismi d'intervento tramite gara per la fornitura del prodotto nella fase fob o in una corrispondente.
2. Nel caso di utilizzazione di cereali in possesso degli organismi di intervento, è indetta una gara per le operazioni di carico, di trasporto, di eventuale trasformazione e di consegna nella fase fob o in una corrispondente.
3. Quando si decide che una fornitura relativa a un'azione comunitaria sia effettuata in una fase successiva alla fase fob o ad una corrispondente, la gara di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 concerne la fornitura fino a tale fase successiva.
4. Le condizioni della gara devono garantire la parità d'accesso e di trattamento a tutti gli interessati, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità.
Art. 5
1. Per un'azione nazionale, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione la data alla quale intende intraprendere l'azione, l'esercizio al quale verrebbe imputata, il periodo di consegna previsto, il paese di destinazione, la quantità ed il prodotto in causa, il porto d'imbarco ed il modo di mobilitazione previsto.
2. Informata mediante detta comunicazione, la Commissione, tenuto conto della situazione d'insieme del mercato comunitario, esamina, secondo i casi, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o del regolamento n. 359/67/CEE, se il modo di mobilitazione previsto corrisponda alle condizioni di cui all'articolo 3 e, se necessario, suggerisce allo Stato membro interessato di modificare il modo di mobilitazione previsto.
Art. 6
Per un'azione comunitaria, la Commissione previo esame della situazione del mercato, fissa, secondo i casi, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o del regolamento n. 359/67/CEE le condizioni di mobilitazione, tenendo conto in particolare dei criteri previsti all'articolo 3.
Art. 7
1. Per azioni comunitarie d'urgenza che vertano su cereali in granella, gli Stati membri tengono a disposizione, per consegne da effettuare in qualsiasi momento, alcuni quantitativi che hanno formato oggetto di una presa a carico da parte del loro organismo d'intervento o mettono immediatamente a disposizione i quantitativi necessari provenienti da giacenze esistenti sul loro mercato, se l'organismo d'intervento non ne ha a disposizione.
2. Per azioni comunitarie d'urgenza che vertano sui cereali trasformati di cui all'articolo 1 nonché sul riso diverso dal risone, ciascuno Stato membro, che sia stato designato in conformità del paragrafo 4, indice, tramite procedura accelerata, una gara per la fornitura dei prodotti nella fase fob o in una corrispondente.
3. Onde permettere l'inoltro accelerato dal luogo in cui la merce è tenuta o messa a disposizione, per i prodotti di cui al paragrafo 1, o a partire dalla fase fob o corrispondente, per i prodotti di cui al paragrafo 2, ciascuno Stato membro, che sia stato designato in conformità del paragrafo 4, può ricorrere a procedure diverse dalla gara.
4.
Non appena un'azione comunitaria d'urgenza è in linea di massima adottata, la Commissione decide quale sia lo Stato membro o quali siano gli Stati membri incaricati dell'esecuzione, fissa la data e determina, secondo i casi, il luogo della Comunità o del paese beneficiario in cui i prodotti devono essere messi a disposizione nonché tutti gli altri elementi necessari ad attuare tale azione.
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5. Le modalità d'applicazione del presente articolo ed in particolare i criteri in base ai quali la Commissione prende le decisioni di cui al paragrafo 4 sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3331/82.
6.
Art. 8
1. Il regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari4, è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.
Art. 9
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1975.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975. Per il Consiglio Il Presidente G. MARCORA (1) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.