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REGOLAMENTO (CEE) N. 2753/75 DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1975 relativo alle importazioni di frumento duro dal Marocco

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'articolo 8 dell'allegato 1 dell'accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco prevede un regime speciale all'importazione di frumento duro di cui alla sottovoce 10.01 B della tariffa doganale comune, originario del Marocco, ai sensi del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa; che l'instaurazione di tale regione presuppone l'adozione di norme d'applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di frumento duro di cui alla sottovoce 10.01 B della tariffa doganale comune, originario del Marocco, ai sensi del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, accluso all'accordo, che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, è quello fissato conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/752, diminuito di 0,5 unità di conto per tonnellata.

Art. 2

Il regime previsto dal presente regolamento si applica a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e per la durata della sua applicazione.

Art. 3

1. Il regolamento (CEE) n. 1464/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni di frumento duro dal Marocco (3), è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regolamento.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975. Per il Consiglio Il Presidente G. MARCORA (1) Parere reso il 16 ottobre 1975 (non apparso ancora nella Gazzetta ufficiale). (2) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.