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Regolamento (CEE) n. 3317/75 della Commissione del 19 dicembre 1975 relativo ad una gara per la fornitura di butteroil acquistato sul mercato della Comunità e destinato alla Repubblica araba d'Egitto a titolo di aiuto alimentare

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1542/75 del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativo alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1975, ad alcuni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali [3], prevede fra l'altro che siano messe a disposizione della Repubblica araba d'Egitto 1500 tonnellate di butteroil; che tale paese ha presentato una domanda di fornitura della suddetta quantità;

considerando che, in ragione della situazione del mercato del burro della Comunità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1541/75 del Consiglio, del 16 giugno 1975, che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1975, ad alcuni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali [4], la fornitura della suddetta quantità deve essere assicurata sotto forma di grassi butirrici disponibili sul mercato della Comunità; che è quindi opportuno procedere ad una gara secondo le modalità del regolamento (CEE) n. 2660/75 della Commissione, del 20 ottobre 1975, relativo alle gare per la fornitura, a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi in via di sviluppo ed al Programma alimentare mondiale, di butteroil acquistato sul mercato della Comunità [5];

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2660/75 esige tuttavia alcune precisazioni, in particolare per quanto riguarda il termine per la presentazione delle offerte e le condizioni di consegna del butteroil;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. È indetta una gara, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2660/75, per la fornitura alla Repubblica araba d'Egitto di 1500 tonnellate di butteroil ottenuto di grassi butirrici di origine comunitaria e non provenienti dall'ammasso pubblico, suddivise in tre partite di 500 tonnellate.

2. Il butteroil risponde, in ordine alla qualità e all'imballaggio, ai requisiti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2660/75. Tuttavia, esso è imballato esclusivamente in scatole di 5 kg.

3.

Per quanto riguarda le iscrizioni che devono figurare sull'imballaggio, la menzione di cui al capitolo II, paragrafo 2 b), dell'allegato di cui al paragrafo precedente è redatta come segue:

"Butteroil — Gift of the European Economic Community to the Arab Republic of Egypt — For free distribution".

Art. 2

1.

Il porto d'imbarco designato nell'offerta è scelto tra i porti della Comunità accessibili alle navi d'alto mare e dotato di un collegamento regolare con il paese destinatario.

Nell'offerta può essere indicato un solo porto.

2. La consegna nel porto d'imbarco viene effettuata ad una data fissata dall'organismo d'intervento interessato e comunque dopo il 10 e prima del 28 febbraio 1976.

Art. 3

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2660/75, il concorrente precisa nell'offerta se questa è valida solo per una partita o per due partite o per le tre partite messe in gara.

2. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 6 gennaio 1976, alle ore 12.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

II presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1975. Per la Commissione P.J. Lardinois Membro della Commissione [1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. [2] GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1. [3] GU n. L 157 del 19. 6. 1975, pag. 6. [4] GU n. L 157 del 19. 6. 1975, pag. 4. [5] GU n. L 270 del 21. 10. 1975, pag. 11. --------------------------------------------------