REGOLAMENTO (CEE) N. 102/76 DEL CONSIGLIO del 19 gennaio 1976 relativo al regime doganale da applicare a taluni prodotti della pesca originari della Norvegia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
considerando che in uno scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Norvegia, la Comunità si è impegnata a ridurre in via autonoma i dazi doganali da applicare a taluni della pesca delle voci doganali ex 03.01, ex 16.04 ed ex 16.05 della tariffa doganale comune, originari della Norvegia, purchù la Norvegia rispetti le condizioni attuali di concorrenza generale nel settore della pesca;
considerando che il suddetto scambio di lettere stabilisce talune norme di origine, la cui applicazione presuppone, tuttavia, la definizione delle condizioni relative al trasporto dei prodotti originari, nonchù l'introduzione di metodi di cooperazione amministrativa; che è necessario che il carattere di prodotti originari sia provato mediante un certificato di circolazione delle merci rilasciato dalle autorità doganali norvegesi al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali esso si riferisce,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. I dazi doganali da applicare all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria dei prodotti delle voci doganali ex 03.01, ex 16.04 ed es 16.05 della tariffa doganale comune ed elencati nella tabella I allegata al presente regolamento, originari della Norvegia, sono ridotti sino al livello indicato per ciascuno di essi.
2. I dazi doganali da applicare all'importazione in Danimarca e nel Regno Unito dei prodotti delle voci doganali ex 03.01 ex 16.04 ed ex 16.05 della tariffa doganali ex 03.01, ex 16.04 ed ex 16.05 della tariffa al presente regolamento, originari della Norvegia vengono fissati al livello indicato per ciascuno di essi.
3. I dazi doganali da applicare all'importazione in Irlanda dei prodotti delle voci doganali ex 03.01, ex 16.04 ed ex 16.05 della tarifa doganale comune ed elencati nella tabella III allegata al presente regolamento, originari della Norvegia, vengono ridotti o fissati al livello indicato per ciascuno di essi.
4. L'applicazione delle risuzioni previste ai paragrafi 1, 2 e 3 è subordinata all'osservanza da pare della Norvegia dei prezzi di riferimento instaurati o da instaurare da parte della Comunità.
Art. 2
La nozione di prodotti originari e i metodi di cooperazione amministrativa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.
Art. 3
In nessun caso le conserve di spratti (Sprattus sprattus) possono essere tenute o esposte per la vendita e immesse in circolazione o in vendita nella Comunità sotto una denominazione diversa da quella di conserve di spratti o brisling e soprattutto sotto la denominazione di consere di sardine, di acciughe o di aringhe di norvegia.
Art. 4
1. Il regolamento (CEE) n. 3609/73 del Consiglio, del 27 dicembre 1973, relativo al regime doganale da applicare a taluni prodotti della pesca originari della Norvegia2 modificato dal regolamento (CEE) n. 1460/743, è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1976. Per il Consiglio Il Presidente J. HAMILIUS