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REGOLAMENTO (CEE) N. 110/76 DEL CONSIGLIO del 19 gennaio 1976 che fissa, nel settore dei prodotti della pesca, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione dei relativi importi

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, e a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76, può essere fissata una restituzione all'esportazione, nella misura necessaria a consentire un'esportazione economicamente importante dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento;

considerando che le restituzioni all'esportazione dei prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca devono essere fissate secondo determinati criteri che consentono di colmare la differenza fra i prezzi di tali prodotti nella Comunità e quelli praticati nel commercio internazionale nel rispetto degli obiettivi generali dell'organizzazione comune; che a tale scopo è necessario tener conto, per quanto concerne detti prodotti, della situazione dell'approvvigionamento e dei prezzi nella Comunità nonchù della situazione dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità di calcolare l'importo della restituzione dei prodotti della pesca tenendo conto dei coefficienti che potranno essere fissati;

considerando che l'osservazione dell'evoluzione dei prezzi necessita la fissazione di tali prezzi secondo norme generali; che a tale scopo occorre prendere in considerazione, per quanto riguarda i prezzi sul mercato mondiale, i prezzi sui mercati dei paesi terzi e nei paesi di destinazione, nonchù i prezzi constatati alla produzione nei paesi terzi e i prezzi franco frontiera della Comunità; che, per quanto riguarda i prezzi della Comunità, occorre basarsi, da un lato sui prezzi praticati sui mercati rappresentativi della Comunità e, dall'altro, su quelli praticati all'esportazione;

considerando che è necessario prevedere una differenziazione degli importi delle restituzioni a seconda della destinazione dei prodotti, date le particolari condizioni di importazione in taluni paesi di destinazione;

considerando che i prodotti pescati dai produttori della Comunità sono di origine comunitaria anche quando siano sbarcati in porti situati al di fuori del territorio doganale della Comunità; che tuttavia, per esigenze di controllo, è necessario limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti sbarcati in uno dei porti situati nel territorio doganale della Comunità secondo quanto definito dal regolamento (CEE) n. 1496/682, modificato dall'atto di adesione3;

considerando che, per garantire agli esportatori della Comunità una certa stabilità dell'importo delle restituzioni ed una certezza per quanto riguarda l'elenco dei prodotti che beneficiano della restituzione, occorre prevedere che detto elenco e detti importi siano validi per un periodo relativamente lungo, determinato in base agli usi commerciali;

considerando che per evitare distorsioni di concorrenza fra operatori della Comunità è necessario che le condizioni amministrative cui sono soggetti siano le stesse in tutta la Comunità; che la concessione di una restituzione per i prodotti in questione, importa i da paesi terzi e riesportati in altri paesi terzi, non è giustificata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi:

  1. a) la situazione e le prospettive dell'evoluzione;

    — dei prezzi dei prodotti della pesca e delle disponibilità sul mercato della Comunità,

    — dei prezzi dei prodotti della pesca sul mercato mondiale,

  2. b) gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, vale a dire garantire a tali mercati una situazione di equilibrio e un naturale sviluppo sul piano dei prezzi e degli scambi,

  3. c) le spese minime di commercializzazione e di trasporto dai mercati della Comunità fino ai porti od altri luoghi di esportazione della Comunità, nonchù le spese di trasporto fino ai paesi di destinazione,

  4. d) l'importanza economica delle esportazioni previste.

Art. 3

1. I prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

2. I prezzi sul mercato mondiale sono stabiliti tenendo conto:

  1. a) dei prezzi praticati sui mercati dei principali paesi terzi importatori,

  2. b) dei prezzi alla produzione constatati nei principali paesi terzi esportatori,

  3. c) dei prezzi franco frontiera della Comunità.

Art. 4

Quando la situazione del mercato mondiale o le specifiche esigenze di taluni mercati lo richiedano, la restituzione può essere differenziata a seconda della destinazione dei prodotti.

Art. 5

L'elenco dei prodotti per i quali è concessa una restituzione all'esportazione e l'importo di detta restituzione sono fissati almeno una volta ogni tre mesi.

Art. 6

I prodotti di origine comunitaria sbarcati direttamente dai luoghi di pesca in porti situati al di fuori del territorio doganale della Comunità sono esclusi dal beneficio delle restituzioni.

Art. 7

1. La restituzioni viene corrisposta quando sia provato che i prodotti

— sono stati esportati fuori della Comunità,

— sono di origine comunitaria.

2.

In caso di applicazione dell'articolo 4, la restituzione è corrisposta alle condizioni previste dal paragrafo 1, purchù sia provato che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale la restituzione è stata fissata.

Tuttavia possono essere previste deroghe a questa norma secondo la procedura di cui al paragrafo 3, purchù siano fissate condizioni che offrano garanzie equivalenti.

3. Disposizioni complementari possono essere adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 100/76.

Art. 8

1. Il regolamento (CEE) n. 165/71 del Consiglio, del 26 gennaio 1971, che fissa nel settore dei prodotti della pesca, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione dei loro importi4, è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Art. 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1976. Per il Consiglio Il Presidente J. HAMILIUS (1) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.