REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 300/76 DEL CONSIGLIO del 9 febbraio 1976 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, fissati del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/681 e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2577/752, in particolare l'articolo 56 bis, secondo comma, di detto statuto,
vista la proposta fatta dalla Commissione previo parere del comitato dello statuto,
considerando che è compito del Consiglio, che delibera su proposta fatta dalla Commissione previo parere del comitato dello statuto, determinare le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che lavorano nel contesto di un servizio continuo o a turni,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1.
Il funzionario
retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e che presta servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerca o svolge azioni indirette, o
retribuito in base agli stanziamenti per il funzionamento e che presta servizio presso un centro di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), un servizio di sicurezza o un altro servizio che svolge funzioni di sicurezza, un centralino telefonico/servizio di informazione, un servizio di accoglienza, un servizio che fornisce sostegno a operazioni di Politica estera e di sicurezza comune (PESC)/Politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD) o a dispositivi di coordinamento in caso di emergenza e di crisi o è addetto al funzionamento o alla sorveglianza degli impianti tecnici,
che partecipa ad un servizio continuo o a turni a norma dell’articolo 56 bis dello statuto dei funzionari, ha diritto ad una indennità di:
420,64 EUR qualora lavori nel contesto di un servizio a due turni, ad esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi;
634,89 EUR qualora lavori nel contesto di un servizio a due turni, di cui uno notturno, compresi il sabato, la domenica e i giorni festivi;
694,17 EUR qualora lavori nel contesto di un servizio a turni di 24 ore su 24, ad esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi;
946,38 EUR qualora lavori nel contesto di un servizio continuo.
A questa indennità si applica il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario.
2. Qualora il servizio continuo o a turni non sia effettuato per l’intero mese, la somma da versare è pari ad un trentesimo dell’indennità in questione per ogni giorno di servizio prestato.
3. Il funzionario che dimostri di non poter svolgere, per un periodo non superiore ad un mese, il servizio continuo o a turni per motivi di malattia, di infortunio, di arresto degli impianti, di congedo per corsi di aggiornamento, o che si trovi in congedo annuale, conserva il diritto all'indennità. Qualora tale impedimento si prolunghi oltre un mese, il diritto all'indennità è sospeso alla fine di detto mese fino alla ripresa del lavoro.
Art. 2
Il funzionario che ha diritto al versamento dell'indennità prevista dall'articolo 1 può beneficiare delle indennità per lavori gravosi di cui all'articolo 56 quater dello statuto solo fino ad un massimo di 600 punti, determinati ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 858/20041.
Art. 3
Il presente regolamento si applica per analogia agli agenti temporanei, agli agenti ausiliari e agli agenti contrattuali.
Art. 4
L'articolo 1 e l'articolo 4, secondo comma, del regolamento (Euratom) n. 1371/72 del Consiglio, del 27 giugno 1972, che determina le condizioni d'attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse a funzionari o agenti retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e che prestano servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerca o svolgono azioni indirette per talune prestazioni di servizio di carattere particolare4, sono abrogati.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile dal 1o febbraio 1976.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 9 febbraio 1976. Per il Consiglio Il Presidente G. THORN