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REGOLAMENTO (CEE) N. 409/76 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 1976 che fissa i metodi comunitari per accertare il tasso d'umidità del tabacco greggio

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio1, modificato da ultimo dall'atto di adesione2, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1727/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo alle modalità d'intervento nel settore del tabacco greggio3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 408/76 (4), fissa il tasso di umidità da prendere in considerazione per determinare il peso netto del tabacco in foglia e del tabacco in colli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, che fissa le modalità alla concessione del premio per il tabacco in foglia5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 408/76, fa riferimento agli stessi tassi per determinare il peso netto del tabacco per il quale è richiesto un premio;

considerando che, ai fini di un'applicazione uniforme delle norme dell'organizzazione comune del mercato del tabacco, il regolamento (CEE) n. 1726/70 stabilisce all'articolo 1 bis, paragrafo 1, che la Commissione fissa uno o più metodi comunitari per determinare il tasso d'umidità del tabacco greggio;

considerando che due dei metodi sottoposti sinora a uno studio scientifico comunitario presentano caratteristiche assai simili e forniscono risultati validi e comparabili; che è pertanto opportuno adottare questi due metodi, salva restando la possibilità di adottare in futuro altri metodi che siano stati sottoposti a studi analoghi e che forniscano risultati comparabili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. L'accertamento del tasso d'umidità del tabacco, del quale occorre tener conto per determinare il peso netto ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1726/70 e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1727/70, tasso fissato all'allegato IV di quest'ultimo regolamento, si effettua secondo uno dei metodi definiti nell'allegato I del presente regolamento.

2. La descrizione del campionamento necessario prima dell'impiego dei suddetti metodi figura nell'allegato II del presente regolamento.

Art. 2

Le presenti disposizioni si applicheranno per la prima volta al raccolto 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1976. Per la Commissione P.J. LARDINOIS Membro della Commissione (4) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.