REGOLAMENTO (CEE) N. 410/76 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 1976 che fissa il tasso minimo delle perdite di peso ammesse in sede di controllo delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio1, modificato da ultimo dall'atto di adesione2, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 7, paragrafo 4,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 408/76 (4), ha istituito un controllo amministrativo al momento della trasformazione del tabacco per il quale è stato chiesto un premio; che tale controllo è in particolare volto ad accertare se un determinato quantitativo di tabacco in colli corrisponde effettivamente al quantitativo di tabacco in foglia da cui proviene, tenuto conto delle perdite di peso considerate normali che si verificano durante le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento;
considerando che le perdite di peso derivano essenzialmente dalla diminuzione del tasso di umidità e da perdite di sostanza nel corso delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento; che tali perdite di peso differiscono secondo la varietà, in particolare a motivo dei diversi metodi di essiccazione e di preparazione delle foglie;
considerando che dette perdite devono essere valutate anche ai fini del controllo del tabacco in foglia acquistato dagli organismi d'intervento e sottoposto alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento in base a contratti le cui modalità sono state fissate con regolamento (CEE) n. 2603/715, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/756;
considerando che le perdite di peso devono essere valutate in base al peso netto del tabacco in foglia e del tabacco in colli quale è definito all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1726/70 e all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1727/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo alle modalità d'intervento nel settore del tabacco greggio7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 408/76;
considerando che, per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni relative alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco, occorre fissare per ogni varietà di tabacco comunitario un tasso massimo di perdita di peso ammissibile nel corso di dette operazioni;
considerando che, stanti le perdite supplementari di peso derivanti dall'operazione di battitura, per i tabacchi che hanno subito tale operazione è opportuno maggiorare il tasso suddetto di un importo corrispondente;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Le perdite massime di peso ammesse al momento della verifica di corrispondenza tra i quantitativi di tabacco sottoposti al controllo di cui al regolamento (CEE) n. 1726/70 e quelli uscenti da tale controllo, espresse in percentuale del peso netto del tabacco in foglia sottoposto a controllo, sono fissate nell'allegato, colonna 3.
2. Le perdite di peso si intendono per il peso netto del tabacco in foglia e del tabacco in colli quale è definito all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1726/70 e all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1727/70.
Art. 2
Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal raccolto 1976.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1976. Per la Commissione P.J. LARDINOIS Membro della Commissione (4) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.