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REGOLAMENTO (CEE) N. 939/76 DEL CONSIGLIO del 23 aprile 1976 che conclude il protocollo finanziario e il protocollo che fissa talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 238,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando l'opportunità di concludere il protocollo che fissa talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, nonchù il protocollo finanziario, e di approvare le dichiarazioni e lo scambio di lettere allegate all'atto finale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Sono conclusi, approvati e confermati a nome della Comunità il protocollo che fissa talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta, ed il protocollo finanziario nonchù le dichiarazioni e lo scambio di lettere allegate all'atto finale.

I testi dei protocolli e dell'atto finale sono allegati al presente regolamento.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede, da parte della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 25 del protocollo che fissa talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta.

Per quanto riguarda la Comunità, il presidente del Consiglio prende i provvedimenti necessari per lo scambio degli atti di notifica della conclusione di cui all'articolo 18 del protocollo finanziario (1).

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 aprile 1976. Per il Consiglio Il Presidente G. THORN (1) Le date di entrata in vigore dei protocolli saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. PROTOCOLLO che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, da una parte, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA, dall'altra, HANNO DECISO di adeguare, in seguito all'allargamento della Comunità economica europea, l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, firmato a La Valletta il 5 dicembre 1970, fissando di comune accordo misure di adeguamento e di transizione, e di includere misure complementari onde rafforzare ed estendere le relazioni economiche esistenti in virtù di detto accordo, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Jean DONDELINGER, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente del Lussemburgo, presidente del comitato dei rappresentanti permanenti. Theodorus HIJZEN, direttore generale delle relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA, Joseph ATTARD KINGSWELL, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, delegato permanente della Repubblica di Malta presso la Comunità economica europea I QUALI, dopo aver scambiato i rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: TITOLO I Misure di adattamento Articolo 1 I testi dell'accordo e le dichiarazioni allegate all'atto finale redatti in lingua danese quali figurano in allegato al presente protocollo, fanno fede alle stesse condizioni dei testi originari. Articolo 2 I volumi annui dei contingenti tariffari previsti a favore di Malta, in applicazione dell'articolo 2 dell'allegato I dell'accordo, sono portati a: N. della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Contingente tariffario comunitario annuo * 55.05 * Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto * 910 t * 56.04 * Fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche e artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura * 800 t * 60.05 * Indumenti esterni, accessori di abbigliamento e altri manufatti, a maglia non elastica nù gommata * 190 t * 61.01 * Indumenti esterni per uomo e per ragazzo * 730 t * TITOLO II Misure transitorie Articolo 3 La Danimarca applica nei confronti di Malta le riduzioni dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente fissate agli articoli 1, 2, 3 e 5 dell'allegato I dell'accordo, nelle proporzioni ivi indicate. Tuttavia i dazi risultanti dall'applicazione di queste riduzioni non possono, in alcun caso, essere inferiori a quelli applicati dalla Danimarca nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria. Articolo 4 1. L'Irlanda e il Regno Unito applicano alle importazioni originarie di Malta i dazi doganali e le regole di origine applicabili nei confronti di Malta al momento dell'entrata in vigore del protocollo. Questa disposizione si applica sino all'entrata in vigore delle disposizioni che disciplinano la seconda tappa e comunque al massimo fino al 30 giugno 1977. 2. I prodotti originari di Malta, ai sensi del protocollo allegato, per i quali le aliquote risultanti dalle riduzioni dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5 dell'allegato I dell'accordo e calcolati secondo le disposizioni dell'articolo 5, ed agli articoli 13 e 14 del protocollo e calcolati secondo le disposizioni dell'articolo 15, sono inferiori ai dazi doganali e alle tasse di effetto equivalente in applicazione in Irlanda e nel Regno Unito nei confronti di Malta al momento dell'entrata in vigore del presente protocollo, possono beneficiare all'importazione in Irlanda e nel Regno Unito delle riduzioni dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente nelle proporzioni indicate nell'accordo. Tuttavia i dazi risultanti dall'applicazione di queste riduzioni non possono, in alcun caso, essere inferiori a quelli applicati dall'Irlanda e dal Regno Unito nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria. 3. Se il ravvicinamento delle tariffe irlandese e britannica alla tariffa doganale comune porta in Irlanda e nel Regno Unito ad applicare nei confronti di Malta dei dazi doganali inferiori a quelli applicati nei confronti di questo paese al momento dell'entrata in vigore del protocollo, sono applicati i primi dazi. Articolo 5 1. Le aliquote sulla base delle quali i nuovi Stati membri applicano nei confronti di Malta le riduzioni, conformi all'articolo 3 ed all'articolo 4, paragrafo 2, sono quelle che essi applicano in ogni momento nei confronti dei paesi terzi. 2. Se l'applicazione dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 2, è suscettibile di provocare dei movimenti tariffari che divergono momentaneamente dal ravvicinamento al dazio finale, i nuovi Stati membri possono, in deroga a queste disposizioni, mantenere i loro dazi fino al momento in cui il livello di questi dazi è reggiunto nel quadro di un ulteriore ravvicinamento o, se del caso, applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento, non appena un ravvicinamento tariffario raggiunge o supera il detto l livello. Articolo 6 1. I dazi ridotti, calcolati conformemente agli articoli 3, 4 e 5, sono applicati arrotondando al primo decimale. 2. Fatta salva l'applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39, paragrafo 5, dell'atto di adesione, per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, gli articoli 4 e 5 sono applicati, arrotondando al quarto decimale. Articolo 7 Nei casi in cui, per i prodotti di cui all'allegato I dell'accordo i nuovi Stati membri applichino dei dazi che comprendono elementi protettivi e fiscali, soltanto gli elementi protettivi di detti dazi, ai sensi dell'articolo 38 dell'atto di adesione, sono allineati sui dazi preferenziali fissati in tale allegato e ridotti conformemente agli articoli 3, 4 e 5. Articolo 8 Il regime che la Danimarca applica nei confronti di Malta ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato I dell'accordo non può in alcun caso essere più favorevole di quello che detto Stato applica nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria. Articolo 9 1. L'Irlanda ed il Regno Unito applicano alle importazioni originarie di Malta il regime di restrizioni quantitative applicabile nei confronti di Malta al momento dell'entrata in vigore del presente protocollo. Questa disposizione si applica sino all'entrata in vigore delle disposizioni che disciplinano la seconda tappa e comunque al massimo fino al 30 giugno 1977. 2. I regimi che l'Irlanda e il Regno Unito applicano nei confronti di Malta non possono essere meno favorevoli di quelli previsti all'articolo 7 dell'allegato I dell'accordo. 3. Tuttavia le restrizioni quantitative in vigore in Irlanda e di cui al protocollo n. 7 dell'atto di adesione, sono eliminate nei confronti di Malta secondo modalità da determinare, tenuto conto delle disposizioni del protocollo precitato. Articolo 10 Malta applica nei confronti della Danimarca le riduzioni dei dazi doganali e le tasse di effetto equivalente di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 dell'allegato II dell'accordo, nelle proporzioni e secondo il calendario ivi indicati. Articolo 11 1. Malta continua ad applicare alle importazioni originarie dell'Irlanda e del Regno Unito il regime tariffario e le regole di origine applicabili anteriormente all'accordo, senza pregiudizio, in particolare delle clausole di salvaguardia che figurano in detto accordo. Questa disposizione si applica sino all'entrata in vigore delle disposizioni che disciplinano la seconda tappa e comunque al massimo fino al 30 giugno 1977. 2. Per i prodotti originari dell'Irlanda e del Regno Unito per i quali le aliquote risultanti dalle riduzioni dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, di cui all'articolo 1 dell'allegato II dell'accordo, sono inferiori ai dazi doganali e alle tasse di effetto equivalente in applicazione a Malta al momento dell'entrata in vigore del presente protocollo, Malta può applicare le riduzioni dei dazi doganali e tasse di effetto equivalente nelle proporzioni e secondo il calendario indicati nell'accordo nonchù le regole di origine loro applicabili. TITOLO III Regole di origine Articolo 12 Il protocollo figurante in allegato sostituisce il protocollo concernente la definizione della nozione di «prodotti originari» ed i metodi di cooperazione amministrativa ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo. TITOLO IV Regime applicabile a taluni prodotti agricoli Articolo 13 Per i prodotti elencati qui di seguito, originari di Malta, i dazi doganali all'importazione nella Comunità sono ridotti nelle proporzioni indicate a fianco di ciascuno. N. della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Tasso di riduzione * 06.02 * Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze * 60 % * 06.03 * Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: * * A. freschi * 60 % * 06.04 * Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03 * 60 % * 07.01 * Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: * * A. Patate: * * II. di primizia * * $ * a) dal 1° gennaio al 15 maggio * 40 % * F. Legumi da granella, sgranati o in baccello: * * II. Fagioli: * * ex a) dal 1° ottobre al 30 giugno: * * - dal 1° novembre al 30 aprile * 60 % * ex H. Cipolle, scalogni e agli: * * - Cipolle, dal 1° luglio al 31 luglio * 50 % * M. Pomodori: * * $ * ex I. dal 1° novembre al 14 maggio: * * - dal 1° dicembre al 30 aprile * 60 % * S. Pimenti o peperoni dolci * 40 % * $ * ex T. altri: * * - Zucchine, dal 1° dicembre all'ultimo giorno di febbraio * 60 % * 08.02 * Agrumi, freschi o secchi: * * A. Arance: * * I. Arance dolci, fresche * 60 % * 08.08 * Bacche fresche: * * A. Fragole: * * ex II. dal 1° agosto al 30 aprile: * * - dal 1° novembre al 31 marzo * 60 % * Articolo 14 Per i vini di uve fresche delle posizioni tariffarie elencate qui di seguito, originari di Malta, i dazi all'importazione nella Comunità sono ridotti del 75 % purchù i prezzi praticati all'importazione di questi vini nella Comunità, maggiorati dei dazi doganali effettivamente riscossi, siano in qualsiasi momento almeno pari al prezzo di riferimento della Comunità loro applicabile. N. della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 22.05 * Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle): * C. altri: * I. con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno, presentati in recipienti contenenti: * ex a) due litri o meno: * - Vini di uve fresche * II. con gradazione alcolica effettiva superiore a 13 e non superiore a 15, presentati in recipienti contenenti: * ex a) due litri o meno: * - Vini di uve fresche * III. con gradazione alcolica effettiva superiore a 15 e non superiore a 18 e presentati in recipienti contenenti: * a) due litri o meno: * ex 2. altri: * - Vini di uve fresche * IV. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18 e non superiore a 22, presentati in recipienti contenenti: * a) due litri o meno: * ex 2. altri: * - Vini di uve fresche * Articolo 15 1. I tassi di riduzione fissati agli articoli 13 e 14 si applicano ai dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi. 2. Alle importazioni dei prodotti di cui agli articoli 13 e 14 in Irlanda e nel Regno Unito è applicabile l'articolo 4. 3. Tuttavia i dazi risultanti dalle riduzioni di cui al paragrafo 1 non possono in alcun caso essere inferiori, per quanto riguarda la Danimarca, a quelli che detto paese applica alla Comunità nella sua composizione originaria. 4. Se l'applicazione del paragrafo 1 è suscettibile di provocare dei movimenti tariffari che divergono momentaneamente dal ravvicinamento al dazio finale, la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito possono, in deroga a detto paragrafo, mantenere i loro dazi fino al momento in cui il livello di questi dazi è raggiunto nel quadro di un ulteriore ravvicinamento o, se del caso, applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento, non appena un movimento tariffario raggiunge o supera il detto livello. 5. I dazi ridotti, calcolati conformemente al paragrafo 1, sono applicati arrotondando al primo decimale. Fatta salva l'applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39, paragrafo 5, dell'atto di adesione per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, il paragrafo 1 è applicato arrotondando al quarto decimale. Articolo 16 1. In caso di adozione di una normativa specifica in conseguenza dell'attuazione della propria politica agricola o di modifica della normativa esistente, o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni concernenti l'attuazione della politica agricola, la Comunità può modificare, per i prodotti che ne formano oggetto, il regime previsto nel presente protocollo. In tali casi, la Comunità tiene opportunamente conto degli interessi di Malta. 2. Qualora, in applicazione del paragrafo 1, la Comunità modifichi il regime stabilito nel presente protocollo per taluni prodotti compresi nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, essa riserva alle importazioni originarie di Malta un vantaggio comparabile a quello stabilito nel presente protocollo. 3. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, si possono tenere consultazioni in sede di consiglio di associazione. Articolo 17 Le parti contraenti esaminano, secondo la procedura seguita per il negoziato dell'accordo, a decorrere dall'inizio del 1978, i risultati del regime adottato nel settore agricolo nonchù gli eventuali miglioramenti che possono essere apportati, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, sulla base dell'esperienza acquisita durante il funzionamento dell'accordo e degli obiettivi fissati da quest'ultimo. TITOLO V Cooperazione Articolo 18 La Comunità e Malta instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo di Malta con un'azione complementare a quelle già compiute da detto paese, ed a consolidare su basi quanto più ampie gli esistenti vincoli economici, con reciproco vantaggio delle parti. Articolo 19 Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 18 si terrà conto in particolare: - degli obiettivi e delle priorità dei piani e dei programmi di sviluppo di Malta; - dell'importanza di concretare azioni integrate da un'utilizzazione convergente di diversi interventi; - dell'importanza di promuovere la cooperazione regionale fra Malta ed altri Stati. Articolo 20 La cooperazione tra la Comunità e Malta si prefigge in particolare: - una partecipazione della Comunità alla azioni intraprese da Malta per sviluppare la produzione e l'infrastruttura economica volta alla diversificazione della struttura della sua economia. Questa partecipazione dovrà iscriversi in particolare nel quadro dell'industrializzazione di Malta e dell'ammodernamento del settore agricolo e della pesca di questo paese, nonchù del suo turismo; - la commercializzazione e la promozione delle vendite dei prodotti esportati da Malta; - una cooperazione industriale intesa a sviluppare la produzione industriale di Malta soprattutto mediante progetti, programmi e studi atti a: - incoraggiare una partecipazione della Comunità alla realizzazione dei programmi di sviluppo industriale di Malta; - favorire l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici di Malta e della Comunità per incoraggiare nel settore industriale l'istituzione di nuove relazioni in conformità degli obiettivi dell'accordo; - agevolare l'accesso di Malta alle conoscenze tecnologiche adeguate al suo fabbisogno specifico; - eliminare gli ostacoli diversi da quelli tariffari o contingentali che potrebbero ostacolare l'accesso ai rispettivi mercati; - incoraggiare lo sviluppo e la diversificazione dell'industria maltese, con particolare riguardo all'instaurazione di nuovi vincoli commerciali ed industriali tra le industrie e le imprese degli Stati membri e di Malta; - una cooperazione nel settore scientifico, tecnologico ed ecologico; - l'incoraggiamento e la promozione degli investimenti privati che rispondono ad un reciproco interesse delle parti; - una reciproca informazione sulla situazione economica e finanziaria e sull'evoluzione della situazione stessa, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'accordo. Articolo 21 1. Per il conseguimento degli obiettivi contemplati nell'accordo il consiglio di associazione definisce periodicamente l'orientamento generale della cooperazione. 2. Il consiglio di associazione è incaricato di trovare i mezzi ed i metodi volti ad attuare la cooperazione nei settori definiti nell'articolo 20. A tal fine, esso è autorizzato a prendere decisioni. Articolo 22 La Comunità partecipa al finanziamento di progetti atti a promuovere lo sviluppo di Malta nelle condizioni di cui al protocollo finanziario. Articolo 23 Le parti contraenti agevoleranno la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di investimento, che rispondano ai loro interessi reciproci e rientrino nel quadro dell'accordo. TITOLO VI Disposizioni finali Articolo 24 Il presente protocollo e il suo allegato fanno parte integrante dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta. Articolo 25 1. Il presente protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione in base alle procedure specifiche delle parti contraenti che si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. 2. Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui sono state effettuate le notifiche di cui al paragrafo 1. Articolo 26 Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiano, olandese e tedesca, ciascuno dei detti testi facente ugualmente fede. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo. Fatto a Bruxelles, addì quattro marzo millenovecentosettantasei. Fatto a..., addì (firma) (1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alla merci riesportate tal quali. Fatto a Bruxelles, addì quattro marzo millenovecentosettantasei. ATTO FINALE I plenipotenziari di Sua Maestà il re dei Belgi, di Sua Maestà la regina di Danimarca, del presidente della Repubblica federale di Germania, del presidente della Repubblica francese, del presidente dell'Irlanda, del presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il granduca del Lussemburgo, di Sua Maestà la regina dei Paesi Bassi, di Sua Maestà la regina del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e del Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e del presidente della Repubblica di Malta, dall'altro, riuniti a Bruxelles il quattro marzo millenovecentosettantasei per la firma: - del prodotto che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta, - del protocollo finanziario, 1. all'atto della firma del protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta, - hanno adottato le dichiarazioni comuni delle parti contraenti qui di seguito elencate: 1. dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 2, 2. dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 13, 3. dichiarazione comune delle parti contraenti relativa ai prodotti agricoli, - hanno preso atto delle dichiarazioni qui di seguito elencate: 1. dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo, 2. dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa; - e hanno preso atto dello scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di tutela dell'ambiente tra i presidenti delle due delegazioni; II. al momento della firma del protocollo finanziario, hanno preso atto della seguente dichiarazione: - dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 2. Le dichiarazioni e lo scambio di lettere di cui sopra sono allegati al presente atto finale. I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni e lo scambio di lettere saranno sottoposti, qualora se ne manifestasse la necessità, alle procedure necessarie a garantirne la validità, alle stesse condizioni dei protocolli. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale. Fatto a Bruxelles, addì quattro marzo millenovecentosettantasei. Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 2 Le parti contraenti convengono che la Comunità suddivida le quantità dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2 tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri nel modo seguente: N. della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Comunità nella sua composizione originaria * Nuovi Stati membri * 55.05 * Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto * 750 t * 160 t * 56.04 * Fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche e artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura * 600 t * 200 t * 60.05 * Indumenti esterni, accessori di abbigliamento e altri manufatti, a maglia non elastica nù gommata * 100 t * 90 t * 61.01 * Indumenti esterni per uomo e per ragazzo * 300 t * 430 t * Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 13 Le parti contraenti convengono che, fatta salva dell'articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prodotti elencati nell'articolo 13 del protocollo e riportati all'allegato III di tale regolamento, siano ammessi nella Comunità durante il periodo in cui sono applicate riduzioni di dazi, senza restrizioni quantitative nù misure di effetto equivalente. Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa ai prodotti agricoli 1. Le parti contraenti si dichiarano disposte, a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonioso degli scambi di prodotti agricoli a cui non si applica il protocollo. In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le parti contraenti applicano le loro regolamentazioni in modo non discriminatorio e si astengono da introdurre nuove misure che possono ostacolare indebitamente gli scambi. 2. Esse esaminano, alle condizioni previste all'articolo 14 dell'accordo, le difficoltà che potrebbero manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano per trovare le soluzioni del caso. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo La Comunità economica europea dichiara che l'applicazione dei provvedimenti che essa potrebbe prendere ai sensi dell'articolo 10 dell'accordo potrà essere limitata, in virtù delle sue norme specifiche, a una delle sue regioni. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25 del protocollo, la Comunità si dichiara disposta ad esaminare le richieste di Malta di prevedere deroghe a detto protocollo, per i biscotti della voce 19.08, i ricami della voce 58.10 e gli apparecchi per la radiodiffusione della voce 85.15 che sono già esportati da Malta verso la Comunità. Si procederà a questo esame nell'opportuna sede istituzionale subito dopo la firma del protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta onde permettere la simultanea entrata in vigore del medesimo e delle deroghe. Scambio di lettere relative alla cooperazione scientifica, tecnologica ed in materia di tutela dell'ambiente Eccellenza, in seguito ai voti espressi dalla delegazione maltese durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un protocollo tra la Comunità economica europea e Malta ho l'onore di informarLa, a nome degli Stati membri della Comunità economica europea, che questi ultimi sono disposti ad esaminare, caso per caso, la possibilità che Malta acceda ai risultati dei programmi attuati tra gli Stati membri della Comunità o tra questi ultimi ed altri paesi terzi, in campo scientifico, tecnologico ed in quello della tutela dell'ambiente. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare l'avvenuta ricezione della presente lettera. Voglia credere, Eccellenza, ai sensi della mia alta considerazione. Signor Presidente, con la Sua lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue: «In seguito ai voti espressi dalla delegazione maltese duranti i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un protocollo tra la Comunità economico europea e Malta ho l'onore di informarLa, a nome degli Stati membri della Comunità economica europea, che questi ultimi sono disposti ad esaminare, caso per, la possibilità che Malta acceda ai risultati dei programmi attuati tra gli Stati membri della Comunità o tra questi ultimi ed altri paesi terzi, in campo scientifico, tecnologico ed in quello della tutela dell'ambiente. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare l'avvenuta ricezione della presente lettera.» Mi pregio accusare ricevuta di detta lettera. Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 2 del protocollo finanziario 1. L'unità di conto usata per esprimere gli importi indicati all'articolo 2 del protocollo finanziario viene definita mediante la somma dei seguenti importi delle monete degli Stati membri della Comunità: Marco tedesco * 0,828 * Lira sterlina * 0,0885 * Franco francese * 1,15 * Lira italiana * 109 * Fiorino olandese * 0,286 * Franco belga * 3,66 * Franco lussemburghese * 0,14 * Corona danese * 0,217 * Sterlina irlandese * 0,00759 * 2. Il valore dell'unità di conto in una moneta qualsiasi è pari alla somma dei controvalori degli importi monetari indicati al paragrafo 1, espressi in questa moneta. Esso è fissato dalla Commissione sulla base dei corsi rilevati quotidianamente sui mercati di cambio. I tassi giornalieri di conversione nelle varie monete nazionali sono disponibili quotidianamente; essi costituiscono oggetto di pubblicazione periodica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.