REGOLAMENTO (CEE) N. 1090/76 DELLA COMMISSIONE dell'11 maggio 1976 che fissa l'importo e le condizioni di concessione del premio per l'estirpazione di meli e peri di talune varietà
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 794/76 del Consiglio, del 6 aprile 1976, che definisce nuove misure per il risanamento della produzione di frutta del Comunità1, in particolare gli articoli 1 e 3,
considerando che, per rispondere agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 794/76, occorre precisare le condizioni di concessione del premio previsto nel suddetto regolamento; che a tal fine occorre definire gli alberi da frutto che possono rientrare nell'operazione di estirpazione e precisare, in funzione del modo di allevamento degli alberi, la superficie minima o il numero minimo di alberi interessato dall'operazione;
considerando che, per evitare il rischio di un reimpianto degli alberi estirpati occorre prevedere l'obbligo di renderli inadatti a tale utilizzazione;
considerando che, per garantire l'efficacia del regime, è indispensabile precisare le indicazioni che devono figurare nella domanda di concessione del premio e verificare l'esattezza di tali informazioni;
considerando che, prima di versare il premio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 794/76, è necessario constatare che l'estirpazione ha avuto effettivamento luogo; che la constatazione deve formare oggetto di un attestato costituente la prova che il richiedente ha effettivamente eseguito l'estirpazione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Ai sensi del regolamento (CEE) n. 794/76 sono considerati
— meli delle varietà «Golden Delicious», «Starking Delicious» e «Imperatore» e peri della varietà «Passa Crassana», gli alberi sani, atti a fornire una produzione normale di frutta da tavola delle suddette varietà, piantati al più tardi durante l'inverno 1970/1971,
— alberi di altre varietà, i meli e i peri piantati nello stesso appezzamento dei precedenti, in alternanza con essi e per garantirne la fecondazione, purchù gli alberi delle varietà «Golden Delicious», «Starking Delicious», «Imperatore» o «Passa crassana» costituiscano almeno 2/3 degli alberi del suddetto appezzamento.
Art. 2
1. Per i frutteti a produzione intensiva, il premio è concesso soltanto se l'estirpazione riguarda per la stessa specie una superficie di almeno:
— 25 are di alberi ad alto fusto,
— 15 are di alberi a mezzo fusto,
— 15 are di alberi a basso fusto.
— per gli alberi ad alto fusto: 100 unità per ettaro,
— per gli alberi a mezzo fusto: 170 unità per ettaro,
— per gli alberi a basso fusto: 340 unità per ettaro.
Sono considerati frutteti a produzione intensiva ai sensi del presente regolamento i frutteti aventi una densità di almeno:
2. Per i frutteti dispersi in una stessa azienda o per le colture miste, il premio è concesso soltanto per l'estirpazione di almeno 50 alberi a basso fusto a 25 alberi ad alto fusto o mezzo fusto. Per il calcolo del premio, la superficie coperta è determinata come segue:
— 100 m2 per albero ad alto fusto,
— 60 m2 per albero a mezzo fusto,
— 30 m2 per albero a basso fusto.
3. L'ammontare del premio di estirpazione è fissato sulla base di 1 100 unità di conto per ettaro.
Art. 3
Gli alberi estirpati devono essere resi inadatti ad un reimpianto.
Art. 4
La domanda di concessione del premio deve essere presentata presso l'autorità competente designata da ciascuno Stato membro. Essa deve recare, in particolare, per ciascuna delle specie per la quale è chiesto il premio:
a) l'indicazione:
— della superficie coperta se trattasi di frutteto a produzione intensiva, del numero di alberi se trattasi di frutteti dispersi o di colture miste,
b) l'indicazione:
— della superficie coperta dagli alberi da estirpare se trattasi di frutteto a produzione intensiva, del numero di alberi da estirpare se trattasi di frutteti dispersi o di colture miste,
— dell'età approssimativa e del sistema di allevamento degli alberi da estirpare, delle varietà interessate dall'operazione, distinguendo eventualmente le varietà principali, (Golden Delicious, Starking Delicious, Imperatore, Passa Crassana) e le varietà accessorie,
— delle quantità prodotte dagli alberi da estirpare negli ultimi 3 anni,
— della data prevista per l'estirpazione.
- dell'età approssimativa e del sistema di allevamento degli alberi:
Art. 5
Dopo ricezione della domanda, l'agente designato dall'autorità competente verifica le indicazioni di cui all'articolo 4, lettere a) e b), primo, secondo e terzo trattino.
Dopo tale verifica e dopo aver registrato l'impegno assunto dal coltivatore di rinunciare, per un periodo di 5 anni a decorrere dall'estirpazione, ad effettuare nella sua azienda nuovi impianti di meli e peri diversi da quelli contemplati dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 794/76, l'autorità competente constata che la domanda è ricevibile.
Art. 6
Su domanda dell'interessato, l'agente designato dall'autorità competente constata che l'estirpazione è stata effettuata e attesta il periodo in cui ha avuto luogo.
Art. 7
Il coltivatore fornisce la prova di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 794/76 presentando all'autorità competente l'attestato di cui all'articolo 6.
Art. 8
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1976. Per la Commissione P. J. LARDINOIS Membro della Commissione