REGOLAMENTO (CEE) N. 1325/76 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 1976 che integra il regolamento (CEE) n. 1063/69 della Commissione che stabilisce l'elenco degli organismi emittenti i certificati previsto dal regolamento (CEE) n. 1062/69 della Commissione
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dall'atto di adesione2, in particolare l'articolo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 1062/69 della Commissione, del 6 giugno 1969, che determina le condizioni alle quali devono rispondere i certificati alla cui presentazione è subordinata l'ammissione delle preparazioni dette «fondute» nella sottovoce 21.07 E della tariffa doganale comune3;
considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1062/69 un certificato è valido soltanto se è debitamente vidimato da un organismo figurante in un elenco da compilare;
considerando che tale elenco è stato istituito con regolamento (CEE) n. 1063/69 della Commissione4;
considerando che un organismo emittente può figurare nell'elenco soltanto se soddisfa ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1062/69;
considerando che l'Austria riconosce come organismo emittente la OEsterreichische Hartkaese Export Ges. m.b.H. a Innsbruck;
considerando che detto organismo si è impegnato a:
- verificare le indicazioni contenute nei certificati conformi al modello di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1062/69,
- comunicare alla Commissione ed agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per valutare le indicazioni contenute nei certificati,
- trasmettere direttamente alle autorità competenti dello Stato membro importatore la seconda copia di ciascun certificato, entro un termine di tre giorni dalla data del rilascio;
considerando che è pertanto opportuno aggiungere la OEsterreichische Hartkaese Export Ges. m.b.H. nell'elenco precedentemente citato;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'elenco degli organismi emittenti che figura in allegato al regolamento (CEE) n. 1063/69 è completato nel modo seguente:
OEsterreichische Hartkaese Export Ges. m.b.H., Innsbruck/Austria.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1976.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1976. Per la Commissione Finn GUNDELACH Membro della Commissione