REGOLAMENTO (CEE) N. 1503/76 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1976 che reca conclusione dell'accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 114,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando che occorre concludere l'accordo di cooperazione commerciale negoziato tra la Comunità e la Repubblica islamica del Pakistan,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
È concluso a norme della Comunità l'accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan il cui testo è allegato al presente regolamento.
Art. 2
Il presidente del Consiglio notifica all'altra parte contraente, in applicazione dell'articolo 15 dell'accordo, che, per quanto riguarda la Comunità, le procedure necessarie per l'entrata in vigore di tale accordo sono state espletate (1).
Art. 3
Nella commissione mista di cui all'articolo 8 dell'accordo, la Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1976. Per il Consiglio Il Presidente J. HAMILIUS (1)Poichù lo scambio degli instrumenti di notifica dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan firmato a Bruxelles il 1° giugno 1976, ha avuto luogo il 25 giugno 1976 a Bruxelles, l'accordo entra in vigore, conformemente all'articolo 15, il 1° luglio 1976. ACCORDO di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea a la Repubblica islamica del Pakistan IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, da una parte, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN, dall'altra, TENDONO CONTO delle relazioni amichevoli e dei legami tradizionali esistenti tra gli Stati membri della Comunità economica e la Repubblica islamica del Pakistan, nonchù del comune desiderio di consolidare e di estendere i loro rapporti economici e commerciali, ANIMATI dall'interno di rinsaldare, approfondire e diversificare questi rapporti economici e commerciali sulla base di vantaggi relativi e del profitto reciproco, PERSUASI che una moderna politica commerciale costituisca un ottimo strumento per favorite la cooperazione economica internazionale, AFFERMANDO la comune volontà di contribuire ad una nuova fase di cooperazione economica internazionale e di facilitare lo sviluppo delle rispettive risorse umane e materiali fondato sulla libertà, l'uguaglianza e la giustizia, HANNO DECISO di concludere un accordo di cooperazione commerciale ed hanno a tale scopo designato come loro plenipotenziari: IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN: I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona a debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI: Articolo 1 Le parti contraenti sono decise a sviluppare i loro scambi commerciali sulla base dei loro reciproci vantaggi e del loro comune profitto, in maniera da contribuire al loro progresso economico e sociale ed all'equilibrio dei loro mutui scambi al livello più alto possibile. Articolo 2 Le parti contraenti si accordano, nei loro rapporti commerciali, il trattamento della nazione più favorita conformemente all'accordo generale sulle tariffe dogonali e sul commercio. Articolo 3 Le parti contraenti si accordano a vicenda il più alto grado di liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni che esse applicano nei confronti dei paesi terzi in generale e cercheranno di concedersi reciprocamente le più ampie agevolazioni compatibili con le politiche e gli obblighi rispettivi, riguardo ai prodotti che interessano l'una o l'altra parte. Articolo 4 Le parti contraenti si impegnano a promuovere, fino al più alto livello possibile, lo sviluppo e la diversificazione dei loro mutui scambi. Esse convengono di applicare tutte le misure atte a tal fine, comprese le misure specifiche rese necessarie dalle caratteristiche e dalla possibilità dei reciproci scambi. Articolo 5 Le parti contraenti possono sviluppare la cooperazione economica, quand'essa è collegata agli scambi commerciali, nei settori che presentano per esse un comune interesse ed in base all'evoluzione delle rispettive politiche economiche. Articolo 6 Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 5 le parti contraenti convengono di intensificare i contatti e la cooperazione fra le loro organizzazioni economiche e di appoggiare le istituzioni create o da creare a tal fine. Articolo 7 Le parti contraenti si adoperano per incrementare la loro cooperazione nei paesi terzi, per quanto riguarda le questioni commerciali ed economiche, qualora tale cooperazione risponda al loro reciproco interesse. Articolo 8 1. È istituita una commissione mista composta da rappresentanti della Comunità e del Pakistan. La commissione mista si riunisce una volta all'anno. A richiesta di una delle parti contraenti possono essere convocate di comune accordo altre sessioni. 2. La commissione mista fissa il proprio regolamento interno e stabilisce il proprio programma di lavoro. 3. La commissione mista può istituire sottocommissioni specializzate che dovranno assisterla nell'esecuzione di taluni compiti che essa loro affida. Articolo 9 La commissione mista ha il compito di assicurare il buon funzionamento del presente accordo, di elaborare e raccomandare le misure pratiche volte a raggiungerne gli obiettivi. Essa esamina le difficoltà che possono ostacolare lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali tra le parti contraenti. Articolo 10 La commissione mista deve in particolare: a) studiare e mettere a punto i mezzi che consentono di superare gli ostacoli agli scambi, in particolare quelli non tariffari e paratariffari esistenti in vari settori del commercio, tenendo conto dei lavori intrapresi in questo settore dalle organizzazioni internazionali competenti; b) ricercare i mezzi che consentano di favorire lo sviluppo di una cooperazione economica e commerciale tra le parti contraenti qualora ciò possa contribuire allo sviluppo ed alla diversificazione degli scambi commerciali; c) facilitare gli scambi di informazioni ed incoraggiare i contatti su tutti i problemi riguardanti le prospettive di cooperazione economica fra le parti contraenti su basi di reciproco vantaggio, nonchù la creazione di condizioni favorevoli a tale cooperazione. Articolo 11 La commissione mista cura inoltre il buon funzionamento degli accordi settoriali tra le parti contraenti e, a tal fine, svolge i compiti assegnati agli organi misti che sono o saranno istituiti da tali accordi. Articolo 12 Le disposizioni del presente accordo si sostituiscono alle disposizioni degli accordi conclusi fra gli Stati membri della Comunità ed il Pakistan ove queste ultime siano con esse incompatibili i identiche ad esse. Articolo 13 Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo. Articolo 14 Il presente accordo si applica ai territori nei quali si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni da questo fissate, ed ai territori nei quali si applica la costituzione della Repubblica islamica del Pakistan. Articolo 15 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie. 2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni e sarà prorogato di anno in anno si nessuna delle parti contraenti lo denuncia sei mesi prima della scadenza. 3. Le parti contraenti possono nondimeno concordare in qualsiasi momento eventuali modifiche del presente accordo per tener conto di nuove situazioni nel settore economico e dell'evoluzione delle rispettive politiche economiche. Articolo 16 Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, olandese, inglese, francese, tedesca e italiana, ciascun testo facente ugualmente fede.