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REGOLAMENTO (CEE) N. 1506/76 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1976 relativo al contributo comunitario per riparare i danni causati alle infrastrutture dal terremoto del maggio 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 209 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la regione Friuli-Venezia Giulia è stata gravemente colpita da un terremoto nel maggio 1976;

considerando che i danni subiti dalla popolazione sono tanto gravi che la popolazione stessa e lo Stato membro interessato non possono porvi rimedio unicamente con i loro mezzi; che quindi è necessario un contributo della Comunità a favore di tale regione;

considerando che occorre concentrare i mezzi disponibili sulle infrastrutture a carattere economico e sociale;

considerando che è opportuno definire le modalità particolari relative al riporto degli stanziamenti previsti per tali operazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Entro i limiti degli stanziamenti iscritti a tal fine in bilancio, la Comunità partecipa, alle condizioni previste dall'articolo 2 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, alla ricostruzione ed al miglioramento delle infrastrutture economiche e sociali resi necessari, nella regione Friuli-Venezia, dalle distruzioni provocate dal terremoto del maggio 1976.

Art. 2

L'importo della partecipazione della Comunità ammonta al 30 % della spesa sostenuta dalle autorità pubbliche quanto l'investimento sia inferiore a dieci milioni di unità di conto e ad una percentuale tra il 10 ed il 30 % degli investimenti di importo pari o superiore a dieci milioni di unità di conto. Il contributo della Comunità può essere erogato in tutto o in parte sotto forma di un abbuono di interessi di quattro punti a favore dei prestiti contratti dalle autorità pubbliche per la realizzazione del progetto in questione.

Art. 3

Il contributo è deciso dalla Commissione tenendo conto del carattere prioritario dell'investimento e del suo contributo all'accelerazione della ripresa economica della regione.

Art. 4

1. Alle operazioni previste dal presente regolamento si applicano per analogia gli articoli 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, recante creazione di un Fondo europeo di sviluppo regionale2, e l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento finanziario 73/91/CECA, CEE, Euratom, del 25 aprile 1973, applicabile al bilancio generale delle Comunità3.

2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 724/75, le domande di contributo possono essere inoltrate permanentemente alla Commissione, ma non inoltre il 31 dicembre 1976.

3. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 724/75, la Commissione può, quando ritiene necessaria una procedura accelerata, decidere la concessione del contributo della Comunità senza consultare il comitato del Fondo; in tal caso la Commissione informa al più presto il comitato delle decisioni adottate.

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1976. Per il Consiglio Il Presidente J. HAMILIUS (1) Parere reso il 18 giugno 1976 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).