Regolamento (CEE) n. 1474/76 della Commissione del 24 giugno 1976 recante adattamento delle sovvenzioni concesse a norma del regolamento (CEE) n. 3062/74
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 832/76 [2], in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, e l'articolo 19, paragrafo 4,
considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 3062/74 della Commissione, del 3 dicembre 1974, relativo ad una gara permanente per la determinazione di sovvenzioni all'importazione di zucchero bianco e greggio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/75 [4], l'offerente dichiarato aggiudicatario in una gara parziale tenutasi prima dell'8 febbraio 1975 ottiene, su richiesta, un importo pari alla differenza tra il prezzo indicativo valido il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte e quello valido il giorno in cui l'interessato ha espletato le formalità doganali di esportazione; che, per calcolare tale differenza, il prezzo indicativo deve essere maggiorato dell'importo forfettario di 1,59 unità di conto di cui all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3062/74; che gli importi così ottenuti devono essere convcrtiti nella moneta dello Stato membro in causa applicando il tasso rappresentativo in vigore nella politica agraria comune per questa moneta;
considerando che un primo adattamento delle sovvenzioni è stato operato con regolamento (CEE) n. 2865/75 [5]; che per le esportazioni a decorrere dal 1o luglio 1976 è necessario un nuovo adattamento per il quale deve essere tenuto conto del prezzo indicativo fissato per la campagna saccarifera 1976/1977 con regolamento (CEE) n. 833/76 [6];
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Per i quantitativi di zucchero per i quali le formalità doganali di esportazione sono espletate a decorrere dal 1o luglio 1976 e per le gare parziali effettuate prima dell'8 febbraio 1975, la differenza di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3062/74 è fissata nell'allegato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1976.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1976. Per la Commissione P. J. Lardinois Membro della Commissione [1] GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1. [2] GU n. L 100 del 14. 4. 1976, pag. 1. [3] GU n. L 324 del 4. 12. 1974, pag. 7. [4] GU n. L 40 del 14. 2. 1975, pag. 46. [5] GU n. L 285 del 4. 11. 1975, pag. 8. [6] GU n. L 100 del 14. 4. 1976, pag. 12. --------------------------------------------------