REGOLAMENTO (CEE) N. 1513/76 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1976 relativo alle importazioni di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali originari della Tunisia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina nonchù l'accordo provvisorio2 per l'entrata in vigore anticipata di talune disposizioni dell'accordo di cooperazione sono stati firmati il 25 aprile 1976;
considerando che l'articolo 22 dell'accordo di cooperazione e l'articolo 15 dell'accordo provvisorio prevedono che, subordinatamente all'applicazione da parte della Tunisia di una tassa speciale all'esportazione di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali della sottovoce 23.02 A II della tariffa doganale comune, diversi dal granturco e dal riso, l'elemento mobile del prelievo all'importazione debba essere ridotto di un importo pari al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi applicabili al prodotto considerato nei tre mesi precedenti quello nel corso del quale l'importo stesso è stato fissato, e che l'elemento fisso non debba essere riscosso;
considerando che la tassa speciale all'esportazione deve ripercuotersi sul prezzo all'importazione di tali prodotti nella Comunità;
considerando che, ai fini dell'esatta applicazione di detti accordi, occorre prevedere norme che obblighino l'importatore ad esibire, all'atto dell'importazione delle crusche, stacciature e altri residui, la prova dell'avvenuta riscossione della tassa speciale all'esportazione da parte della Tunisia;
considerando che, conformemente all'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 22 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 15 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, concernente l'importazione, nella Comunità, di crusche e stacciature originarie della Tunisia (3), occorre prevedere alcune modalità di applicazione di tali accordi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'elemento mobile del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali della sottovoce 23.02 A II della tariffa doganale comune, diversi dal granturco e dal riso, originari della Tunisia, è quello calcolato in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso4, ridotto di un importo pari al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi applicabili al prodotto considerato nei tre mesi precedenti quello nel corso del quale l'importo stesso è fissato.
Art. 2
L'articolo 1 si applica a tutte le importazioni per le quali l'importatore è in grado di esibire la prova dell'avvenuta riscossione della tassa speciale all'esportazione da parte della Tunisia, in conformità dell'articolo 22 dell'accordo di cooperazione o dell'articolo 15 dell'accordo provvisorio.
Art. 3
Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la fissazione dell'importo da detrarre dal prelievo, vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE.
Art. 4
Alle importazioni nella Comunità di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali della sottovoce 23.02 A II della tariffa doganale comune, diversi dal granturco e dal riso, originari della Tunisia, non si applica l'elemento fisso del prelievo.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 22 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 15 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina concernente l'importazione nella Comunità di crusche e stacciature originarie della Tunisia.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 giugno 1976. Per il Consiglio Il Presidente G. THORN (1) Parere espresso il 18.6.1976 (non ancora pubblicato nella GU). (3) Vedi pag. 20 della presente Gazzetta ufficiale.