REGOLAMENTO (CEE) N. 1520/76 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1976 relativo alle importazioni di frumento (grano) duro, originario del Marocco
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, nonchù l'accordo provvisorio2 per l'entrata in vigore anticipata di talune disposizioni dell'accordo di cooperazione relative agli scambi commerciali, sono stati firmati il 27 aprile 1976;
considerando che l'articolo 16 dell'accordo di cooperazione e l'articolo 9 dell'accordo provvisorio prevedono un regime speciale all'importazione di frumento (grano) duro della sottovoce 10.01 B della tariffa doganale comune, originario del Marocco; che l'attuazione di tale regime esige l'adozione di norme di applicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di frumento (grano) duro della sottovoce 10.01 B della tariffa doganale comune, originario del Marocco e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, è quello fissato conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali3, ridotto di 0,5 unità di conto per tonnellata.
Art. 2
Il regime contemplato del presente regolamento si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 giugno 1976. Per il Consiglio Il Presidente G. THORN (1) Parere espresso il 18.6.1976 (non ancora pubblicato nella GU).