diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 1525/76 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1976 recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio de lettere relativo all'articolo 23 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 16 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e stacciature originarie del Marocco

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco è stato firmato in data 27 aprile 1976;

considerando che l'accordo provvisorio1 per l'applicazione anticipata delle disposizioni commerciali dell'accordo di cooperazione, firmato alla stessa data, entra in vigore il 1° luglio 1976;

considerando che è opportuno concludere l'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 23 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 16 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e stacciature originarie del Marocco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'accordo sotto forma di scambio le lettere relativo all'articolo 23 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 16 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e stacciature originarie del Marocco, è concluso a norme della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità (2).

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 giugno 1976. Per il Consiglio Il Presidente G. THORN (2) La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. ACCORDO sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 23 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 16 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e stacciature originarie del Marocco Signor..., ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue: Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 dell'accordo di cooperazione e dell'articolo 16 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco si è convenuto di adottare le seguenti disposizioni: 1. L'elemento mobile del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali della sottovoce 23.02 A II della tariffa doganale comune, diversi dal granturco e dal riso, originari del Marocco, è quello calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, diminuito dell'importo di cui al punto 3. 2. Il punto 1 è applicabile a condizione che il Marocco gravi l'esportazione dei prodotti in causa di una tassa speciale il cui importo, pari a quello detratto dall'elemento mobile del prelievo, si ripercuota sul prezzo all'importazione nella Comunità. 3. L'importo detratto dall'elemento mobile del prelievo è pari al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato. L'importo è fissato della Commissione entro il decimo giorno del mese precedente il trimestre durante il quale si applica l'importo. Si intende per trimestre il periodo di tre mesi che inizia, il 1° febbraio, il 1° maggio, il 1° agosto ed il 1° novembre di ogni anno. Tuttavia, qualora l'entrata in vigore dell'accordo non coincida con l'inizio di uno di questi trimestri, la prima riduzione del prelievo si applica per il mese o i mesi del trimestre in corso. 4. L'avvenuta applicazione della tassa speciale all'esportazione è comprovata dall'iscrizione, da parte delle autorità doganali, di una delle seguenti indicazioni nella rubrica «osservazioni» del certificato di circolazion delle merci: Applicata tassa speciale all'esportazione (firma e timbro dell'ufficio) Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e darmi conferma dell'accordo del Suo governo sul contenuto della stessa. Voglia gradire, Signor...., i sensi della mia più altra considerazione. (f. to) Signor...., con lettera in data odierna Ella mi ha cortesemente trasmesso la seguente comunicazione: «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 dell'accordo di cooperazione e dell'articolo 16 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco si è convenuto di adottare le seguenti disposizioni: 1. L'elemento mobile del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali della sottovoce 23.02 A II della tariffa doganale comune, diversi dal granturco e dal riso, originari del Marocco, è quello calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, diminuito dell'importo di cui al punto 3. 2. Il punto 1 è applicabile a condizione che il Marocco gravi l'esportazione dei prodotti in causa di una tassa speciale il cui importo, pari a quello detratto dall'elemento mobile prelievo, si ripercuota sul prezzo all'importazione nella Comunità. 3. L'importo detratto dall'elemento mobile del prelievo è pari al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato. L'importo è fissato dalla Commissione entro il decimo giorno del mese precedente il trimestre durante il quale si applica l'importo. Si intende per trimestre il periodo di tre mesi che inizia il 1° febbraio, il 1° maggio, il 1° agosto ed il 1° novembre di ogni anno. Tuttavia, qualora l'entrata in vigore dell'accordo non coincida con l'inizio di uno di questi trimestri, la prima riduzione del prelievo si applica per il mese o i mesi del trimestre in corso. 4. L'avvenuta applicazione della tassa speciale all'esportazione è comprovata dall'iscrizione, da parte delle autorità doganali, di una delle seguenti indicazioni nella rubrica «osservazioni» del certificato di circolazione delle merci: Applicata tassa speciale all'esportazione (firma e timbro dell'ufficio) Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e darmi conferma dell'accordo del Suo governo sul contenuto della stessa.» Ho l'onore di accusare ricevuta della comunicazione e di confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della stessa. Voglia gradire, Signor...., i sensi della mia più alta considerazione. (F. to)