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REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 1860/76 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1976 che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1365/75, del 26 maggio 1975, relativo alla istituzione di una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro1, in particolare l'articolo 17,

vista la proposta della Commissione,

considerando che spetta al Consiglio adottare, su proposta della Commissione, le disposizioni relative al personale della Fondazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1

1. Il presente regime si applica:

— al direttore e al direttore aggiunto della Fondazione

— all'agente della Fondazione

— all'agente locale della Fondazione.

2. È considerato agente della Fondazione, ai sensi del presente regime, l'agente assunto per occupare un impiego compreso nella tabella degli organici allegata al bilancio della Fondazione.

3. È considerato agente locale, ai sensi del presente regime, l'agente assunto, conformemente agli usi locali, per svolgere compiti manuali o di servizio in un impiego non previsto nella tabella degli organici allegata al bilancio della Fondazione e retribuito con gli stanziamenti globali aperti a tal fine nel bilancio.

4.

Il direttore, nominato dalla Commissione delle Comunità europee, è assunto per occupare un impiego compreso nella tabella degli organici allegata al bilancio della Fondazione, al fine di esercitare le funzioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1365/75.

Il direttore aggiunto, nominato dalla Commissione delle Comunità europee, è assunto per occupare un impiego compreso nella tabella degli organici allegata al bilancio della Fondazione, al fine di assistere il direttore e di sostituirlo in caso d'assenza o d'impedimento.

5.

Il direttore è abilitato a concludere i contratti di assunzione degli agenti di cui ai paragrafi 2 e 3.

Il presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione è abilitato a stipulare i contratti d'assunzione del direttore e del direttore aggiunto.

Titolo II. Degli agenti della fondazione

Capo 1

Art. 2

L'assunzione di un agente può essere conclusa per una durata determinata o indeterminata.

Il contratto concluso per una durata determinata non può superare cinque anni; l'assunzione a durata determinata può essere rinnovata una sola volta a durata determinata. Ogni ulteriore rinnovo diventa a durata indeterminata.

Art. 3

Qualsiasi assunzione di agente può avere soltanto lo scopo di provvedere, alle condizioni previste dal presente titolo, alla copertura di un posto vacante contemplato nella tabella degli organici allegata al bilancio della Fondazione. Ogni posto vacante del quale sia stata decisa la copertura è oggetto di una pubblicità appropriata. Le modalità della pubblicità sono fissate dal consiglio di amministrazione.

Art. 4

Gli agenti sono impartiti in quattro categorie, suddivise in gradi corrispondenti alle funzioni che essi devono esercitare.

Gli agenti vengono inquadrati in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza professionale. La corrispondenza tra le funzioni-tipo ed i gradi è stabilita nella seguente tabella:

In base a questa tabella, il consiglio di amministrazione adotta, d'intesa con la Commissione delle Comunità europee, la descrizione delle funzioni e delle attribuzioni che comporta ciascuna funzione-tipo.

Art. 5

Il contratto d'assunzione dell'agente deve precisare il grado e lo scatto attribuiti all'interessato.

L'agente assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado. Tuttavia, il direttore, per tener conto della formazione e dell'esperienza professionale specifica dell'interessato, può concedergli un abbuono di anzianità di scatto in tale grado; tale abbuono non può essere superiore a quarantotto mesi.

L'agente assegnato ad un posto corrispondente ad un grado superiore a quello per il quale è stato assunto beneficia, nel nuovo grado, dell'anzianità corrispondente allo scatto virtuale uguale o immediatamente superiore allo scatto virtuale raggiunto nel suo precedente grado, maggiorato dell'importo dell'aumento biennale di scatto nel nuovo grado.

Per l'applicazione della presente disposizione, ciascun grado comprende una serie di scatti virtuali, in correlazione ad una serie di anzianità mensili e di stipendi virtuali progressivi, dal primo all'ultimo degli scatti reali, in ragione di un ventiquattresimo dell'aumento biennale di scatto di questo grado. In nessun caso, l'agente ottiene nel nuovo grado uno stipendio base inferiore a quello che avrebbe avuto nel grado precedente.

L'agente assegnato ad un posto corrispondente ad un grado superiore a quello per il quale è stato assunto è inquadrato almeno nel primo scatto di tale grado.

Art. 5 bis

La competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun agente sono oggetto di un rapporto periodico compilato almeno ogni due anni, alle condizioni stabilite dal direttore di concerto con la Commissione, previa consultazione del comitato del personale della Fondazione.

Art. 6

1. È istituito un comitato del personale che esercita le attribuzioni previste dal presente regime.

2. La composizione e le modalità di funzionamento di quest'organo sono determinate dal consiglio di amministrazione in conformità dell'allegato I.

3.

Il comitato del personale rappresenta gli interessi del personale presso la Fondazione e assicura un collegamento permanente tra quest'ultima e il personale. Coopera al buon funzionamento dei servizi permettendo al personale di manifestare ed esprimere le sue opinioni.

Il comitato porta a conoscenza del direttore qualsiasi difficoltà di carattere generale riguardante l'interpretazione e l'applicazione del presente regime. Può essere consultato ogni qualvolta si presentino difficoltà di tale natura.

Il comitato sottopone al direttore ogni suggerimento relativo all'organizzazione e al funzionamento dei servizi e ogni proposta intesa a migliorare le condizioni di lavoro e, in genere, le condizioni di vita del personale.

4.

L'agente titolare di un contratto di durata superiore a un anno o indeterminata è elettore ed eleggibile in seno al comitato del personale.

È altresì elettore l'agente titolare di un contratto di durata inferiore ad un anno che sia in servizio da almeno sei mesi.

Capo 2. Doveri e diritti

Art. 7

L'agente deve esercitare le sue funzioni e conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la Fondazione, senza chiedere né accettare istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei alla Fondazione.

Senza l'autorizzazione del direttore, l'agente non può accettare da un governo, né da enti o persone estranei alla Fondazione, onorificenze, decorazioni, favori, doni, compensi di qualsiasi natura, salvo che per servizi resi, sia prima della sua assunzione, sia nel corso di un congedo per servizio militare o nazionale, e a motivo di tali servizi.

Art. 8

L'agente deve astenersi dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano menomare la dignità della sua funzione.

L'agente non può esercitare un'attività esterna neppure a titolo gratuito.

Art. 9

Qualora il coniuge di un agente eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale, l'agente deve farne dichiarazione al direttore.

Quando tale attività sia incompatibile con quella dell'agente e quando quest'ultimo non sia in grado di garantirne la cessazione entro un dato termine, il direttore decide se l'agente viene mantenuto nelle sue funzioni.

Art. 10

L'agente che nell'esercizio delle sue funzioni debba esprimere un parere su un affare, alla cui trattazione o soluzione abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza, è tenuto ad informarne il direttore.