REGOLAMENTO (CEE) N. 1795/76 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1976 relativo alle condizioni d'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 4, del trattato ai dipartimenti francesi d'oltremare
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 227,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
considerando che è opportuno avvalersi della possibilità di estendere la sfera d'applicazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, ai dipartimenti francesi d'oltremare, allo scopo di farli usufruire degli aiuti comunitari per il miglioramento delle strutture agrarie previsti dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/723, e di promuovere in tal modo lo sviluppo economico e sociale di codeste regioni, caratterizzate da strutture di natura fondamentalmente agraria;
considerando che è opportuno estendere al più presto le competenze della sezione orientamento ai dipartimenti francesi d'oltremare,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'articolo 40, paragrafo 4, del trattato si applica ai dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda la sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1976. Per il Consiglio Il Presidente A. P. L. M. M. van der STEE