REGOLAMENTO (CEE) N. 1976/76 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1976 che approva l'accordo sotto forma di scambio di lettere che modifica il protocollo n. 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando che è opportuno modificare il protocollo n. 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda1 e approvare l'accordo sotto forma di scambio di lettere negoziato a tal fine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo sotto forma di scambio di lettere che modifica il protocollo n. 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda.
Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
La data dell'entrata in vigore dell'accordo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1976. Per il Consiglio Il Presidente M. van der STOEL Bruxelles, il Signor ambasciatore, l'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato il 22 luglio 1972, prevede una progressiva riduzione del dazio doganale del 15 % applicato alle importazioni di filetti di pesci di cui alla sottovoce 03.01 B II b) della tariffa doganale comune. In seguito ad una decisione presa nel 1972 dal comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, i filetti di pesci crudi, panati o congelati, rientrano ormai nelle sottovoci 16.04 C e G (preparazioni e conserve di pesci). Per evitare che, a causa di modifica, i filetti di pesci panati di cui alle sottovoci 16.04 C e G siano esclusi dal beneficio delle disposizioni del suddetto articolo, sarebbe opportuno modificare formalmente il testo di quest'ultimo. Tali modifiche, che sono riportate nell'allegato, sono applicabili a decorrere dal 1° luglio 1976. Le sarei grato se volesse confermarmi che il suo governo è d'accordo su queste modifiche. Voglia accettare, signor ambasciatore, l'espressione della mia profonda stima. A nome del Consiglio delle Comunità europee