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REGOLAMENTO (CEE) N. 2562/76 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1976 che approva l'accordo sotto forma di scambio di lettere che modifica la tabella I allegata al protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che è opportuno modificare la tabella I allegata al protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda1 e approvare l'accordo sotto forma di scambio di lettere negoziato a tal fine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo sotto forma di scambio di lettere che modifica la tabella I allegata al protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1976. Per il Consiglio Il Presidente M. van der STOEL Bruxelles, Signor ambasciatore, le parti contraenti dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato il 22 luglio 1972, hanno esaminato in sede di comitato misto la possibilità di apportare talune modifiche alla tabella I allegata al protocollo n. 2 del suddetto accordo. Le modifiche prospettate figurano nell'allegato I della presente. Mi pregio di confermarle che la Comunità è d'accordo su queste modifiche e le propongo che le medesime entrino in vigore il 1° gennaio 1977. Le sarei grato se volesse confermarmi che il suo governo è d'accordo su queste modifiche e sulla data prevista per l'entrata in vigore. Colgo inoltre l'occasione per informarla che dal 1° gennaio 1976 la sorbite non cristallizzabile è stata trasferita dalla voce 29.04 alla voce 38.19 della tariffa doganale comune. Poichù questo prodotto figura nella tabella I del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità ed il suo paese, sarebbe auspicabile, sul piano pratico, adeguare gli elenchi tariffari dell'accordo. Gli adeguamenti sono riportati nell'allegato II della presente. Questo spostamento di voce non modifica affatto il trattamento tariffario previsto per tale prodotto dal protocollo n. 2. Voglia accettare, signor ambasciatore, l'espressione della mia profonda stima. A nome del Consiglio delle Comunità europee