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REGOLAMENTO (CEE) N. 1764/76 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1976 che stabilisce talune modalità relative alla concessione dell'Importo differenziale e della sovvenzione previsti per la raffinazione dello zucchero greggio prodotto dei dipartimenti francesi d'oltremare

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1487/762, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6 e l'articolo 34,

considerando che con regolamento (CEE) n. 1490/76 del Consiglio, del 22 giugno 1976, che fissa, per la campagna saccarifera 1976/1977, il contributo differenziale da riscuotere per lo zucchero preferenziale greggio e l'importo differenziale da concedere per lo zucchero di canna greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare3, l'importo differenziale di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74 è stato fissato per la campagna saccarifera 1976/1977 a 1,20 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco;

considerando che con regolamento (CEE) n. 1491/76 del Consiglio, del 22 giugno 1976, che stabilisce per la campagna saccarifera 1976/1977 misure destinate ad agevolare lo smercio degli zuccheri prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare4, è stata fissata per la campagna saccarifera 1976/1977 una sovvenzione pari a 1,29 unità di conto per 100 chilogrammi si zucchero espresso in zucchero bianco, quale misura appropriata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3330/74;

considerando che, per consentire la concessione di tali importi, occorre convertirli in zucchero e stabilire le idonee misure di resa e di controllo;

considerando che, onde poter conoscere con regolarità i quantitativi di zucchero raffinato di cui trattasi occorre prevedere una comunicazione periodica in tal senso;

considerando che occorre abrogare l'attuale normativa in materia di modalità di applicazione, di cui al regolamento (CEE) n. 2821/75 della Commissione, del 30 ottobre 1975, che stabilisce talune modalità per la concessione dell'importo previsto per la raffinazione dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare5;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. L'importo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1490/76 e quello di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1491/76, convertiti per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo, sono rispettivamente pari a:

  1. a) 1,104 unità di conto,

  2. b) 1,187 unità di conto.

2. Se la qualità dello zucchero greggio in causa differisce dalla qualità tipo, si applica alla quantità di detto zucchero un coefficiente pari alla resa dello zucchero greggio considerato, divisa per 92. La resa è calcolata secondo il disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero6.

Art. 2

Gli importi di cui all'articolo 1 sono concessi, su domanda presentata dall'interessato prima della raffinazione dello zucchero in causa, dallo Stato membro nel cui territorio lo zucchero greggio è stato raffinato.

L'interessato deve esibire la prova che trattasi di zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare. Lo zucchero in causa è sottoposto dallo Stato membro considerato a controllo doganale o a un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti.

Art. 3

Lo Stato membro di cui all'articolo 2 comunica alla Commissione, per ciascun mese, entro i due mesi successivi al mese in causa, il quantitativo per il quale è stato concesso l'importo di cui all'articolo 1. Tale quantitativo da comunicare è convertito in zucchero greggio della qualità tipo.

Art. 4

Il regolamento (CEE) n. 2821/75 è abrogato.

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1976. Per la Commissione P. J. LARDINOIS Membro della Commissione