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REGOLAMENTO (CEE) N. 2816/76 DEL CONSIGLIO dell'8 novembre 1976 recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere che modifica la versione inglese della tabella II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando l'opportunità di concludere l'accordo sotto forma di scambio di lettere che modifica la versione inglese della tabella II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È concluso a nome della Comunità l'accordo sotto forma di scambio di lettere, che modifica la versione inglese della tabella II del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo di cui all'articolo 1, al fine di impegnare la Comunità.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1976. Per il Consiglio Il Presidente W. F. DUISENBERG