ACCORDO di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, da una parte, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH. dall'altra, TENENDO CONTO delle relazioni amichevoli e dei legami tradizionali esistenti tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Bangladesh, nonchù il comune desiderio di consolidare ed estendere i loro rapporti commerciali ed economici, ANIMATI dalla comune volontà di rafforzare, approfondire e diversificare questi rapporti commerciali ed economici, fondandosi sui reciproci vantaggi e sul mutuo profitto.
CONSIDERANDO che il Bangladesh e uno dei meno sviluppati tra i paesi in via di sviluppo.
CONSAPEVOLI delle caratteristiche e dei bisogni peculiari dell'economia del Bangladesh,
AFFERMANDO la comune volontà di contribuire ad na nuova fase di cooperazione economica interzionale e di facilitare lo sviluppo delle rispettive risorse umane e materiali fondato sulla liberta, sull'uguaglianza e sulla giustizia.
PERSUASI che una moderna politica commerciale costituisce un importante strumento per la promozione della cooperazione economica internazionale.
HANNO DECISO di concludere un accordo di cooperazione commerciali e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
II. GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH:
I QUALI dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma.
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:
Art. 1
Le parti contraenti sono decise a sviluppare i loro scambi commerciali sulla base dei loro reciproci vantaggi, in modo da contribuire al loro progresso economico e sociale, migliorare l'equilibrio e portare il volume dei loro mutui scambi al più alto livello possibile.
Art. 2
Nei loro rapporti commerciali le parti contraenti si accordano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita conformemente alle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
Art. 3
Le parti contraenti si accordano reciprocamente il più alto grado di liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni che applicano nei confronti dei paesi terzi in generale e cercano di accordarsi reciprocamente le più ampie agevolazioni compatibili con le politiche e gli obblighi rispettivi riguardo ai prodotti che interessano l'una o l'altra parte.
Art. 4
Le parti contraenti si impegnano a promuovere fino al più alto livello possibile lo sviluppo e la diversificazione dei loro mutui scambi. Esse convengono di attuare tutti i mezzi idonei per assolvere tali impegni, comprese le particolari misure necessarie per migliorare le possibilità di esportazione e capaci di contribuire a realizzare il potenziale commerciale delle loro economie.
Art. 5
Le parti contraenti svilupperanno la cooperazione economica, quando essa è collegata agli scambi commerciali, nei settori che presentano per loro un comune interesse ed in base all'evoluzione delle rispettive politiche economiche.
Art. 6
Per contribuire all'attuazione degli articoli 4 e 5, le parti contraenti convengono di favorire i contatti e la cooperazione fra le loro organizzazioni economiche e di appoggiare le istituzioni create o da creare a tal fine.
Art. 7
Le parti contraenti si adoperano per incrementare la loro cooperazione nei paesi terzi per quanto riguarda le questioni commerciali ed i relativi aspetti economici, qualora tale cooperazione risponda al loro reciproco interesse.
Art. 8
1. È istituita una commissione mista composta di rappresentanti della Comunità e della Repubblica popolare del Bangladesh. La Commissione mista tiene una sessione all'anno. A richiesta di una delle parti contraenti possono essere convocate di comune accordo altre sessioni.
2. La commissione mista fissa il proprio regolamento interno e stabilisce il proprio programma di lavoro.
3. La commissione mista può istituire sottocommissioni specializzate che dovranno assisterla nell'esecuzione dei suoi compiti.
Art. 9
La commissione mista ha il compito di vigilare sul corretto funzionamento del presente accordo. In particolare, essa elabora e raccomanda le misure pratiche per raggiungere gli obiettivi di sviluppo e di diversificazione degli scambi commerciali fra le parti contraenti ed esamina le difficoltà che possono ostacolare questi obiettivi.
Art. 10
La commissione mista deve inoltre:
a) studiare e mettere a punto i mezzi che consentono di superare gli ostacoli agli scambi, in particolare quelli non tariffari e paratariffari esistenti in vari settori del commercio, tenendo conto dei lavori intrapresi in questo settore dalle organizzazioni internazionali interessate;
b) impiegarsi ad incoraggiare lo sviluppo della cooperazione economica e commerciale tra le parti contraenti e le loro organizzazioni economiche per facilitare lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali;
c) esaminare e raccomandare i mezzi che permettono di adattare progressivamente le correnti di scambio e le strutture di mercato delle parti contraenti allo scopo di promuovere l'evoluzione delle loro relazioni commerciali ed economiche, tenendo conto della eventuale complementarità e degli obiettivi economici a lungo termine delle parti contraenti in modo da rimediare a squilibri e carenze;
d) facilitare gli scambi di informazione ed incoraggiare i contatti in tutti i settori riguardanti le prospettive di cooperazione economica fra le parti contraenti su basi di reciproco vantaggio nonchù la creazione di condizioni tavorevoli a tale cooperazione;
e) ricercare e raccomandare le misure dirette a promuovere e diversificare gli scambi tra le parti contraenti, comprese quelle concernenti l'assistenza in materia di formazione dei dirigenti, nonchù in materia di pubblicita, d'informazione commerciale e consulenza tecnica.
Art. 11
La commissione mista vigila inoltre sul corretto funzionamento degli accordi settoriali tra le parti contraenti e a tal fine svolge i compiti attribuiti agli organi misti istituiti o da istituire in virtù di tali accordi.