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REGOLAMENTO (CEE) N. 150/77 DEL CONSIGLIO del 18 gennaio 1977 recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 9 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele e riguardante l'importazione nella Comunità di concentrati di pomodori originari d'Israele

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che occorre concludere l'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 9 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele e riguardante l'importazione nella Comunità di concentrati di pomodori originari d'Israele,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 9 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele e riguardante l'importazione nella Comunità di concentrati di pomodori originari d'Israele, è concluso a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo sotto forma di scambio di lettere e a conferirle i poteri necessari per obbligare la Comunità (1).

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 1977. Per il Consiglio Il Presidente Anthony CROSLAND (1) La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, tramite il segretario generale del Consiglio. ACCORDO sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 9 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele e riguardante l'importazione nella Comunità concentrati di pomodori originari d'Israele Lettera n. 1 Signor...., dato il presistere delle condizioni per le quali si è stabilito l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, firmato il 16 gennaio 1976, mi pregio di confermarle la sospensione, fino all'entrata in vigore di un nuovo scambio di lettere, dell'applicazione dell'articolo 9 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, relativamente ai concentrati di pomodori preparati o conservati senza aceto o acido acetico, di cui alla sottovoce 20.02 ex C della tarifa doganale comune e originari d'Israele. Le sarei grato se della volesse gentilmente confermarci l'accordo del suo governo in merito a quanto espresso sopra. Voglia credere, signor...., ai sensi della mia alta considerazione. A nome del Consiglio delle Comunità europee Lettera n. 2 Signor...., mi pregio accusare ricevuta della sua lettera in data odierna dal seguente tenore: «Dato il presistere delle condizioni per le quali si è stabilito l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, firmato il 16 gennaio 1976, mi pregio di confermarle la sospensione, fino all'entrata in vigore di un nuovo scambio di lettere, dell'applicazione dell'articolo 9 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, relativamente ai concentrati di pomodori preparati o conservati senza aceto o acido acetico, di cui alla sottovoce 20.02 ex C della tarifa doganale comune e originari d'Israele. Le sarei grato se della volesse gentilmente confermarci l'accordo del suo governo in merito a quanto espresso sopra. Posso confermarle l'accordo del mio governo su quanto espresso sopra. Voglia credere, signor...., ai sensi della mia alta considerazione. Per il governo dello Stato d'Israele