REGOLAMENTO (CEE) N. 474/77 DEL CONSIGLIO dell'8 marzo 1977 relativo all'imputazione in una linea separata nel bilancio delle Comunità dell'effetto finanziario risultante dall'applicazione di tassi di conversione diversi per le misure finanziate dal FEAOG, sezione garanzia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 209,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
considerando che il bilancio delle Comunità prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1977, l'imputazione in una linea separata delle spese risultanti dall'applicazione di tassi di convenzione diversi, cioè di tassi rappresentativi utilizzati nella conversione in moneta nazionale degli importi derivanti da operazioni finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, e di tassi di bilancio da utilizzare nella conversione delle spese espresse in moneta nazionale ai fini dell'imputazione nel bilancio delle Comunità;
considerando che gli organismi abilitati a pagare ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/723, non tengono in generale una contabilità distinta a seconda del tasso rappresentativo applicato; che una tale distinzione sul piano della contabilizzazione creerebbe gravi complicazioni di ordine amministrativo; che è pertanto opportuno utilizzare, ai fini di una contabilizzazione separata sul piano comunitario delle spese derivanti da tassi di conversione diversi, un metodo che tenga conto degli elementi che determinano l'entità di tali spese,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Qualora il bilancio delle Comunità preveda l'imputazione separata dell'effetto finanziario derivante dall'applicazione, da un lato, di tassi rappresentativi per la conversione in moneta nazionale degli importi derivanti da operazioni finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, e, d'altro lato, di tassi di bilancio per la conversione delle spese espresse in moneta nazionale, questa è fatta con un metodo da fissare conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 727/70.
2. Il metodo di cui al paragrafo 1 tiene particolarmente conto, per ciascuno Stato membro, del tasso di bilancio, dei diversi tassi rappresentativi nonchù della loro durata di applicazione e dei termini di pagamento praticati.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1977.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 1977. Per il Consiglio Il Presidente D. OWEN