diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 1177/77 DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1977 relativo alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea, la Confederazione svizzera e la Repubblica d'Austria sull'estensione del campo d'applicazione delle normativa in materia di transito comunitario

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario1, firmato il 23 novembre 1972, e l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, avente lo stesso oggetto2, firmato il 30 novembre 1972, si propongono di semplificare le formalità doganali al passaggio delle frontiere dei trasporti di merci, che attraversano sia il territorio della Comunità, che quello della Svizzera o dell'Austria;

considerando che tale obiettivo non viene raggiunto nel caso in cui i trasporti attraversano tanto il territorio della Comunità quanto quello della Svizzera e dell'Austria, avendo ciascun accordo un carattere strettamente bilaterale;

considerando che sarebbe nell'interesse di tutte le parti contraenti dei due accordi estendere il campo d'applicazione delle disposizioni degli accordi stessi ai trasporti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'accordo tra la Comunità economica europea, la Confederazione svizzera e la Repubblica d'Austria sull'estensione del campo d'applicazione della normativa in materia di transito comunitario viene approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Art. 2

Il presidente del Consiglio effettua la notifica prevista all'articolo 5 dell'accordo (3).

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1977. Per il Consiglio Il Presidente J. SILKIN (3) La data d'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio. ACCORDO tra la Comunità economica europea, la Confederazione svizzera e la Repubblica d'Austria sull'estensione del campo d'applicazione della normativa in materia di transito comunitario LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA e LA REPUBBLICA D'AUSTRIA DESIDEROSE di semplificare le formalità doganali al passaggio delle frontiere dei trasporti di merci che attraversino sia il territorio svizzero che quello austriaco, CONSIDERANDO che è pertanto opportuno estendere a questi trasporti il campo d'applicazione delle disposizioni degli accordi di transito conclusi tra la Comunità economica europea, da una parte, la Confederazione svizzera e la Repubblica d'Austria, dall'altra parte, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Ai sensi del presente accordo si intende: a) per 4 accordo di transito CEE-Svizzera»: l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario, firmato il 23 novembre 1972, compresi gli emendamenti presenti o futuri; b) per «accordo di transito CEE-Austria»; l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario, firmato il 30 novembre 1972, compresi gli emendamenti presenti o futuri; c) per 4 Comunità»: la Comunità economica europea; d) per «Stato membro»: uno Stato membro della Comunità. Articolo 2 L'applicazione delle disposizioni degli accordi di transito CEE-Svizzera e CEE-Austria è estesa ai trasporti di merci, tra due punti situati nella Comunità, che attraversino sia il territorio svizzero che quello austriaco. Tali disposizioni possono altresì applicarsi a qualsiasi altro trasporto di merci che attraversi sia il territorio svizzero che quello austriaco. Articolo 3 1. Nei limiti dell'articolo 2 del presente accordo, e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, degli accordi di transito CEE-Svizzera e CEE-Austria: - la Confederazione svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi di uno Stato membro nei confronti della Repubblica d'Austria, - La Repubblica d'Austria ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi di uno Stato membro nei confronti della Confederazione svizzera. 2. Per l'applicazione del presente accordo, gli atti costitutivi della garanzia redatti sulla base dei modelli allegati agli accordi di transito CEE-Svizzera e CEE-Austria devono essere debitamente completati. 3. Nelle relazioni tra la Confederazione svizzera e la Repubblica d'Austria sono inoltre applicabili le seguenti disposizioni, non contenute nell'accordo di transito CEE-Austria: a) Le indagini penali che risultino necessarie per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, degli accordi di transito CEE-Svizzera e CEE-Austria sono effettuate, in ogni Stato, conformemente alle disposizioni legislative nazionali relative all'accertamento delle infrazioni doganali. b) Nei casi di cui all'articolo 4 degli accordi di transito CEE-Svizzera e CEE-Austria, la amministrazioni doganali della Confederazione svizzera e della Repubblica d'Austria forniscono ogni informazione in loro possesso, eventualmente dopo indagini effettuate su richiesta dell'amministrazione doganale della Repubblica d'Austria o della Confederazione svizzera, in merito alle merci stesse o alle persone alle quali si contestino infrazioni, accertate o presunte, alla normativa in materia di transito comunitario. Tuttavia, ove si tratti di persone nei cui confronti non siano state accertate, nù si presumano infrazioni alla normativa anzidetta, l'assistenza amministrativa di cui all'articolo 4, tenuto conto delle disposizioni legislative nazionali in materia di tutela del segreto industriale, commerciale o professionale, potrà limitarsi agli elementi che non pregiudichino tale tutela. c) Non possono essere rilasciati documenti di transito comunitario interno per merci rispedite dalla Svizzera dopo essere state poste in un deposito privato ai sensi della legge federale svizzera sulle dogane. Articolo 4 Il presente accordo estende i suoi effetti al Principato di Liechtenstein fino a quando quest'ultimo sarà vincolato alla confederazione svizzera da un trattato di unione doganale. Articolo 5 Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Articolo 6 Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti contraenti con un preavviso di sei mesi. Articolo 7 Il presente accordo è redatto in triplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca; i sei testi fanno tutti ugualmente fede.