REGOLAMENTO (CEE) N. 1251/77 DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1977 relativo alle importazioni di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali, originari della Repubblica araba d'Egitto
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, nonchù l'accordo provvisorio per l'entrata in vigore anticipata di talune disposizioni dell'accordo di cooperazione, sono stati firmati il 18 gennaio 1977;
considerando che l'articolo 20 del'accordo di cooperazione e l'articolo 13 dell'accordo provvisorio prevedono che, subordinatamente all'applicazione da parte della Repubblica araba d'Egitto di una tassa speciale all'esportazione di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune, l'elemento mobile del prelievo all'importazione deve essere ridotto di un importo pari al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi applicabili al prodotto considerato nei tre mesi precedenti quello nel corso del quale l'importo stesso viene fissato;
considerando che codesta tassa speciale all'esportazione deve ripercuotersi sul prezzo all'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti;
considerando che, ai fini della corretta applicazione di detti accordi, occorre adottare norme che obblighino l'importatore ad esibire, all'atto dell'importazione delle crusche, stacciature ed altri residui, la prova dell'avvenuta riscossione della tassa speciale all'esportazione da parte della Repubblica araba d'Egitto;
considerando che, conformemente allo scambio di lettere relativo all'articolo 20 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 13 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto concernente l'importazione nella Comunità di crusche e stacciature originarie della Repubblica araba d'Egitto, occorre prevedere modalità d'applicazione di tali accordi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'elemento mobile del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune, originari della Repubblica araba d'Egitto, equivale al prelievo calcolato in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso2, ridotto di un importo pari al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi applicabili al prodotto considerato nei tre mesi precedenti quello nel corso del quale l'importo stesso viene fissato.
Art. 2
L'articolo 1 si applica a tutte le importazioni per le quali l'importatore dimostri che la Repubblica araba d'Egitto ha riscosso la tassa speciale all'esportazione, in conformità dell'articolo 20 dell'accordo di cooperazione e dell'articolo 13 dell'accordo provvisorio.
Art. 3
In caso di necessità, le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la fissazione dell'importo da detrarre dal prelievo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali3.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1977. Per il Consiglio Il Presidente J. SILKIN