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REGOLAMENTO (CEE) N. 1291/77 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1977 per la conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'emendamento dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario e per l'applicazione della decisione n. 1/77 della commissione mista istituita da detto accordo

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno concludere l'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'emendamento dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa i materia di transito comunitario1, firmato il 23 novembre 1972; che l'emendamento prospettato è oggetto della raccomandazione n. 1/77 della commissione mista istituita da detto accordo;

considerando che è opportuno prevedere che la decisione n. 1/77 della citata commissione mista sia applicabile contemporaneamente all'accordo da concludere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'emendamento dell'accordo tra la comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo figura nell'allegato 1.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata e firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Art. 3

La decisione n. 1/77 della commissione mista istituita dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario è applicabile nella Comunità contemporaneamente all'accordo di cui all'articolo 1.

Il testo della decisione figura nell'allegato 2.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1977. Per il Consiglio Il Presidente T. BENN Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1977. Per la Commissione mista Il Presidente K. PINGEL