REGOLAMENTO (CEE) N. 1664/77 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1977 relativo alle misure di salvaguardia previste dall'accordo di cooperazione nonchù dall'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando che un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, qui di seguito denominato «accordo di cooperazione», nonchù un accordo provvisorio2 sono stati firmati il 25 aprile 1976;
considerando che, per l'esecuzione delle clausole di salvaguardia e delle conservative previste dagli articoli 35, 36, 37 e 50 dell'accordo di cooperazione e dagli articoli 27, 28, 29 e 36 dell'accordo provvisorio, è opportuno precisare le modalità secondo le quali si applica la normativa comunitaria, in particolare quelle del regolamento (CEE) n. 1439/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al regime comune applicabile alle importazioni3, nonchù quelle del regolamento (CEE) n. 459/68 del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2011/735,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
In caso di pratiche che potrebbero esporre la Comunità a misure di salvaguardia conformemente agli articoli 37 dell'accordo di cooperazione e 29 dell'accordo provvisorio, la Commissione, fatto salvo l'articolo 2 del presente regolamento, dopo aver istituito il fascicolo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità delle pratiche con l'accordo.
Art. 2
In caso di pratiche di dumping o di aiuti pubblici che potrebbero giustificare l'applicazione, da parte della Comunità, delle misure di cui agli articoli 35 dell'accordo di cooperazione e 27 dell'accordo provvisorio, è decisa, secondo la procedura e le modalità di cui al regolamento (CEE) n. 459/68, l'istituzione di dazi antidumping o di dazi compensativi.
Art. 3
In caso di pratiche che potrebbero giustificare l'applicazione, da parte della Comunità, delle misure di cui agli articoli 36 e 50 dell'accordo di cooperazione, 28 e 36 dell'accordo provvisorio, il Consiglio, nelle condizioni definite in detti articoli, può adottare le misure di salvaguardia adeguate secondo la procedura e le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 1439/74, in particolare dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3. In caso di urgenza e nelle condizioni previste dagli articoli 36 dell'accordo di cooperazione e 28 dell'accordo provvisorio:
— la Commissione può decidere le adeguate misure di salvaguardia secondo la procedura e le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 1439/74, in particolare dall'articolo 12, paragrafi 2 e 3;
— ogni Stato membro può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia conformi al regime descritto all'articolo 14, paragrafi 1 - 4, del regolamento (CEE) n. 1439/74.
Art. 4
1. Il presente regolamento non osta all'applicazione della normativa relativa all'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle disposizioni amministrative comunitarie o nazionali che ne derivano, nonchù delle normative specifiche adottate ai termini dell'articolo 235 del trattato, applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica in via complementare.
2. Tuttavia, l'articolo 3, secondo comma, secondo trattino, non si applica ai prodotti contemplati dalla suddetta normativa.
Art. 5
La Commissione effettua le notifiche della Comunità al consiglio di cooperazione e alla commissione mista, previste dagli articoli 37 dell'accordo di cooperazione e 29 dell'accordo provvisorio.
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1977. Per il Consiglio Il Presidente A. HUMBLET (1) Parere espresso l'8 luglio 1977 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).