REGOLAMENTO (CEE) N. 1669/77 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1977 relativo alla classificazione di prodotti nella sottovoce 02.02 B I della tariffa doganale comune
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 280/772, in particolare l'articolo 3,
considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, devono essere adottate delle disposizioni per la classificazione della carne di volatili, in particolare di tacchino, cruda e congelata ottenuta mediante raschiatura dello scheletro dop la separazione delle parti di carne più pregiata o in altro modo (ad esempio al taglio delle parti più grandi) e che si presenta in pezzettini di forma irregolare spesso frammisti a tessuto connettivo, tendinoso e adiposo, di un peso unitario compreso approssimativamente tra 5 e 40 grammi;
considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 19683, da ultimo modificato dal regolamento (CEE) n. 1111/774 comprende nella sottovoce 02.02 B I le parti disossate di volatili (diverse dalle frattaglie);
considerando che la nozione tariffaria dell'espressione «parti di volatili (diverse alle frattaglie)» comprende - come risulta dal testo della sottovoce 02.02 B II c) -anche i dorsi, i colli, i dorsi con colli, i codrioni e le punte di ali, benchù tali parti, a causa del loro scarso pregio, siano per lo più denominate nel commercio come «frattaglie»; che, tenuto conto di tale interpretazione, anche i pezzettini di carne, ottenuti mediante raschiatura dello scheletro, rientrano nella sottovoce 02.02 B e, in particolare, nella sottovoce 02.02 B I in quanto «parti di volatili, disossate»;
considerando inoltre, che i pezzi di carne così ottenuti sono simili a pezzettini ricavati dal taglio di pezzi più grandi i quali vanno classificati, senza dubbio, nella sottovoce 02.02 B I;
considerando che le disposizione del presente regolamento corrispondono al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La carne di volatili, in particolare di tacchino, cruda e congelata ottenuta mediante raschiatura dello scheletro, dopo la separazione delle parti di carne più pregiate o in altro modo (ad esempio al taglio delle parti più grandi) e che si presenta in piccoli pezzi di forma irregolare, spesso frammisti a tessuto connettivo, tendinoso e adiposo, di un peso unitario compreso approssimativamente tra 5 e 40 grammi, rientra nella tariffa doganale comune alla voce:
02.02. Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili, esclusi i fegati, freschi refrigerati o congelati: B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie): I. disossate.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1977. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Membro della Commissione