REGOLAMENTO (CEE) N. 1694/77 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1977 recante sesta proroga del regime di sospensione temporanea parziale dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai vini originari e provenienti dalla Turchia previsto dal regolamento (CEE) n. 1832/71
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando che il regolamento (CEE) n. 1847/762, ha prorogato per la quinta volta il regime di sospensione temporanea parziale dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai vini originari e provenienti dalla Turchia, istituito dal regolamento (CEE) n. 2823/713, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/754; che, non essendo ancora stato adottato un regime definitivo per quanto riguarda la Turchia, occorre prorogare tale regime transitorio secondo gli stessi criteri seguiti per la sua istaurazione, al fine di evitare un'interruzione pregiudizievole alle esportazioni di vino di questo paese verso la Comunità; che la durata di validità deve prendere fine soltanto alla data in cui entrerà in applicazione il regime definitivo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. I dazi doganali all'importazione nella Comunità dei vini di uve fresche della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari e provenienti dalla Turchia, sono pari al 60 % dei dazi della tariffa doganale comune applicabili alla data dell'importazione.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili unicamente se sono rispettate le condizioni enunciate all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 528/776.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1977.
Esso è applicabile fino a quando, nei riguardi della Turchia, sarà applicato un regime tariffario definitivo per i prodotti di cui trattasi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1977. Per il Consiglio Il Presidente H. SIMONET (1) Parere reso l'8 luglio 1977 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale.)