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REGOLAMENTO (CEE) N. 1822/77 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 1977 recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'entrata in vigore, in data 16 settembre 1977, del prelievo di corresponsabilità istituito dal regolamento (CEE) n. 1079/77, rende necessarie delle modalità d'applicazione per la sua riscossione; che tali modalità devono consentire l'instaurazione di un regime quanto più efficace e razionale possibile; che a tal fine, onde evitare un'eccessiva complessità amministrativa e di controllo, è opportuno disciplinare certe situazioni particolari comportanti formalità e oneri finanziari troppo gravosi e sproporzionati al prelievo di corresponsabilità;

considerando che è necessario fissare, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento citato, l'importo del prelievo applicabile fino al termine della campagna lattiera 1977/1978; che, se le consegne di latte pagate al produttore sono espresse in litri, occorre applicare un coefficiente all'importo del prelievo fissato in chilogrammi; che, per quanto riguarda il latte utilizzato dal produttore per la fabbricazione di burro o di crema, l'importo del prelievo deve riferirsi, a fini di semplificazione amministrativa e di controllo, ai quantitativi di latte scremato o di latticello per i quali l'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 986/68 è effettivamente concesso, su richiesta, al produttore; che, in tal caso, il pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1079/77 deve essere effettuato, per quanto possibile, detraendo dal prelievo dovuto dal produttore l'aiuto di cui sopra;

considerando che, per quanto riguarda l'esenzione dal prelievo previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1079/77, è d'uopo precisare che sono esenti dal prelievo stesso soltanto i produttori la cui azienda è situata in una delle regioni in causa; che inoltre non è opportuno prendere in considerazione i quantitativi di latte, diverso dal latte di vacca, prodotti in regioni non montane, a motivo del loro carattere marginale; che la stessa considerazione vale per i produttori che commercializzano direttamente come latte alimentare esigui quantitativi annui acquistati presso altri produttori;

considerando che occore prevedere una procedura semplificata per la riscossione del prelievo nei confronti delle latterie che acquistano un volume limitato di latte o che stabiliscono una sola volta all'anno il conto dei versamenti al produttore;

considerando che, ai fini di un controllo efficace, è necessario che gli acquirenti incaricati della riscossione del prelievo per il latte consegnato dai produttori tengano una contabilità di magazzino stabilita in funzione delle particolari esigenze del suddetto controllo; che, per avere la certezza che gli acquirenti rispettino gli obblighi imposti dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1079/77, è indispensabile che gli Stati membri adottino delle misure di controllo che garantiscano la riscossione del prelievo, nonchù delle disposizioni che garantiscano l'informazione degli interessati in merito alle sanzioni prese nei confronti degli eventuali contravventori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo primo. Riscossione del prelievo di corresponsabilità in caso di consegna di latte ad una latteria

Art. 1

1. Ogni produttore di latte, la cui azienda non è situata in una delle regioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1079/77, è tenuto a versare il prelievo di corresponsabilità per tutto il latte di vacca acquistato come tale presso di lui da un'impresa di trattamento o di trasformazione del latte e consegnato a decorrere dal 16 settembre 1977.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende:

  1. a) per impresa di trattamento o di trasformazione del latte:

    — sia un'associazione che acquista latte per trattarlo o trasformarlo,

    — sia un'impresa o un'associazione che acquista latte ma che limita la sua attività ad operazioni di raccolta, di magazzinaggio e di raffreddamento o ad una di tali operazioni;

  2. b) per consegna, ogni consegna di latte il cui trasporto sia effettuato dal produttore stesso, dall'impresa acquirente o da un terzo.

3. Sono tuttavia esenti dal prelievo i quantitativi di latte venduti da un produttore ad un altro produttore, a condizione:

— che quest'ultimo li commercializzi direttamente come latte alimentare e

— che il quantitativo totale di latte da lui acquistato annualmente non superi 3 000 kg.

Art. 2

1.

L'importo del prelievo è di 0,260 UC/100 kg di latte di vacca consegnato durante il periodo dal 16 settembre 1977 al termine della campagna lattiero-casearia 1977/1978, fatta salva una modifica eventuale conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Qualora le consegne di latte pagate al produttore siano espresse in litri, la conversione in chilogrammi è effettuata mediante applicazione del coefficiente 1,03.

2. Gli acquirenti del latte devono indicare separatamente, nella contabilità di pagamento di ogni produttore, l'importo della trattenuta effettuata a titolo di prelievo di corresponsabilità.

Art. 3

1. Ad eccezione delle imprese che acquistano unicamente latte proveniente dalle aziende situate in una delle regioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1079/77, gli acquirenti di latte presso i produttori tengono a disposizione dell'organismo competente una contabilità di magazzino indicante per mese o per periodo di quattro settimane, a scelta dello Stato membro interessato:

  1. a) il nome e l'indirizzo dei produttori presso i quali hanno acquistato latte,

  2. b) i quantitativi di latte acquistati presso ciascun produttore,

  3. c) il nome e l'indirizzo delle imprese di trattamento o di trasformazione del latte cui è stato consegnato il latte in causa, qualora tali imprese non siano gli acquirenti,

  4. d) l'importo del prelievo detratto dalla somma dovuta a ciascun produttore a titolo di compenso per la sua fornitura di latte.

2.

Per quanto riguarda il latte proveniente da aziende situate in una delle regioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1079/77, la contabilità di magazzino indica separatamente i nomi e gli indirizzi dei produttori interessati nonchù i quantitativi di latte da essi consegnati durante il mese o il periodo di quattro settimane in causa.

Gli Stati membri adottano inoltre le disposizioni necessarie in merito ai documenti giustificativi da fornire all'organismo competente dai quali deve risultare l'ubicazione geografica delle aziende interessate.

3. Entro un massimo di 45 giorni dalla fine del periodo in causa, gli acquirenti inviano all'organismo competente:

  1. a) una dichiarazione dalla quale risulti il quantitativo totale di latte consegnato dai produttori nel corso del periodo stesso,

  2. b) la totalità del prelievo corrispondente che è dovuta all'organismo competente.

4. Tuttavia, gli Stati membri possono considerare che il periodo dal 16 settembre 1977 alla fine di ottobre 1977 costituisce un unico periodo ai sensi del paragrafo 3.

Art. 4

1. Le imprese di trattamento o di trasformazione del latte, le quali possono fornire la prova che i quantitativi di latte di vacca, da esse acquistati presso i produttori nel 1976, corrispondono a una quantità media giornaliera non superiore a 1 500 kg, possono, su loro domanda, essere autorizzati dall'organismo competente ad adempiere trimestralmente agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

2. Le imprese, che producono formaggi la cui durata di stagionatura è di almeno 6 mesi e che stabiliscono una sola volta all'anno il conto dei versamenti al produttore, sono autorizzate ad adempiere annualmente agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

3. In caso di applicazione dei paragrafi precedenti, le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, vengono effettuate entro un massimo di 45 giorni dalla fine, secondo il caso, del trimestre e dell'anno civile in causa.

4. Per tener conto di specifiche difficoltà amministrative in Italia, diverse da quelle prese in considerazione nei paragrafi precedenti, possono essere adottate delle modalità di applicazione complementari.

Titolo II. Riscossione del prelievo di corresponsabilità in caso di vendita del latte, da parte del produttore, sotto forma di altri prodotti lattiero-caseari

Art. 5

1.

Ogni produttore di latte la cui azienda non è situata in una delle regioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1079/77 e che utilizza la totalità o una parte del latte prodotto per la fabbricazione, nell'azienda stessa, di burro o di crema, è tenuto a versare il prelievo di corresponsabilità per i quantitativi di latte corrispondenti ai quantitativi di latte scremato e di latticello che sono utilizzati per l'alimentazione dei propri animali a decorrere dal 16 settembre 1977 e per i quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 986/68.

L'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, si applica per analogia.

2. Per il periodo dal 16 settembre 1977 al termine della campagna lattiero-casearia 1977/1978, l'importo del prelievo è di 0,286 UC/100 kg di latte scremato o di latticello per il quale è concesso l'aiuto di cui al paragrafo 1, fatta salva una modifica eventuale conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Art. 6

1.

Il pagamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1079/77 viene effettuato detraendo gli importi corrispondenti, da riscuotere a titolo di prelievo, dall'aiuto concesso a norma degli articoli da 6 a 8 bis del regolamento (CEE) n. 1105/68.

Tale detrazione non incide sulla contabilizzazione dei rispettivi importi.

2. Tuttavia, negli Stati membri in cui l'applicazione del paragrafo 1 può essere ostacolata dalla ripartizione delle competenze amministrative, può essere applicato un regime di riscossione diverso, che presenti garanzie equivalenti.

Titolo III. Disposizioni generali

Art. 7

In caso di modifica dell'importo del prelievo espresso in unità di conto o in moneta nazionale, l'ammontare da riscuotere per il mese o per il periodo di quattro settimane in corso è quello applicabile il primo giorno di tale mese o di tale periodo di quattro settimane, anche in caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

Art. 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 15 di ogni mese, le somme riscosse a titolo di prelievo durante il mese precedente, indicando i quantitativi di latte, di latte scremato e di latticello su cui è stato basato il calcolo del prelievo.

Art. 9

Gli Stati membri adottano le misure complementari necessarie per garantire la riscossione del prelievo in conformità del presente regolamento, in particolare le misure di controllo e quelle destinate ad informare gli interessati in merito alle sanzioni penali o amministrative cui esse si espongono in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 1° ottobre 1977, le misure di cui al paragrafo 1 e, se del caso, le modalità adottate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.

Art. 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1977. Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH