diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 2042/77 DEL CONSIGLIO del 13 settembre 1977 relativo alla conclusione dell'accordo tra l'Austria e la Comunità economica europea negoziato ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT, relativo a taluni formaggi

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'Austria, facendo ricorso all'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT), ha comunicato alla parti contraenti del medesimo l'intenzione di ritirare le concessioni tariffarie da essa consolidate per determinati formaggi;

considerando che per i formaggi in oggetto la Comunità è il principale fornitore dell'Austria e che una modifica del regime d'importazione in Austria pregiudica di conseguenza le esportazioni di formaggi della Comunità;

considerando che la Commissione ha avviato negoziati con l'Austria ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT ed è pervenuta con tale paese ad un accordo soddisfacente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'accordo tra l'Austria e la Comunità economica europea negoziato ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT, relativo a taluni formaggi nonchù i relativi allegati sono approvati a nome della Comunità.

I testi dell'accordo e dei relativi allegati sono uniti al presente regolamento.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 1977. Per il Consiglio Il Presidente A. HUMBLET ACCORDO tra l'Austria e la Comunità economica europea negoziato ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT, relativo a taluni formaggi 1. Nel quadro dei negoziati condotti ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio in vista della modifica o del ritiro di concessioni di cui all'elenco XXXII - Austria, l'Austria e la Comunità economica europea hanno convenuto quanto segue: a) le concessioni di cui all'elenco XXXII relative alla voce 04.04 della tariffa doganale austriaca sono sostituite dalle concessioni indicate nell'allegato I; b) per le importazioni in Austria dei formaggi di origine comunitaria accompagnati da un titolo di esportazione riconosciuto, esclusi quelli relativi alle sottovoci tariffarie 04.04 A 1 e 04.04 A 2, le disposizioni della tariffa doganale austriaca sono sostituite dal regime all'importazioni di cui all'allegato II, che prevede gli oneri all'importazione e il rispetto di un regime di prezzi franco frontiera convenuti in via bilaterale; c) per le importazioni in Austria dei formaggi di origine comunitaria prodotti con latte di vacca della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale austriaca aventi un tenore d'acqua della materia non grassa superiore al 62 %, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b), l'Austria applica un onere all'importazione di 500 scellini per 100 kg, purchù tali formaggi siano accompagnati da un titolo riconosciuto che ne attesti la qualità e l'origine. 2. La Comunità economica europea e l'Austria hanno convenuto, di comune accordo, di valutare le importazioni dell'Austria in provenienza dalla Comunità economica europea di formaggi di cui alla sottovoce 04.04 A 3 della tariffa doganale austriaca, che ha formato oggetto del deconsolidamento, sulla base della media delle importazioni degli anni 1973/1974/1975, esclusi i formaggi entrati in Austria sotto il regime del traffico di perfezionamento attivo. Questa media è pari a 2 800 tonnellate di formaggi. 3. Tutte le disposizioni di cui al presente accordo entreranno in vigore alla stessa data. Per la delegazione dell'Austria * Per la delegazione della Commissione delle Comunità europee * NEGOZIATI AI SENSI DELL'ARTICOLO XXVIII ELENCO XXXII - AUSTRIA Le delegazioni dell'Austria e della Commissione della Comunità europee hanno concluso i negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII in vista del ritiro, da parte dell'Austria, di concessioni di cui all'elenco XXXII, come risulta dall'allegata tabella. Per la delegazione dell'Austria * Per la delegazione della Commissione delle Comunità europee * Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1977. Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH