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REGOLAMENTO (CEE) N. 2448/77 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 1977. che fissa le condizioni per la cessione alle industrie di trasformazione delle arance ritirate dal mercato e modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1034/772, in particolare l'articolo 21, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede la possibilità di cedere alle industrie di trasformazione talune categorie di arance pigmentate, ritirate dal mercato durante le campagne 1977/1978, 1978/1979 e 1979/1980; che è opportuno limitare detta cessione alle varietà tradizionalmente orientate verso la trasformazione;

considerando che l'articolo 21 del summenzionato regolamento prevede che la cessione delle arance sia effettuata mediante gara da parte dell'organismo designato dallo Stato membro interessato; che ai fini dell'esecuzione delle operazioni di gara si rende necessaria la fissazione di criteri a consentire lo svolgimento di queste operazioni nelle condizioni più favorevoli e a garantire la parità di trattamento di ogni partecipante nella Comunità; che la gara permanente e l'asta pubblica possono facilitare lo smercio del prodotto e costituire, in taluni casi, forme di vendita più confacenti alle pratiche commerciali;

considerando che lo stesso articolo prevede che tale azione possa aver luogo soltanto se essa non provoca distorsioni di concorrenza tra le industrie interessate; che a tale scopo è opportuno fissare un prezzo minimo di vendita prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione;

considerando che, consentire a ciascuna industria di presentare un'offerta, è opportuno prevedere un'appropriata pubblicità del bando di gara presso le industrie di trasformazione;

considerando che il bando di gara o l'avviso d'asta deve precisare il quadro generale dell'operazione; che, inoltre, per garantire il regolare svolgimento della gara è opportuno prevedere talune indicazioni che devono figurare nell'offerta, soprattuto per quanto riguarda il prezzo e i quantitativi cui si riferisce l'offerta stessa;

considerando che la valutazione delle offerte presentate dagli interessati deve essere effettuata tenendo conto del prezzo offerto; che l'aggiudicazione dei quantitativi viene effettuata a mano che essi sono disponibili, secondo l'ordine in cui sono classificati i concorrenti, cominciando da quelli che offrono i prezzi più elevati;

considerando che è necessario adottare misure che garantiscono la trasformazione del prodotto aggiudicato; che a tal fine è opportuno disporre la costituzione di una cauzione di trasformazione, il cui importo è calcolato in modo da garantire il rispetto di tale obbligo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 19763, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2182/774, ha stabilito le modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento; che è quindi opportuno completare l'allegato di tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

La cessione alle industrie i trasformazione delle arance delle varietà del gruppo Sanguinello e del gruppo Sanguigno, ritirate dal mercato durante le campagne 1977/1978, 1978/1979 e 1979/1980, è effettuata dall'organismo designato dallo Stato membro interessato mediante una procedura di gara permanente oppure mediante una procedura di asta pubblica.

Art. 2

Un prezzo minimo di vendita è fissato prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, tenendo conto del prezzo normale di approvvigionamento dell'industria per il prodotto considerato. Tale fissazione è effettuata secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

Art. 3

Il periodo di validità delle procedure di cui all'articolo 1 non può eccedere la durata di ciascuno campagna di commercializzazione.

Art. 4

1. Ciascuna gara permanente pu ò comprendere diverse serie di offerte. Nel quadro di tale procedura deve essere garantita la pubblicità dei bandi di gara.

2. Il bando di gara deve fornire tutte le informazioni utili, in particolare per quanto riguarda:

  1. a) il periodo durante il quale i prodotti sono disponibili,

  2. b) la natura dei prodotti che saranno messi in vendita,

  3. c) il prezzo minimo di vendita,

  4. d) le zone in cui i prodotti sono immagazzinati,

  5. e) il termine per la presentazione di ciascuna delle serie di offerte,

  6. f) l'organismo al quale devono essere presentate le offerte.

Art. 5

1. Gli interessati trasmettono la loro offerta mediante lettera consegnata direttamente o raccomandata con ricevuta di ritorno, telescritto o telegramma all'organismo designato dallo Stato membro interessato.

2. Nell'offerta sono indicati:

  1. a) il nome e l'indirizzo dell'interessato,

  2. b) il quantitativo del prodotto che è oggetto dell'offerta, espresso in tonnellate,

  3. c) il prezzo offerto per tonnellate netta franco magazzino in cui il prodotto è immagazzinato, espresso nella moneta dello Stato membro in cui avrà luogo la gara,

  4. d) eventualmente, i dati supplementari richiesti nel quadro del bando di gara.

3.

L'offerta è valida soltanto se

— riguarda un quantitativo di almeno una tonnellata

— è fatta almeno al prezzo minimo di cui all'articolo 2.

e

Art. 6

1.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione della prima serie di offerte l'organismo designato dallo Stato membro interessato classifica i concorrenti in funzione del prezzo offerto.

Qualora i prezzi più elevati siano identici, il primo posto nella classificazione spetta al concorrente che ha chiesto il quantitativo maggiore o al concorrente designato per sorteggio, qualora siano identici anche i quantitativi di prodotti richiesti.

A mano a mano che i quantitativi di prodotti sono disponibili, la relativa aggiudicazione è effettuata secondo l'ordine di classificazione.

2. Allo scadere del termine fissato per la presentazione di ciascuna delle serie di offerte successive, l'organismo procede alla classificazione dei concorrenti e all'aggiudicazione dei quantitativi di prodotti secondo gli stessi criteri di cui al paragrafo 1.

Art. 7

Ogniqualvolta un'offerta non è presa in considerazione, l'organismo designato dallo Stato membro interessato ne informa immediatamente il concorrente.

Al termine del periodo di validità della gara, il suddetto organismo informa i trasformatori la cui offerta non ha potuto essere soddisfatta per mancanza di prodotti.

Art. 8

1. Nel caso di ricorso alla procedura dell'asta pubblica, l'organismo designato deve fornire, in un avviso d'asta, tutte le informazioni concernenti:

— il periodo in cui i prodotti sono disponibili,

— la natura dei prodotti che saranno messi in vendita,

— il prezzo minimo di vendita,

— le zone in cui i prodotti saranno immagazzinati,

— la data, l'ora e il luogo per ciascuna vendita all'asta.

2. Qualsiasi altra informazione concernente, in particolare i quantitativi e le caratteristiche dei prodotti disponibili che saranno messi in vendita deve essere immediatamente comunicata ad ogni interessato che ne fissa richiesta.

Art. 9

Nel quadro della procedura dell'asta pubblica, i prodotti vengono aggiudicati alla persona o alle persone che offrono i prezzi più vantaggiosi.

Art. 10

L'aggiudicatario deve costituire, prima della consegna del prodotto aggiudicato, una cauzione di trasformazione di un importo da determinare, per 100 kg peso netto di prodotto, pari almeno alla differenza fra:

— il 90 % della media aritmetica dei prezzi ai quali durant il periodo considerato possono essere ritirati dal mercato, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prodotti della categoria III della varietà Sanguinello e

— il prezzo di vendità all'aggiudicatario.

Tuttavia, l'organismo designato dallo Stato membro interessato può ridurre l'importo della cauzione al 40 % dell'importo che risulta dai suddetti criteri, purchù il prodotto in questione sia sottoposto a un controllo che garantisca che al momento della consegna all'industria di trasformazione esso sia reso improprio, come tale, al consumo umano.

Art. 11

1. La trasformazione del prodotto aggiudicato deve essere effettuata entro i tre mesi successivi alla data della consegna all'acquirente.

2. La trasformazione del prodotto aggiudicato, che è controllata in loco dall'organismo competente dello Stato membro in cui la trasformazione ha luogo, si considera effettuata quando si constata che il prodotto è reso improprio al consumo umano.