REGOLAMENTO (CEE) N. 2610/77 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 1977 relativo alla conclusione del protocollo addizionale all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 238,
vista la raccomandazione della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando che occorre approvare il protocollo addizionale all'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Sono approvati a nome della Comunità il protocollo addizionale all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta nonchù la dichiarazione allegata all'atto finale.
I testi del protocollo e dell'atto finale sono allegati al presente regolamento.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, da parte della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 12 del protocollo addizionale all'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta (2).
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1977. Per il Consiglio Il Presidente L. OUTERS (1) Parere espresso il 18 novembre 1977 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio. PROTOCOLLO ADDIZIONALE all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, da una parte, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA, dall'altra, HANNO DECISO di prorogare la prima tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, firmato a La Valletta il 5 dicembre 1970 e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Joseph VAN DER MEULEN, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente del Belgio, presidente del comitato dei rappresentati permanenti; Roland de KERGORLAY, direttore generale aggiunto della direzione generale delle relazioni estere della Commissione delle Comunità europee; IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA: Josef von FERENCZY, ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica di Malta presso la Comunità economica europea; I QUALI, dopo aver scambiato i rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: TITOLO I Scambi commerciali Articolo 1 1. La durata della prima tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta è prorogata sino al 31 dicembre 1980. 2. Nel corso dei dodici mesi che precedono la scandenza della prima tappa, sono previsti negoziati per definire il contenuto della seconda tappa. Articolo 2 Le disposizioni che disciplinano la prima tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, comprese quelle del protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, firmato il 4 marzo 1976, sono completate dalle disposizioni descritte qui di seguito. Articolo 3 1. I prodotti originari di Malta, diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea e diversi da quelli che figurano negli elenchi A e B dell'allegato I dell'accordo ed all'articolo 4 del presente protocollo, beneficiano, all'importazione nella Comunità, dell'esenzione dei dazi doganali fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 5 del presente protocollo. 2. L'articolo 3 dell'allegato I dell'accordo è sostituito dal testo seguente: «Articolo 3 Per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli sottoelencati, l'esenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo addizionale si applica all'elemento fisso riscosso all'importazione nella Comunità di questi prodotti: Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * $18.06 * Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao * 19.03 * Paste alimentari * 19.08 * Prodotti dalla panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione» * 3. I prodotti delle seguenti voci tariffarie sono aggiunti all'elenco A dell'allegato I dell'accordo: Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 22.06 * Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanza aromatiche * 22.09 * Alcole etilico non denaturato di meno di 80°, acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche comprese (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande: * B. Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») * C. Bevande alcoliche * 4. I prodotti della voce tariffaria 18.06 (cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao) sono eliminati dall'elenco A dell'allegato I dell'accordo. I prodotti della voce tariffaria 55.09 (altri tessuti di cotone) sono eliminati dall'elenco B dell'allegato I dell'accordo. Articolo 4 I prodotti indicati qui di seguito, originari di Malta, sono soggetti, all'importazione nella Comunità, alla riscossione dei dazi doganali fissati per ciascuno di essi: Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi doganali * 21.05 * Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre e brodi preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: * * A. Preparazioni per zuppe, minestre e brodi; zuppe, minestre o brodi preparati * 5,4 % * 22.03 * Birra * 7,2 % * Articolo 5 L'articolo 2 dell'allegato I dell'accordo è sostituito dal testo seguente: «Articolo 2 1. Per i prodotti sottoelencati, originari di Malta, la Comunità apre per il 1977 contingenti tariffari comunitari annui a dazio nullo fino ai volumi indicati: Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Contingente tariffario comunitario annuo * 55.05 * Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto * 1 200 tonnellate * 55.09 * Altri tessuti di cotone * 100 tonnellate * 56.04 * Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura * 800 tonnellate * 60.05 * Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica nù gommata * 216 tonnellate * 61.01 * Indumenti esterni per uomo e per ragazzo * 815 tonnellate * 2. Se la data di apertura dei contingenti di cui al paragrafo 1 non coincide con l'inizio dell'anno civile, tali contingenti sono aperti pro rata temporis. 3. A decorrere dal 1° gennaio 1978, le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono soggetti a massimali indicativi annui oltre i quali possono essere ristabiliti i dazi doganali applicabili ai paesi terzi conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 4 a 7. Per l'anno 1978, gli importi dei massimali sono quelli indicati al paragrafo 1 aumentati del 5 %. Tali massimali sono aumentati annualmente del 5 %. 4. Se nei due anni consecutivi le importazioni di un prodotto soggetto a massimali sono inferiori al 90 % dell'importo stabilito, la Comunità soprassiede all'applicazione di questi massimali. 5. In caso di difficoltà congiunturali, la Comunità si riserva la possibilità, previa consultazione in seno al Consiglio di associazione, di rinnovare per un anno l'importo stabilito per l'anno precedente. 6. Il 1° dicembre di ogni anno, la Comunità notifica al Consiglio di associazione l'elenco dei prodotti soggetti a massimali l'anno successivo e gli importi di questi ultimi. 7. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo addizionale, non appena sia stato raggiunto un massimale stabilito per le importazioni di un prodotto contemplato dal paragrafo 1, si può ristabilire la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune perle importazioni del prodotto in questione fino alla fine dell'anno civile.» Articolo 6 Per i prodotti di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), dell'atto di adesione, resta applicabile fino al 31 dicembre 1977 l'articolo 4 del protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta. Articolo 7 Per il seguente prodotto, originario di Malta, la Comunità apre per il periodo 1° luglio 1977 - 30 giugno 1978 un contingente tariffario comunitario a dazio nullo nel limite del volume qui di seguito indicato: Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Contingente tariffario comunitario * 16.02 * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: * * B. altre: * * III. non nominate: * * b) altre: * * I. contenenti carni o frattaglie della specie bovina: * * bb) non nominate * 650 tonnellate * Articolo 8 1. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, applicabili all'importazione a Malta dei prodotti originari della Comunità, sono quelli che Malta ha effettivamente applicato dal 1° luglio 1977. 2. Qualora Malta dovesse modificare i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente nei confronti dei paesi terzi, dette modifiche non possono dar luogo ad una diminuzione della preferenza in percentuale di cui beneficia la Comunità rispetto ai paesi terzi. Articolo 9 In caso di modifica della nomenclatura delle tariffe doganali delle parti contraenti per i prodotti contemplati dall'accordo, il Consiglio di associazione può adattare la nomenclatura tariffaria di questi prodotti a quella usata nel testo dell'accordo. TITOLO II Norme sull'origine Articolo 10 1. Per i prodotti sottoelencati viene concessa una deroga alle norme sull'origine contenute nel protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato al protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, qui di seguito denominato «protocollo origine». 2. In deroga alle disposizioni particolari di cui all'allegato II del protocollo origine relative alla voce 16.02, secondo cui i prodotti non originari del capitolo 2 non possono essere utilizzati, lo «stewed steak» in scatola fabbricato a Malta è considerato prodotto originario di Malta in caso di non osservanza di tale condizione, purchù siano rispettate le altre condizioni applicabili a detta voce. I certificati di circolazione delle merci EUR 1, rilasciati per i prodotti originari in virtù della deroga di cui al presente paragrafo, devono recare la seguente menzione nella rubrica n. 7: «Derogation stewed steak». Detta deroga è applicabile fino al 30 giugno 1978. 3. In deroga alle disposizioni particolari di cui all'allegato II del protocollo origine relative alle voce 18.06, secondo cui non oltre il 30 % del valore dei prodotti finiti può essere rappresentato da prodotti non originari del capitolo 17, la cioccolata fabbricata a Malta è considerata prodotto originario di Malta in caso di non osservanza di tale condizione, purchù siano rispettate le altre condizioni applicabili a detta voce. I certificati di circolazione delle merci EUR 1, rilasciati per i prodotti originari in virtù della deroga di cui al presente paragrafo, devono recare la seguente menzione nella rubrica n. 7: «Derogation chocolates». tale deroga è applicabile sino al 31 dicembre 1978. 4. In deroga alle disposizioni particolari di cui all'allegato II del protocollo origine relative alla voce tariffaria 85.15, secondo cui almeno 50 % dal valore dei prodotti, delle parti o dei pezzi utilizzati deve essere rappresentato da prodotti originari, i trasformati di frequenza intermedia fabbricati a Malta sono considerati prodotti originari di Malta in caso di non osservanza di tale condizione, purchù siano rispettate le altre condizioni applicabili a tale voce. I certificati di circolazione delle merci EUR 1, rilasciati per i prodotti originari in virtù della deroga di cui al presente paragrafo, devono recare la seguente menzione nella rubrica n. 7: «Derogation IFT». Tale deroga è applicabile fino al 30 giugno 1978. 5. In deroga alle disposizioni particolari di cui all'allegato II del protocollo origine relative alla voce tariffaria 85.15, secondo cui non oltre il 3 % del valore del prodotto finito può essere rappresentato dai transistori non originari, gli apparecchi riceventi fabbricati a Malta sono considerati prodotti originari di Malta in caso di non osservanza di tale condizione, purchù siano rispettate le altre condizioni applicabili a tale voce. I certificati di circolazione delle merci EUR 1, rilasciati per i prodotti originari in virtù della deroga di cui al presente paragrafo, devono recare la seguente menzione nella rubrica n. 7: «Derogation radios». Tale deroga è applicabile fino al 30 giugno 1978. 6. In deroga alle disposizioni particolari di cui all'allegato Ii del protocollo origine relative alla voce 92.11, secondo cui non oltre il 3 % del valore del prodotto finito può essere rappresentato dai transistori non originari, i magnetofoni fabbricati a Malta sono considerati prodotti originari di Malta se il valore dei transistori non originari non supera il 5 % del valore del prodotto finito, purchù siano rispettate le altre condizioni applicabili a tale voce. I certificati di circolazione delle merci EUR 1, rilasciati per i prodotti originari in virtù della deroga di cui al presente paragrafo, devono recare la seguente menzione nella rubrica n. 7: «Derogation tape recorders». tale deroga è applicabile fino al 30 giugno 1978. TITOLO III Disposizioni generali e finali Articolo 11 Il presente protocollo fa parte integrante dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta. Articolo 12 1. Il presente protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione conformemente alle rispettive procedure delle parti contraenti, che si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. 2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui sono state effettuate le notifiche di cui al paragrafo 1. Articolo 13 Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo. Fatto a Bruxelles, addì ventisette ottobre millenovecentosettantasette. Per il Consiglio delle Comunità europee Per il governo della Repubblica di Malta ATTO FINALE I plenipotenziari del Consiglio delle Comunità europee, da una parte, e del governo della Repubblica di Malta, dall'altra, riuniti a Bruxelles il 27 ottobre millenovecentosettantasette, per la firma del protocollo addizionale all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, all'atto della firma del presente protocollo, hanno adottato la dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'applicazione dell'articolo 17 del protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta. I plenipotenziari hanno convenuto che la dichiarazione sia sottoposta, qualora se ne manifestasse la necessità, alle procedure necessarie a garantirne la validità, alle stesse condizioni del protocollo. Fatto a Bruxelles, addì ventisette ottobre millenovecentosettantasette. Per il Consiglio delle Comunità europee Per il governo della Repubblica di Malta