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REGOLAMENTO (CEE) N. 3026/77 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 1977 relativo alla conclusione del protocollo complementare all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 238,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1977, in particolare l'articolo 108 dell'atto allegato,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

considerando che a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea è opportuno concludere un protocollo complementare che fissa talune disposizioni relative all'accordo di associazione fra la Comunità economico europea e la Turchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

A nome della Comunità vengono conclusi e approvati il protocollo complementare all'accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità e le dichiarazioni allegati all'atto finale. I testi del protocollo e dell'atto finale sono allegati al presente regolamento.

Art. 2

Il presidente del Consiglio notifica all'altra parte contraente l'espletamento, per quanto riguarda la Comunità, delle procedure necessarie per l'entrata in vigore del protocollo (2).

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1977. Per il Consiglio Il Presidente L. OUTERS (2) La date d'entrata in vigore del protocollo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. PROTOCOLLO COMPLEMENTARE all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, i cui Stati, qui di seguito denominati «Stati membri originari», sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, i cui Stati, qui di seguito denominati «nuovi Stati membri», sono parti aderenti al trattato che istituisce la Comunità economica europea, e parti contraenti del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica firmato a Bruxelles, il 22 gennaio 1972, qui di seguito chiamato «trattato di adesione», e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, da un lato, e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA TURCHIA, dall'altro HANNO DECISO di fissare di comune accordo gli adeguamenti dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, qui di seguito chiamato «accordo di associazione», nonchù del protocollo aggiuntivo e del protocollo finanziario, adeguamenti resisi necessari, a seguito dell'adesione alla Comunità economica europea del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. E HANNO DESIGNATO a tale scopo come plenipotenziari: SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI: signor Renaat VAN ELSLANDE, ministro degli affari esteri; SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA: signor Niels ERSBOELL, ambasciatore, rappresentante permanente; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: signor U. LEBSANFT, ambasciatore, rappresentante permanente; signor Otto SCHLECHT, segretario di Stato per gli affari economici; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: signor de LIPKOWSKI segretario di Stato agli affari esteri; IL PRESIDENTE D'IRLANDA: signor J. KEATING, ministro dell'industria e del commercio; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: signor Mario PEDINI, sottosegretario di Stato agli affari esteri; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO: signor Jean DONDELINGER, ambasciatore, rappresentante permanente; SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI: signor L. BRINKHORST, segretario di Stato agli affari esteri; SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: signor DAVIES, cancelliere del ducato di Lancaster; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE: signor Renaat VAN ELSLANDE, presidente del Consiglio; Sir Christopher SOAMES, vicepresidente della commissione; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA: signor Umit Halûk BAYULKEN, ministro degli affari esteri; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni: Articolo 1 Il Regno di Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord diventano parti dell'accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia, nonchù delle dichiarazioni allegate all'atto finale firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 ed all'atto finale firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970. TITOLO I Misure di adeguamento Articolo 2 I testi dell'accordo di associazione, ivi compresi i protocolli che ne sono parte integrante, nonchù le dichiarazioni di cui all'articolo 1, redatti in lingua inglese e danese che figurano in allegato al presente protocollo, fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali. Articolo 3 L'articolo 12, paragrafo 4, del protocollo addizionale è sostituito dalle disposizioni seguenti: «4. Il Consiglio di associazione può anche decidere, nel corso della fase transitoria, che la facoltà riconosciuta alla Turchia nel paragrafo 3 può comportare, in luogo di un ripristino, di una maggiorazione o dell'instaurazione dei dazi doganali, la possibilità di introdurre restrizioni quantitative a condizione che il contingente aperto a favore della Comunità non sia inferiore al 60 % delle importazioni del prodotto in questione effettuate in provenienza dalla Comunità durante l'anno precedente. Il valore delle importazioni effettuate nel 1967 dei prodotti cui si applicano queste restrizioni quantitative provenienti dalla Comunità deve essere imputato sul valore totale delle importazioni contemplate al paragrafo 3, primo comma. Il Consiglio di associazione fissa le modalità di questi provvedimenti e le condizioni per la loro eliminazione. 5. In deroga al paragrafo 4 e per il periodo durante il quale la Turchia applica la percentuale di liberalizzazione consolidata fissata al 40 %, in conformità dell'articolo 22, paragrafi 2 e 3, si applicano le norme seguenti: Se il Consiglio di associazione non ha preso alcuna decisione a norma del paragrafo 4 entro un termine di 6 mesi con decorrenza dall'inoltro della richiesta, la Turchia può, dopo avere informato il Consiglio di associazione e non prima di un anno dopo l'inoltro della sua richiesta, introdurre restrizioni quantitative che soddisfino alle condizioni di cui al paragrafo 4. Il complesso di queste restrizioni quantitative non deve interessare un valore d'importazione superiore al 5 % delle importazione del 1967 provenienti dalla Comunità nella sua composizione originaria. Il valore delle importazioni del 1967 interessate da queste restrizioni quantitative, calcolato sulla base delle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione originaria, deve essere imputato sul valore stabilità al paragrafo 3, primo comma. Se, nondimeno, queste restrizioni interessano prodotti aggiunti all'elenco all'atto di un aumento del tasso di liberalizzazione consolidato, conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, il valore delle importazioni viene calcolato sulla base delle importazioni del 1967 provenienti dagli Stati membri originari e dai nuovi Stati membri. Contemporaneamente, la Turchia deve aggiungere nuovi prodotti all'elenco di liberalizzazione consolidato a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, in modo che il valore delle importazioni provenienti dalla Comunità del complesso dei prodotti inseriti nell'elenco non risulti diminuito. In sede di Consiglio di associazione possono aver luogo delle consultazioni sull'eliminazione progressiva delle restrizioni quantitative introdotte dalla Turchia in applicazione del presente paragrafo. 6. Il Consiglio di associazione può derogare ai paragrafi 1, 3, 4 e 5». Articolo 4 1. Per l'applicazione dell'articolo 12, dell'articolo 22, paragrafi 2 e 5, e dell'articolo 25 del protocollo addizionale, l'importo delle importazioni da prendere in considerazione viene calcolato includendo nelle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione originaria quelle effettuate dalla Turchia, provenienti dai nuovi Stati membri durante il periodo considerato. Tuttavia, per l'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2, del protocollo addizionale, questa norma vale unicamente per gli aumenti delle aliquote di liberalizzazione consolidate che la Turchia deve effettuare con decorrenza dal 1° gennaio 1976. 2. All'atto dell'entrata in vigore del presente protocollo, la Turchia può apportare modifiche all'elenco di liberalizzazione notificato in conformità dell'articolo 22, paragrafo 4, del protocollo addizionale purchù vengano osservate le seguenti condizioni: - dette modifiche non devono colpire più del 10 % del valore delle importazioni del 1967, provenienti dalla Comunità, dei prodotti inseriti nell'elenco di liberalizzazione; - il valore delle importazioni, provenienti dalla Comunità, di tutti prodotti inseriti nell'elenco di liberalizzazione, sempre calcolato in base alle cifre dell'anno 1967, deve risultare diminuito; - per i prodotti ritirati dall'elenco di liberalizzazione devono essere aperti contingenti almeno pari al 60 % delle importazioni di detti prodotti effettuate in provenienza dalla Comunità durante l'anno precedente, fatta salvo la facoltà della Turchia di applicare a questi prodotti l'articolo 22, paragrafo 5, del protocollo addizionale. Il valore delle importazioni, di provenienza dalla Comunità, interessate da queste modifiche deve essere imputato sul valore totale delle importazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, dell'articolo 12 del protocollo addizionale. La Turchia notifica al Consiglio di associazione i provvedimenti adottati in conformità delle succitate disposizioni. Articolo 5 L'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo di associazione è sostituito dalle seguenti disposizioni: «L'accordo si applica, da un lato, alle condizioni previste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea, ai territori europei del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonchù ai territori europei rappresentanti, nelle relazioni esterne, da uno Stato membro e, d'altro lato, al territorio della Repubblica di Turchia». Articolo 6 Gli esami successivi previsti dall'articolo 35, paragrafo 3, del protocollo addizionale sono anticipati di un anno. Articolo 7 I volumi annui dei contingenti tariffari previsti a favore della Turchia dall'articolo unico, paragrafo 1, dell'allegato n. 1 e dall'articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato n. 2 del protocollo addizionale, sono aumentati come segue: prodotti petroliferi raffinati (voci della tariffa doganale comune: nn. 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 B, 27.14 C):... 340 000 tonnellate; filati di cotone non preparati per la vendita al minuto (voce della tariffa doganale comune: n. 55.05):... 390 tonnellate; altri tessuti di cotone (voce della tariffa doganale comune: n. 55.09):... 1 390 tonnellate. Articolo 8 L'importo di 195 milioni di unità di conto di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3 del protocollo finanziario del 23 novembre 1970 è sostituito dall'importo di 242 milioni di unità di conto. TITOLO II Misure transitorie Articolo 9 1. Le riduzioni dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente, prescritte a norma dell'accordo di associazione, vengono applicate nei nuovi Stati membri, sin dall'entrata in vigore del presente protocollo, nelle proporzioni e secondo i calendari prescritti. Tuttavia le aliquote risultanti dall'applicazione di dette riduzioni pe quanto riguarda gli allegati n. 2 e n. 6 del protocollo addizionale non possono essere in alcun caso inferiori a quelle applicate dai nuovi Stati membri nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria. 2. In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 1975, per i prodotti di cui all'allegato I possono essere applicati dall'Irlanda nei confronti della Turchia dazi doganali uguali ai dazi applicati nei confronti degli Stati membri dal Regno Unito. 3. Le aliquote a partire dalle quali i nuovi Stati membri applicano le riduzioni nei confronti della Turchia conformemente al paragrafo 1, sono quelle che essi applicano in ogni momento nei confronti dei paesi terzi. 4. In deroga ai paragrafi precedenti, se l'applicazione di questi ultimo dovesse determinare movimenti tariffari che si discostano momentaneamente dal ravvicinamento al dazio finale, i nuovi Stati membri possono mantenere i propri dazi fino al momento in cui il livello di questi ultimi sarà raggiunta nell'ambito del ravvicinamento verso il dazio finale, o, se del caso, possono applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento non appena il ravvicinamento in parola raggiunga o superi tale livello. Articolo 10 I nuovi Stati membri allineano i propri dazi doganali a carattere fiscale, o l'elemento fiscale di questi dazi, relativi i prodotti di cui all'allegato II, sui dazi prescritti dall'accordo di associazione applicando nei confronti della Turchia lo stesso trattamento riservato agli altri Stati membri. L'articolo 9 è applicabile all'elemento protettore di questi dazi. Articolo 11 1. Nei confronti dei nuovi Stati membri la Turchia riduce, per quote del 20 %, la differenza esistente tra i dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente da essa applicati nei confronti dei paesi terzi e quelli che applica in virtù dell'accordo di associazione nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria, secondo il seguente calendario: - il primo ravvicinamento viene effettuato sin dall'entrata in vigore del presente protocollo; - il quattro ravvicinamenti successivi vengono effettuati i 1° gennaio 1974, il 1° gennaio 1975, il 1° gennaio 1976 ed il 1° luglio 1977. 2. Qualora il presente protocollo entri in vigore dopo il 1° gennaio 1974, la Turchia applica nei confronti dei nuovi Stati membri il livello di ravvicinamento che risulta dal calendario indicato al paragrafo 1 al momento dell'entrata in vigore; 3. In caso di modifica del calendario e del ritmo previsti per l'eliminazione dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente applicati dai nuovi Stati membri nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria, il Consiglio di associazione adotterà le misure necessarie per tener conto di tale modifica. 4. Il Consiglio di associazione può prendere appropriati provvedimenti per far coincidere le riduzioni che la Turchia deve applicare nei confronti dei nuovi Stati membri con le scadenze prescritte in virtù del protocollo addizionale. Articolo 12 Sono ammesse al beneficio del regime preferenziale previsto dal protocollo addizionale anche le merci ottenute in Turchia, nella cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti provenienti da uno Stato membro originario o da un nuovo Stato membro e che non si trovavano in libera pratica in Turchia. Tuttavia, l'ammissione di dette merci in un nuovo Stato membro o in uno Stato membro originario al beneficio del regime di cui sopra può essere subordinata alla riscossione di un prelievo in Turchia, finchù negli scambi tra gli Stati membri e la Turchia saranno applicati dazi e tasse di effetto equivalente diversi da quelli applicati negli scambi tra gli Stati membri originari e i nuovi Stati membri. L'articolo 3 del protocollo addizionale è applicabile. Articolo 13 1. I regimi all'importazione applicati dall'Irlanda per i prodotti di cui all'allegato III vengono soppressi nei confronti della Turchia al più tardi, secondo i casi, il 1° luglio 1975 o il 1° gennaio 1985, secondo modalità che saranno determinate dal Consiglio di associazione. 2. Fino al 31 dicembre 1974, le importazioni nel Regno Unito, provenienti dalla Turchia, di prodotti di cui all'allegato IV possono essere limitate ai seguenti contingenti annui: - contingente 1973: 306 tonnellate; - contingente 1974, 368 tonnellate. Articolo 14 Durante un periodo che scade il 1° luglio 1977, i contingenti tariffari stabiliti all'articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato n. 2, del protocollo addizionale sono suddivisi nel modo seguente: filati di cotone non preparati per la vendita al minuto (voce della tariffa doganale commune n. 55.05): - per la Comunità nella sua composizione originaria: 300 t, - per la Danimarca: 40 t, - per l'Irlanda: 10 t, - per il Regno Unito: 40 t; altri tessuti in cotone (voci della tariffa doganale comune n. 55.09): - per la Comunità nella sua composizione originaria: 1 000 t, - per la Danimarca: 20 t, - per l'Irlanda: 10 t, - per il Regno Unito: 360 t. Articolo 15 1. Durante il periodo determinato all'articolo 14, il prezzo minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato n. 6 del protocollo addizionale è calcolato nei nuovi Stati membri tenendo conto dell'incidenza dei dazi doganali che questi Stati membri applicano in ogni momento nei confronti dei paesi terzi. 2. Durante lo stesso periodo, i prelievi, gli elementi mobili e gli elementi fissi di cui all'allegato n. 6 del protocollo addizionale vengono calcolati nei nuovi Stati membri tenendo conto delle aliquote che questi Stati membri applicano in ogni momento nei confronti dei paesi terzi. TITOLO III Disposizioni finali Articolo 16 Il presente protocollo nonchù i suoi allegati sono parte integrante dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia. Articolo 17 1. Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari in conformità delle loro rispettive norme costituzionali e concluso validamente, per quanto riguarda la Comunità, con una decisione del Consiglio delle Comunità europee presa in conformità delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità e notificata alle altri parti contraenti. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione saranno scambiati a Bruxelles. 2. Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di cui al paragrafo 1. Articolo 18 Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e turca, ciascuno di questi testi facente fede. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo complementare. Fatto a Ankara, addì trenta giugno millenovecentosettantatrù. Fatto a Ankara, addì trente giugno millenovecentosetantatrù. ATTO FINALE I plenipotenziari DI SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, DI SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DI SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO, DI SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, DI SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, e DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, da una parte, e DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA, dall'altra, riuniti ad Ankara il trenta giugno millenovecentosettantatrù in occasione della firma - del protocollo complementare all'accordo di associazione tra la Comunità economico europea e la Turchia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, e - del protocollo complementare relativo ai prodotti che interessano la Comunità europea del carbone e dell'acciaio hanno adottato le dichiarazioni comuni delle parti contraenti relative al protocollo complementare all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia elencate qui di seguito: 1. dichiarazione comune relativa all'industrializzazione della Turchia; 2. dichiarazione comune relativa al nuovo paragrafo 5 dell'articolo 12 del protocollo addizionale modificato dall'articolo 3; 3. dichiarazione comune relativa all'articolo 6; 4. dichiarazione comune relativa all'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1; 5. dichiarazione comune relativa alle misure transitorie previste dall'articolo 13, paragrafo 2. Le dichiarazioni sono allegati al presente atto finale. I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni allegate al presente atto finale siano sottoposte, ove occorra, alle procedure interne necessarie ad assicurare la loro validità. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale. Fatto a Ankara, addì trenta giugno millenovecentosettantatrù. Dichiarazione comune relativa all'industrializzazione della Turchia LE PARTI CONTRAENTI, animate dal desiderio di risolvere i problemi particolari che si presentano alla Turchia a seguito dell'ampliamento delle Comunità, facendo rilevare che l'obiettivo dell'accordo di associazione è quello di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra la parti, tenendo totalmente conto dell'esigenza di garantire lo sviluppo accelerato dell'economia turca, nonchù l'aumento dell'occupazione e delle condizioni di vita del popolo turco, prendendo atto del fatto che, per elevare il livello di vita del popolo turco e per risolvere i problemi di occupazione connessi con l'incremento demografico, il governo turco è deciso ad applicare una politica di industrializzazione a lungo termine nel quadro dei propri piani di sviluppo, che si prefiggono l'obiettivo di portare la struttura economica e sociale del paese a un livello che consenta allo stesso di entrare a far parte di una comunità di paesi altamente sviluppati, riconoscendo che il conseguimento degli obiettivi di una siffatta politica sarà concorde alle finalità dell'accordo di associazione e agli interessi comuni definiti dallo stesso, dichiarano di essere decise a ricercare e a prendere i provvedimenti che, nel quadro delle disposizioni dell'accordo di associazione e del protocollo addizionale e, se del caso, dei mezzi fissati nell'articolo 22, paragrafo 3, di detto accordo, sembreranno i più idonei a promuovere l'industrializzazione della Turchia, nel quadro del suo piano di sviluppo. Dichiarazione comune relativa al nuovo paragrafo 5 dell'articolo 12 del protocollo addizionale modificato dall'articolo 3 Le parti contraenti convengono che non potranno formare oggetto di queste restrizioni le merci che si trovino già in deposito doganale o che siano in fase di trasporto ai fini di esportazione, oppure che abbiano formato oggetto di un contratto di vendita irrevocabile al momento dell'introduzione della domanda turca di ripristino delle restrizioni quantitative in applicazione del nuovo paragrafo 5 dell'articolo 12 del protocollo addizionale. Dichiarazione comune relativa all'articolo 6 Le parti contraenti convengono che, in occasione del primo esame previsto dall'articolo 6, si terrà conto degli obiettivi e dei pregi propri dell'accordo di associazione, nonchù delle caratteristiche degli scambi tra la Turchia ed i nuovi Stati membri. Dichiarazione comune relativa all'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 Le parti contraenti convengono che, fatta salva l'applicazione che verrà data dalla Comunità all'articolo 39, paragrafo 5, dell'atto allegato al trattato di adesione, per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, l'articolo 9, paragrafo 1, verrà applicato arrotondando al quarto decimale. Dichiarazione comune relativa alle misure transitorie previste dall'articolo 13, paragrafo 2 Al termine del 1974, il Consiglio di associazione esaminerà gli effetti delle misure transitorie previste dall'articolo 13, paragrafo 2, sullo sviluppo delle esportazioni turche. ACCORDO INTERNO FINANZIARIO COMPLEMENTARE relativo al protocollo complementare firmato il 30 giugno 1973 I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO VISTO il protocollo finanziario firmato il 23 novembre 1970, in appresso detto «protocollo finanziario», VISTO l'accordo interno relativo al protocollo finanziario firmato il 23 novembre 1970 dai rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità economica europea nella sua composizione originaria, in appresso detto «accordo interno», VISTO il protocollo complementare, in particolare l'articolo 8, firmato in data odierna tra gli Stati membri della Comunità economica europea e il Consiglio delle Comunità europee, da una parte, e la Repubblica di Turchia, dall'altra, in appresso detto «protocollo complementare», HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni: Articolo 1 Il Regno di Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord aderiscono, in qualità di Stati membri della Comunità economica europea, all'accordo interno relativo al protocollo finanziario firmato il 23 novembre 1970. Articolo 2 I testi dell'accordo interno redatti in lingua ed inglese e che figurano in allegato al presente accordo fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali. Articolo 3 Il testo dell'articolo 4 dell'accordo interno è sostituito dalle seguenti disposizioni: «L'importo di 242 milioni di unità di conto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo finanziario, modificato dall'articolo 8 del protocollo complementare, è ripartito fra gli Stati membri nel modo seguente: - Belgio: 14,3 milioni di unità di conto, - Danimarca: 5 milioni di unità di conto, - Repubblica federale di Germania:: 65,2 milioni di unità di conto, - Francia: 65,2 milioni di unità di conto, - Irlanda: 1 milione di unità di conto, - Italia: 35,7 milioni di unità di conto, - Lussemburgo: 0,3 milioni di unità di conto, - Paesi Bassi: 14,3 milioni di unità di conto, - Regno Unito: 41 milioni di unità di conto, Ogni Stato membro si impegna a mettere a disposizione della Banca, alle condizione previste dall'articolo 5, le risorse per la concessione di prestiti fino a concorrenza della propria quota». Articolo 4 Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 10 dell'accordo interno è sostituito dal testo seguente: «Il comitato si pronuncia a maggioranza qualificata a 101 voti, in base alle seguente ponderazione: - Belgio: 8, - Danimarca: 5, - Repubblica federale di Germania: 33, - Francia: 33, - Irlanda: 1, - Italia: 17, - Lussemburgo: 1, - Paesi Bassi: 8, - Regno Unito: 33». Articolo 5 L'articolo 11 dell'accordo interno si applica agli Stati membri menzionati all'articolo 1 del presente accordo relativamente ai contratti di prestito firmati dalla Banca dopo l'entrata in vigore del medesimo. Articolo 6 Il presente accordo sarà approvato da ogni Stato firmatario conformemente alle norme costituzionali rispettive. Il governo di ogni Stato firmatario notificherà al segretariato del Consiglio delle Comunità europee di aver espletato le procedure richieste per l'entrata in vigore del presente accordo. Quest'ultimo entrerà in vigore alla data della notifica effettuata dal governo che procederà per ultimo a tale formalità. Articolo 7 Il presente accordo, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee, che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi firmatari. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. Fatto a Ankara, addì trente giugno millenovecentosettantatrù.