REGOLAMENTO (CEE) N. 2829/77 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1977 concernente l'entrata in vigore dell'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effetuano trasporti internazionali su strada (AETS)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, e in particolare l'articolo 75,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che il 1° luglio 1970, a Ginevra, l'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuato trasporti internazionali su strada (AETS) è stato aperto alla firma fino al 31 marzo 1971, e, dopo tale data, all'adesione degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa; che dopo il deposito dell'ottavo strumento di ratifica esso è entrato in vigore il 5 gennaio 1976;
considerando che l'AETS fissa talune condizioni di lavoro applicabili ai trasporti internazionali su strada effettuati tra gli Stati contraenti, condizioni che sono essenziali per la protezione sociale degli equipaggi e per la sicurezza stradale; che l'accordo è pertanto tale da creare, per i trasporti su strada effettuati tra i paesi europei, condizioni di lavoro uniformi, basate sul progresso sociale ed una maggiore sicurezza; che, inoltre, esso disciplina gli stessi settori del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada3, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2827/77 (4), e completa in tal modo opportunamente il regime interno della Comunità; che, per questo motivo, esso dovrebbe entrare in vigore al più presto in tutti gli Stati membri;
considerando che è opportuno porre in vigore l'AETS in modo da garantire, a decorrere dal 1° gennaio 1978 al più tardi, l'applicazione uniforme delle sue disposizioni nell'insieme della Comunità agli equipaggi di tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali tra gli Stati membri e Stati terzi che sono parti dell'accordo per quanto possibile, anche al traffico tra gli Stati membri e Stati terzi che non sono parti dell'accordo; che a tal fine è necessaria una modifica dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 543/69;
considerando che, poichù la materia dell'AETS rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 543/69, la competenza per negoziare a concludere l'accordo in questione spetta alla Comunità a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto regolamento; che le particolari circostanze dei negoziati relativi all'AETS giustificano tuttavia, a titolo eccezionale, una procedura secondo cui gli Stati membri della Comunità depositano separamente gli strumenti di ratifica o di adesione nel quadro di un'azione concertata, pur agendo nell'interesse e per conto della Comunità;
considerando che, per garantire nel traffico intracomunitario la perminenza del diritto comunitario, gli Stati membri devono far valere, al momento del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione, una riserva in base alla quale i trasporti internazionali tra gli Stati membri non vanno considerati trasporti internazionali ai sensi dell'accordo;
considerando che le possibilità previste dall'accordo stesso per le parti contraenti di concludere convenzioni bilaterali recanti deroga all'accordo stesso per quanto riguarda il traffico di frontiera ed il traffico di transito, rientra in linea di massima nella competenza della Comunità;
considerando che, se una modifica del regime interno della Comunità nel settore considerato richiede una corrispondente modifica dell'accordo, gli Stati membri procedono di comune accordo affinchù tale modifica sia apportata nell'ambito dell'accordo e secondo la procedura ivi prevista.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 543/69 è sostituito dal testo seguente:
1. Il presente regolamento si applica ai trasporti su strada effettuati mediante veicoli immatricolati in uno Stato membro o in un paese terzo per i tragitti effettuati all'interno della Comunità.
2. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1978:
— l'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS) si applica ai trasporti su strada in provenienza e/o a destinazione dei paesi terzi parti dell'accordo, o in transito in tali paesi per l'intero tragitto, qualora i trasporti siano effettuati mediante veicoli immatricolati in uno Stato membro o in uno di tali paesi terzi.
— nel caso di trasporti in provenienza e/o a destinazione d un paese terzo effettuati mediante veicoli immatricolati in un paese terzo che non è parte dell'accordo, l'accordo si applica al tragitto effettuato all'interno della Comunità».
Art. 2
1.
Ratificando l'AETS o aderendo ad esso, gli Stati membri, tenuto conto della raccomandazione del Consiglio del 23 settembre 1974, agiscono per conto della Comunità.
Gli Stati membri informano per iscritto il segretario generale delle Nazioni Unite che, nel loro caso, la ratifica o l'adesione è stata effettuata conformemente al presente regolamento.
Le misure summenzionate sono attuate quanto prima al più tardi il 1° gennaio 1978.
2.
Gli strumenti di ratifica o di adesione sono accompagnati dalla seguente riserva:
«I trasporti tra Stati membri della Comunità economica europea sono considerati trasporti nazionali ai sensi dell'AETS purchù tali trasporti non transitino attraverso il territorio di uno Stato terzo parte contraente dell'AETS».
3. Qualora modifiche delle disposizioni comunitarie in materia rendano necessario un adattamento dell'accordo, gli Stati membri avvieranno la procedura di emendamento prevista dall'articolo 23 del suddetto accordo.
Art. 3
Gli accordi da concludere con i paesi terzi conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, dell'AETS sono conclusi dalla Comunità. Su proposta della Commissione, il Consiglio adotta la regolamentazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, dell'AETS.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1977. Per il Consiglio Il Presidente L. DHOORE (4) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.