REGOLAMENTO (CEE) N. 850/78 DEL CONSIGLIO del 24 aprile 1978 recante conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'allegato A del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando che è opportuno concludere l'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'allegato A del protocollo n. 1 del'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera1,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
E approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'allegato A del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.
Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addi 24 aprile 1978. Per il Consiglio Il Presidente P. DALSAGER ACCORDO in forma di scambio di lettere che modifica l'allegato A del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera Lettera n. 1 Bruxelles,... Signor Ambasciatore, nel quadro del regime provvisorio stabilito dal protocollo n. 1 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato il 22 luglio 1972, il Regno Unito è autorizzato ad aprire ogni anno contingenti tariffari a dazio nullo per alcuni prodotti del capitolo 48, riportati nell'allegato A del protocollo n. 1. La Svizzera ha chiesto che gli attuali contingenti vengano sostituiti con un contingente unico. Dalle discussioni tecniche, le autorità del Regno Unito e quelle della Svizzera hanno concluso che le esportazioni svizzere dei prodotti del capitolo 48 potevano essere coperte da un contingente tariffario unico, che amalgamerebbe i livelli dei contingenti delle nove voci attuali. La norma sulla facoltà d'incremento annuo del 5 % rimane applicabile per il contingente unico. La Comunità ritiene pertanto che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, i nove contingenti iniziali a dazio nullo che il Regno Unito aveva facoltà d'aprire nei confronti della Svizzera nel 1974 per alcuni prodotti del capitolo 48, indicati nella colonna "Regno Unito" dell'allegato A di detto protocollo n. 1, debbano essere sostituiti da un contingente unico. Ne consegue che, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, del protocollo n. 1, il contingente che il Regno Unito ha facoltà d'aprire per il 1978 è di 2 834 tonnellate. Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera. Voglia gradire, signor Ambasciatore, l'espressione dell mia profonda stima. A nome del Consiglio delle Comunità europee Lettera n. 2 Bruxelles,... Signor..., mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore: "Nel quadro del regime provvisorio stabilito dal protocollo n. 1 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato il 22 luglio 1972, il Regno Unito è autorizzato ad aprire ogni anno contingenti tariffari a dazio nullo per alcuni prodotti del capitolo 48, riportati nell'allegato A del protocollo n. 1. La Svizzera ha chiesto che gli attuali contingenti vengano sostituiti con un contingente unico. Dalle discussioni tecniche, le autorità del Regno Unito e quelle della Svizzera hanno concluso che le esportazioni svizzere dei prodotti del capitolo 48 potevano essere coperte da un contingente tariffario unico, che amalgamerebbe i livelli dei contingenti delle nove voci attuali. La norma sulla facoltà d'incremento annuo del 5 % rimane applicabile per il contingente unico. La Comunità ritiene pertanto che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, i nove contingenti iniziali a dazio nullo che il Regno Unito aveva facoltà d'aprire nei confronti della Svizzera nel 1974 per alcuni prodotti del capitolo 48, indicati nella colonna "Regno Unito" dell'allegato A di detto protocollo n. 1, debbano essere sostituiti da un contingente unico. Ne consegue che, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, del protocollo n. 1, il contingente che il Regno Unito ha facoltà d'aprire per il 1978 è di 2 834 tonnellate. Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera ". Mi pregio di confermarle l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera. Voglia gradire, signor..., l'espressione della mia profonda stima. A nome del governo della Confederazione svizzera