REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 912/78 DEL CONSIGLIO del 2 maggio 1978 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,
vista la proposta della Commissione, basata sul parere del comitato dello statuto,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere della Corte di giustizia,
considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2859/77 (3), definisce, all'articolo 2, lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e, all'articolo 3, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità; che spetta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, modificare detto statuto e detto regime;
considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione di detto statuto e di detto regime e dell'evoluzione verificatasi in questi campi negli Stati membri, è opportuno modificare alcune delle loro disposizioni;
considerando che una decisione sulla proposta della Commissione relativa alla pensione di vedovo sarà presa solo dopo l'esame di uno studio che la Commissione è incaricata di effettuare alla luce della recente evoluzione in materia negli Stati membri;
considerando che la proposta della Commissione relativa all'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo bis dell'allegato VII dello statuto sarà trattata separatamente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Modifiche dello statuto dei funzionari delle comunita europee
Art. 1
All'ultimo comma dell'articolo 21 sono aggiunti i termi seguenti:
"o alle norme di sicurezza applicabili.".
Art. 2
Al terzo comma dell'articolo 23 è aggiunta la frase seguente:
"Con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina e nell'interesse del servizio, il lasciapassare puo essere rilasciato anche a funzionari di altri gradi, la cui sede di servizio sia situata fuori dal territorio degli Stati membri.".
Art. 3
All'articolo 33 è aggiunto un secondo comma cosi redatto:
"Quando la visita medica di cui al primo comma ha dato luogo ad un parere medico negativo, il candidato puo chiedere, entro venti giorni dalla notifica fattagli dall'istituzione, che il suo caso sia sottoposto al parere di una commissione medica composta di tre medici scelti dall'autorità che ha il potere di nomina fra i medici di fiducia delle istituzioni. Il medico di fiducia che ha dato il primo parere negativo viene ascoltato dalla commissione medica. Il candidato puo presentare alla commissione medica il parere di un medico di sua scelta. Quando il parere della commissione medica conferma le conclusioni dell'esame medico di cui al primo comma, gli onorari e le spese accessorie sono sostenuti per metà dal candidato.".
Art. 4
Al paragrafo 1 dell'articolo 34 è aggiunto un secondo comma, cosi redatto:
"Se, durante il periodo di prova, il funzionario è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'autorità che ha il potere di nomina puo prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente.".
Art. 5
Al paragrafo 3 dell'articolo 40 è aggiunto un secondo comma cosi redatto:
"Tuttavia, il funzionario che dimostri di non poter beneficiare di alcun altro regime pubblico contro i rischi di cui agli articoli 72 e 73 puo, su sua richiesta presentata al più tardi nel mese successivo all'inizio dell'aspettativa per motivi personali, continuare a beneficiare della copertura prevista da tali articoli, purché versi il contributo di cui all'articolo 72, paragrafo 1, e all'articolo 73, paragrafo 1, in ragione della metà per il primo anno di aspettativa per motivi personali e del totale per la restante durata di detta aspettativa; il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio base del funzionario. Inoltre, il funzionario che dimostri di non poter acquisire dei diritti ad una pensione presso un altro regime di pensioni, puo su sua richiesta, continuare ad acquisire nuovi diritti alla pensione per una durata massima di un anno, purché versi un contributo pari al triplo del tasso previsto all'articol 83, paragrafo 2, e calcolato sull'ultimo stipendio base del funzionario.".
Art. 6
All'articolo 58 i termini "otto settimane" e "quattordici settimane" sono sostituiti rispettivamente dai termini "dieci settimane" e "sedici settimane".
Art. 7
Al paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 67, l'importo di 2 228 FB è sostituito dall'importo di 2 688 FB.
Art. 8
Nel titolo V, è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 70 bis
Al funzionario, incaricato dall'autorità che ha il potere di nomina di impartire corsi nel quadro del perfezionamento professionale contemplato nel terzo comma dell'articolo 24, puo essere concessa un'indennità, all condizioni stabilite nell'articolo 4 ter dell'allegato VII. ".
Art. 9
All'articolo 73 è aggiunto il paragrafo seguente:
"4. Le Comunità, nei limiti degli obblighi che loro derivano dagli articoli 72, 73 e 75, sono surrogate di pieno diritto al funzionario o ai suoi aventi diritto nei loro diritti di ricorso contro il terzo responsabile dell'incidente che ha causato la morte o le ferite del funzionario o delle persone assicurate per il suo tramite.".
Art. 10
1.
Il paragrafo 1 dell'articolo 74 è sostituito dal testo seguente:
"1. Per la nascita di un figlio di un funzionario viene corrisposto un assegno di 8 000 FB alla persona che ha la custodia effettiva di tale figlio.
Lo stesso assegno viene corrisposto al funzionario che adotti un bambino di età inferiore ai cinque anni che sia a suo carico ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 2 dell'allegato VII. ".
2.
Il paragrafo 3 dell'articolo 74 è sostituito dal testo seguente:
"3. Il beneficiario dell'assegno di natalità è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura percepiti da altra fonte per lo stesso figlio; tali assegni vengono detratti dall'importo dell'assegno di natalità. Se il padre e la madre sono funzionari delle Comunità, l'assegno viene corrisposto soltanto una volta.".
Art. 11
Al secondo comma dell'articolo 79 l'espressione "eccettuata quella dell'aspettativa per motivi personali" è sostituita dall'espressione "eccettuata l'aspettativa per motivi personali per il periodo in cui non vi è stata acquisizione di diritti alla pensione a norma del paragrafo 3 dell'articolo 40".