REGOLAMENTO (CEE) N. 2217/78 DEL CONSIGLIO del 26 settembre 1978 relativo alla conclusione del protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, nonché del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 238,
vista la raccomandazione della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
considerando che è opportuno concludere il protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, nonché il protocollo relativo alla cooperazione finanziaria, firmati a Bruxelles l'8 febbraio 1977,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Sono approvati, a nome della Comunità, il protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele ed il protocollo relativo alla cooperazione finanziaria.
I testi di cui al primo comma sono allegati al presente regolamento.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede alle notifiche previste all'articolo 16 del protocollo addizionale e all'articolo 13 del protocollo finanziario (2).
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 1978. Per il Consiglio Il Presidente J. ERTL PROTOCOLLO ADDIZIONALE all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD, e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, da una parte, LO STATO D'ISRAELE, dall'altra, DESIDERANDO manifestare la reciproca volontà di ampliare e consolidare i loro vincoli sulla base dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, a vantaggio di ambedue le parti, RISOLUTI ad instaurare una cooperazione più vasta che contribuirà in particolare allo sviluppo economico d'Israele e favorirà il rafforzamento delle relazioni fra la Comunità ed Israele, HANNO DECISO di concludere il presente protocollo ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI: Renaat VAN ELSLANDE, ministro degli affari esteri; SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA: Jens CHRISTENSEN, ambasciatore, direttore al ministero; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Hans-Dietrich GENSCHER, ministro federale degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Louis de GUIRINGAUD, ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Garret FITZGERALD, ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Arnaldo FORLANI, ministro degli affari esteri; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Gaston THORN, presidente e ministro degli affari esteri del governo del Granducato del Lussemburgo; SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI: Max van der STOEL, ministro degli affari esteri del Regno dei Paesi Bassi; SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NOORD: Anthony CROSLAND M. P., segretario di Stato agli affari esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE: Anthony CROSLAND M. P., presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee, segretario di Stato agli affari esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Claude CHEYSSON, membro della Commissione delle Comunità europee; LO STATO D'ISRAELE: Yigal ALLON, vice-primo ministro e ministro degli affari esteri; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI: Articolo 1 Le disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, firmato l'11 maggio 1975, in appresso denominato «accordo» sono completate dalle disposizioni seguenti. TITOLO I Cooperazione economica, tecnica e finanziaria Articolo 2 Per consolidare i vincoli esistenti fra le parti contraenti su basi le più ampie possibili ed a loro reciproco vantaggio, la Comunità e Israele instaurano una cooperazione il cui obiettivo è di contribuire allo sviluppo d'Israele e ad un ampliamento armonioso delle loro relazioni economiche. Articolo 3 Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terrà conto in particolare: - degli obiettivi e delle priorità dei piani e dei programmi di sviluppo di Israele; - dell'interesse di attuare azioni integrate mediante un'utilizzazione convergente di diversi interventi. Articolo 4 1. La cooperazione tra la Comunità ed Israele si prefigge in particolare i fini seguenti: - lo sviluppo della produzione e dell'infrastruttura economica d'Israele, specie per favorire la complementarità delle economie delle parti contraenti, e, in particolare, l'industrializzazione d'Israele; - la promozione commerciale dei prodotti esportati da Israele; - una cooperazione industriale soprattutto mediante provvedimenti atti a: - incoraggiare la realizzazione di programmi di sviluppo industriali d'Israele; - favorire l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici d'Israele e della Comunità, in modo da consolidare le loro relazioni nel settore industriale in conformità: degli obiettivi dell'accordo; - agevolare l'accesso alle conoscenze tecnologiche e all'acquisto reciproco di brevetti e di altre proprietà industriali; - consentire l'eliminazione degli ostacoli diversi da quelli tariffari o contingentali, che potrebbero ostacolare l'accesso ai rispettivi mercati; - una cooperazione nel settore agricolo e della pesca per la realizzazione di una complementarità delle economie delle parti contraenti; - l'incoraggiamento degli investimenti privati che rispondono ad un reciproco interesse delle parti contraenti; - l'uniformazione reciproca sulla situazione economica e finanziaria e sull'evoluzione della stessa, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'accordo; - una cooperazione nei settori scientifico, tecnologico ed ecologico. 2. Le parti contraenti possono determinare altri settori di applicazione della cooperazione. Articolo 5 1. Per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo, il consiglio di cooperazione definisce periodicamente l'orientamento generale della cooperazione. 2. Il consiglio di cooperazione è incaricato di ricercare i mezzi ed i metodi volti ad attuare la cooperazione nei settori definiti all'articolo 4. A tal fine, esso è autorizzato a prendere decisioni. Articolo 6 La Comunità partecipa al finanziamento di provvedimenti atti a promuovere lo sviluppo d'Israele, nelle condizioni definite al protocollo relativo alla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele. Articolo 7 Le parti contraenti agevolano la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di investimento che rispondano ai loro interessi reciproci e rientrino nel quadro dell'accordo. Articolo 8 L'articolo 18 dell'accordo è abrogato. TITOLO II Disposizioni generali e finali Articolo 9 L'espressione «commissione mista» utilizzata nell'accordo e nei protocolli, nelle dichiarazioni e negli scambi di lettere ad esso allegati è sostituita dall'espressione «consiglio di cooperazione». Articolo 10 Il testo dell'articolo 19 dell'accordo è sostituito dal testo seguente: «Articolo 19 1. È istituito un consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo e nei casi da quest'ultimo contemplati, dispone di potere decisionale. Le decisioni prese sono vincolanti per le parti contraenti, le quali sono tenute ad adottare le misure richieste per la loro esecuzione. 2. Il consiglio di cooperazione può altresì formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritiene opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento dell'accordo. 3. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno». Articolo 11 Il testo dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo è sostituito dal testo seguente: «1. Il consiglio di cooperazione è composto di rappresentanti della Comunità e dei suoi Stati membri, da un lato, e di rappresentanti d'Israele, dall'altro». Articolo 12 1. Il consiglio di cooperazione può decidere di istituire qualsiasi altro comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti. 2. Il consiglio di cooperazione stabilisce la composizione, le finalità e il funzionamento di detti comitati. 3. L'articolo 21, paragrafo 3 dell'accordo è abrogato. Articolo 13 Il consiglio di cooperazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione ed i contatti necessari tra il Parlamento europeo ed i rappresentanti della Knesset. Articolo 14 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo. Articolo 15 Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed ebraica, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede. Articolo 16 1. Il presente protocollo è soggetto a ratifica, accettazione od approvazione secondo le procedure proprie alle parti contraenti che si notificano l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine. 2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1. Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne tillægsprotokol Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Zusatzprotokoll gesetzt. In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Additional Protocol. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole additionnel. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo aggiuntivo. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Aanvullend Protocol hebben gesteld. >PIC FILE= "T0013861"> Udfærdiget i Bruxelles, den ottende februar nitten hundrede og syvoghalvfjerds som svarer til den tyvende Shvat fem tusinde syv hundrede og syvogtredive i den hebraiske kalender. Geschehen zu Brüssel am achten Februar neunzehnhundertsiebenundsiebzig, welcher dem zwanzigsten Shvat fünftausendsiebenhundertsiebenunddreißig des hebräischen Kalenders entspricht. Done at Brussels this eighth day of February nineteen hundred and seventy-seven which corresponds to the twentieth Shvat five thousand seven hundred and thirty-seven of the Hebrew calendar. Fait à Bruxelles, le huit février mil neuf cent soixante-dix-sept correspondant au vingt Shvat cinq mil sept cent trente-sept du calendrier hébraïque. Fatto a Bruxelles, l'otto febbraio millenovecentosettantasette corrispondente al venti Shvat cinquemilasettecentotrentasette del calendario ebraico. Gedaan te Brussel, de achtste februari negentienhonderdzevenenzeventig, welke datum overeenkomt met twintig Shvat vijfduizendzevenhonderdzevenendertig van de Hebreeuwse kalender. >PIC FILE= "T0013862"> >PIC FILE= "T0013863"> For Rådet for De europæiske Fællesskaber Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften For the Council of the European Communities Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunità europee Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen >PIC FILE= "T0013864"> PROTOCOLLO relativo alla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE D'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD, e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, da una parte, LO STATO D'ISRAELE, dall'altra parte, HANNO DESIGNATO come plenipotenziari: SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI: Renaat VAN ELSLANDE, ministro degli affari esteri; SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA: Jens CHRISTENSEN, ambasciatore, direttore al ministero; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Hans-Dietrich GENSCHER, ministro federale degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Louis de GUIRINGAUD, ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE D'IRLANDA: Garret FITZGERALD, ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Arnaldo FORLANI, ministro degli affari esteri; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Gaston THORN, presidente e ministro degli affari esteri del governo del Granducato del Lussemburgo; SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI: Max van der STOEL, ministro degli affari esteri del Regno dei Paesi Bassi; SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD: Anthony CROSLAND M. P., segretario di Stato agli affari esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE: Anthony CROSLAND M. P., presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee, segretario di Stato agli affari esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Claude CHEYSSON, membro della Commissione delle Comunità europee; LO STATO D'ISRAELE: Yigal ALLON, vice-primo ministro e ministro degli affari esteri; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI: Articolo 1 Nel quadro della cooperazione finanziaria, la Comunità partecipa al finanziamento di progetti atti a contribuire allo sviluppo economico di Israele. Articolo 2 1. Ai fini precisati nell'articolo 1, la Comunità chiederà alla Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata la «Banca», di mettere a disposizione d'Israele stanziamenti a concorrenza di 30 milioni di unità di conto europee. Questo importo potrà essere impegnato, per un periodo che termina il 31 ottobre 1981, sotto forma di prestiti concessi secondo le condizioni, modalità e procedure previste dallo statuto della Banca. 2. Possono beneficiare del finanziamento progetti d'investimento che contribuiscano all'incremento della produttività ed alla complementarità delle economie delle parti contraenti e che favoriscano in particolare l'industrializzazione d'Israele, presentati alla Banca dallo Stato d'Israele o, con l'accordo di quest'ultimo, da imprese pubbliche o private con sede o stabilimento in Israele. 3. a) L'esame dell'ammissibilità dei progetti e la concessione dei prestiti si effettuano secondo le modalità, condizione e procedure previste dallo statuto della Banca. b) Le condizioni di ammortamento di ogni prestito sono fissate in base alle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto da finanziare. c) I prestiti sono concessi ad un saggio d'interesse identico a quello praticato dalla Banca al momento della firma del contratto di prestito. Articolo 3 1. Gli importi da impegnare ogni anno devono essere ripartiti nel modo più regolare possibile per tutta la durata di applicazione del presente protocollo. Tuttavia durante il primo periodo di applicazione, gli impegni potranno, entro limiti ragionevoli, raggiungere un importo proporzionalmente più elevato. 2. L'eventuale rimanenza alla fine del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 sarà utilizzata sino ad esaurimento. In tal caso, l'utilizzazione è effettuata secondo modalità identiche a quelle previste nel presente protocollo. Articolo 4 Il contributo della Banca alla realizzazione di progetti può, con l'accordo di Israele, assumere la forma di un cofinanziamento. Articolo 5 Israele o gli altri beneficiari di cui all'articolo 2 sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere che sono oggetto di un finanziamento a titolo del presente protocollo. La Banca si accerta che l'utilizzazione dei suoi contributi finanziari sia conforme alle destinazioni stabilite ed avvenga nelle migliori condizioni economiche. Articolo 6 1. Israele riserva agli appalti e contratti stipulati per l'esecuzione dei progetti finanziati dalla Banca un regime fiscale e doganale almeno favorevole quanto quello applicato nei confronti di altre organizzazioni internazionali. 2. Israele prende le misure necessarie affinché gli interessi e tutte le altre somme dovute alla Banca a titolo dei prestiti concessi a norma del presente protocollo siano esonerati da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale o locale. Articolo 7 La concessione di un prestito ad un beneficiario che non sia lo Stato di Israele può essere subordinata, da parte della Banca, alla garanzia di quest'ultimo. Articolo 8 Per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dalla Banca, la partecipazione a gare, appalti e contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e d'Israele. Articolo 9 Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente protocollo, Israele s'impegna a mettere a disposizione dei debitori beneficiari o dei garanti di detti prestiti, la valuta necessaria al servizio degli interessi, delle provvigioni e al rimborso in capitale. Articolo 10 I risultati della cooperazione finanziaria possono formare oggetto di esami in sede di consiglio di cooperazione. Articolo 11 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, firmato l'11 maggio 1975. Articolo 12 Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed ebraica, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede. Articolo 13 1. Il presente protocollo è soggetto a ratifica, accettazione od approvazione secondo le procedure proprie alle parti contraenti, che si notificano l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine. 2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1. Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne tillægsprotokol Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Zusatzprotokoll gesetzt. In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Additional Protocol. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole additionnel. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo aggiuntivo. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Aanvullend Protocol hebben gesteld. >PIC FILE= "T0013865"> Udfærdiget i Bruxelles, den ottende februar nitten hundrede og syvoghalvfjerds som svarer til den tyvende shvat fem tusinde syv hundrede og syvogtredive i den hebraiske kalender. Geschehen zu Brüssel am achten Februar neunzehnhundertsiebenundsiebzig, welcher dem zwanzigsten Shvat fünftausendsiebenhundertsiebenunddreißig des hebräischen Kalenders entspricht. Done at Brussels this eighth day of February nineteen hundred and seventy-seven which corresponds to the twentieth Shvat five thousand seven hundred and thirty-seven of the Hebrew calendar. Fait à Bruxelles, le huit février mil neuf cent soixante-dix-sept correspondant au vingt Shvat cinq mil sept cent trente-sept du calendrier hébraïque. Fatto a Bruxelles, l'otto febbraio millenovecentosettantasette corrispondente al venti Shvat cinquemilasettecentotrentasette del calendario ebraico. Gedaan te Brussel, de achtste februari negentienhonderd zevenenzeventig, welke datum overeenkomt met twintig Shvat vijfduizendzevenhonderdzevenendertig van de Hebreeuwse kalender. >PIC FILE= "T0013866"> >PIC FILE= "T0013867"> >PIC FILE= "T0013868"> For Rådet for De europæiske Fællesskaber Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften For the Council of the European Communities Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunità europee Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen >PIC FILE= "T0013869"> ATTO FINALE I plenipotenziari: di Sua Maestà il re dei Belgi, di Sua Maestà la regina di Danimarca, del presidente della Repubblica federale di Germania, del presidente della Repubblica francese, del presidente dell'Irlanda, del presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza reale il granduca del Lussemburgo, di Sua Maestà la regina dei Paesi Bassi, di Sua Maestà la regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e del Consiglio delle Comunità europee, da una parte, e dello Stato d'Israele, dall'altra, riuniti a Bruxelles l'otto febbraio millenovecentosettantasette per la firma del protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, nonché del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria, all'atto della firma di tali protocolli hanno - adottato la dichiarazione comune relativa alla nozione di «parti contraenti», - preso atto delle dichiarazioni sotto elencate: 1. dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'unità di conto europea di cui all'articolo 2 del protocollo finanziario, 2. dichiarazione del rappresentante del governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione a Berlino del protocollo addizionale e del protocollo finanziario, 3. dichiarazione del rappresentante del governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi; - preso atto degli scambi di lettere sottoelencati: 1. scambio di lettere relativo alla messa in applicazione dei protocolli prima della loro entrata in vigore, 2. scambio di lettere sulla cooperazione nei settori scientifico, tecnologico ed ecologico. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere di cui sopra sono allegati al presente atto finale. I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni e gli scambi di lettere saranno sottoposti, se del caso, alle procedure necessarie per assicurarne la validità alle stesse condizioni dei protocolli. Dichiarazione comune relativa alla nozione di «parti contraenti» Le parti contraenti convengono d'interpretare il protocollo addizionale e il protocollo finanziario nel senso che l'espressione «parti contraenti», ivi riportata, significa, da un lato, la Comunità e gli Stati membri, oppure gli Stati membri o la Comunità separatamente, e, dall'altro, lo Stato d'Israele. Il senso da dare in ciascun caso a quest'espressione sarà dedotto dalle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'unità di conto europea di cui all'articolo 2 del protocollo finanziario 1. L'unità di conto europea usata per esprimere gli importi indicati all'articolo 2 del protocollo finanziario è definita dalla somma dei seguenti importi delle monete degli Stati membri della Comunità economica europea: >PIC FILE= "T0013870"> 2. Il valore dell'unità di conto europea in una qualsiasi moneta è pari alla somma dei controvalori, espressi nella stessa moneta, degli importi delle monete indicate al paragrafo 1. Esso è determinato dalla Commissione sulla base dei corsi rilevati quotidianamente sui mercati di cambio. I tassi giornalieri di conversione nelle diverse monete nazionali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Dichiarazione del rappresentante del governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione a Berlino del protocollo addizionale e del protocollo finanziario Il protocollo addizionale e il protocollo finanziario si applicano anche al Land di Berlino, salvo che il governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore di detti protocolli, una dichiarazione contraria. Dichiarazione del rappresentante del governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania. Scambio di lettere relativo alla messa in applicazione dei protocolli prima della loro entrata in vigore Bruxelles, 8 febbraio 1977 Signor Presidente, mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dei protocolli e dei relativi testi interni alla Comunità, quest'ultima è disposta, in collaborazione con il suo governo, a quanto segue: - intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore del protocollo addizionale; - proseguire in tal senso i lavori di cui è stato incaricato il gruppo di lavoro istituito dalla commissione mista CEE-Israele il 7 giugno 1976 per raccogliere ed analizzare gli elementi che permettono d'individuare le possibilità di una cooperazione sulla base delle domande presentate da Israele in tale occasione; - procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione finanziaria, all'istruzione di progetti presentati da Israele o, con l'accordo di Israele, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore del protocollo finanziario. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione. (f.to) Maurice FOLEY Presidente della delegazione della Comunità economica europea Bruxelles, 8 febbraio 1977 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: «Mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dei protocolli e dei relativi testi interni alla Comunità, quest'ultima è disposta, in collaborazione con il Suo governo, a quanto segue: - intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore del protocollo addizionale; - proseguire in tal senso i lavori di cui è stato incaricato il gruppo di lavoro istituito dalla commissione mista CEE-Israele il 7 giugno 1976 per raccogliere ed analizzare gli elementi che permettono d'individuare le possibilità di una cooperazione sulla base delle domande presentate da Israele in tale occasione; - procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione finanziaria, all'istruzione di progetti presentati da Israele o, con l'accordo di Israele, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore del protocollo finanziario. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera». Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione. (f.to) Eliashiv BEN-HORIN Presidente della delegazione israeliana Scambio di lettere sulla cooperazione nei settori scientifico, tecnologico ed ecologico Bruxelles, 8 febbraio 1977 Signor Presidente, mi pregio di comunicarLe che, per quanto riguarda la cooperazione nei settori scientifico, tecnologico ed ecologico di cui all'articolo 4 del protocollo addizionale, il governo d'Israele intende presentare al Consiglio di cooperazione domande riguardanti in particolare: - la partecipazione d'Israele a talune azioni di ricerca d'interesse per la Comunità nelle quali Israele ha una competenza specifica; - lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche nel reciproco interesse; - la realizzazione di programmi comuni di ricerca tra Israele e la Comunità nei settori della tecnologia, delle scienze applicate e della ricerca-sviluppo industriale; - l'inclusione di istituzioni scientifiche israeliane fra i contraenti di azioni indirette di ricerca scientifica della Comunità. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione. (f.to) Eliashiv BEN-HORIN Presidente della delegazione israeliana Bruxelles, 8 febbraio 1977 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: «Mi pregio di comunicarLe che, per quanto riguarda la cooperazione nei settori scientifico, tecnologico ed ecologico di cui all'articolo 4 del protocollo addizionale, il governo d'Israele intende presentare al Consiglio di cooperazione domande riguardanti in particolare: - la partecipazione d'Israele a talune azioni di ricerca d'interesse per la Comunità nelle quali Israele ha una competenza specifica; - lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche nel reciproco interesse; - la realizzazione di programmi comuni di ricerca tra Israele e la Comunità nei settori della tecnologia, delle scienze applicate e della ricerca-sviluppo industriale; - l'inclusione di istituzioni scientifiche israeliane fra i contraenti di azioni indirette di ricerca scientifica della Comunità. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera». Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera. Le posso precisare che le domande presentate al Consiglio di cooperazione saranno esaminate secondo i loro meriti conformemente alle procedure e disposizioni previste dall'accordo e dal suo protocollo addizionale nel campo dell'attuazione della cooperazione. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione. (f.to) Maurice FOLEY Presidente della delegazione della Comunità economica europea