REGOLAMENTO (CEE) N. 2377/78 DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 1978 che modifica il regolamento (CEE) n. 1998/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/782, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando che l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1998/78 della Commissione, del 18 agosto 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero3, prevede l'applicazione retroattiva al 1 * luglio 1978 di talune sue disposizioni soltanto agli sciroppi ottenuti direttamente dallo zucchero allo stato solido; che tuttavia, al fine di una uguaglianza di trattamento, è opportuno conferire effetto retroattivo anche alle disposizioni di detto regolamento relative al rimborso delle spese di magazzinaggio degli sciroppi ottenuti prima della fase zucchero allo stato solido nel periodo tra il 1 * luglio e il 31 agosto 1978;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il testo dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1998/78 è sostituito dal seguente:
"Articolo 21
Il presente regolamento entra in vigore il 1 * settembre 1978.
Tuttavia le disposizioni inerenti ai contributi e al rimborso delle spese di magazzinaggio degli sciroppi ottenuti direttamente dallo zucchero allo stato solido sono applicabili dal 1 * luglio 1978.
Inoltre le disposizioni relative al rimborso delle spese di magazzinaggio degli sciroppi ottenuti prima della fase zucchero allo stato solido, a valere sulla produzione della campagna saccarifera 1978/1979, si applicano parimenti a decorrere dal 1 * luglio 1978 ".
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1978. Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH