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REGOLAMENTO (CEE) N. 2457/78 DEL CONSIGLIO del 16 ottobre 1978 relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, concernente taluni vini originari della Tunisia che beneficiano di una denominazione d'origine

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che il 25 aprile 1976 è stato firmato l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina1;

considerando che l'accordo provvisorio2, firmato lo stesso giorno, è entrato in vigore il 1 luglio 1976, per l'applicazione anticipata delle disposizioni commerciali dell'accordo di cooperazione;

considerando che è opportuno approvare l'accordo sotto forma di scambio di lettere, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo di cooperazione, e all'artico 13, paragrafo 2, dell'accordo provvisorio, concernente l'entrata in vigore del regime contemplato da detti articol per i vini che beneficiano di una denominazione d'origine a norma della legislazione tunisina, ed esentati dai dazi doganali all'importazione nella Comunità nel limite di un contingente tariffario comunitario annuo di 50 000 ettolitri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina e concernente taluni vini originari della Tunisia, che beneficiano di una denominazione d'origine, è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine d'impegn la Comunità.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, add 16 ottobre 1978. Per il Consiglio Il Presidente K. von DOHNANYI ACCORDO sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, concernente taluni vini originari della Tunisia che beneficiano di una denominazione d'origine Lettera n. 1 Bruxelles,... Signor Ambasciatore, ho l'onore d'informarLa che ricorrono attualmente i presupposti per l'applicazione, fatto salvo il rispetto de prezzi di riferimento, della concessione prevista all'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo di cooperazi tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, firmato il 25 aprile 1976, e all'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo provvisorio, firmato lo stesso giorno, per le importazioni nella Comunità dei vini che, a norma della legislazione tunisina, beneficiano di una delle denominazioni d'origine sotto elencate ed ai quali Ella ha chiesto che si applichino le predette disposizioni: _ Coteaux de Tebourba, _ Sidi-Salem, _ Kelibia, _ Thibar, _ Mornag, _ grand cru Mornag. In considerazione della data di entrata in vigore degli ultimi elementi della legislazione tunisina per i vini in causa, il beneficio del contingente sarà riservato ai vini prodotti dalla raccolta 1977. Mi permetto inoltre di precisare, ai fini dell'applicazione delle dichiarazioni della Comunità relative alle disposizioni degli articoli summenzionati, che i vini sfusi potranno beneficiare del regime in causa soltanto se soddisferanno ai seguenti requisiti: a) i recipienti devono essere idonei al trasporto dei vini ed unicamente riservati a tale uso; b) i recipienti devono essere completamente riempiti; c) i sistemi di chiusura dei recipienti devono essere inviolabili e garantire che nessuna manipolazione sia avvenuta durante il trasporto o il deposito, fatte salve le manipolazioni debitamente controllate dalle autorità tunisine o dalle autorità degli Stati membri; d) ogni recipiente deve recare un'etichetta esterna che consenta d'identificare il vino di qualità in esso contenuto; e) il trasporto dei vini puo essere effettuato soltanto in recipienti della capacità massima di 25 ettolitri. Il presente accordo, sotto forma di scambio di lettere, è parte integrante dell'accordo di cooperazione e dell'accordo provvisorio. La Comunità prenderà le disposizioni necessarie affinché il regime sopra descritto entri in vigore a decorrere dal 1 novembre 1978. La prego di voler confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede. Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione. A nome del Consiglio delle Comunità europee Lettera n. 2 Bruxelles,... Signor..., mi pregio di accusare ricezione della Sua lettera in data odierna, il cui testo è riportato in appresso: "Ho l'onore d'informarLa che ricorrono attualmente i presupposti per l'applicazione, fatto salvo il rispetto de prezzi di riferimento, della concessione prevista all'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, firmato il 25 aprile 1976, e all'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo provvisorio firmato lo stesso giorno, per le importazioni nella Comunità dei vini che, a norma della legislazione tunisina, beneficiano di una delle denominazioni d'origine sotto elencate ed ai quali Ella ha chiesto che si applichino le predette disposizioni: _ Coteaux de Tebourba, _ Sidi-Salem, _ Kelibia, _ Thibar, _ Mornag, _ grand cru Mornag. In considerazione della data di entrata in vigore degli ultimi elementi della legislazione tunisina per i vini in causa, il beneficio del contingente sarà riservato ai vini prodotti dalla raccolta 1977. Mi permetto inoltre di precisare, ai fini dell'applicazione delle dichiarazioni della Comunità relative alle disposizioni degli articoli summenzionati, che i vini sfusi potranno beneficiare del regime in causa soltanto se soddisferanno ai seguenti requisiti: a) i recipienti devono essere idonei al trasporto dei vini ed unicamente riservati a tale uso; b) i recipienti devono essere completamente riempiti; c) i sistemi di chiusura dei recipienti devono essere inviolabili e garantire che nessuna manipolazione sia avvenuta durante il trasporto o il deposito, fatte salve le manipolazioni debitamente controllate dalle autorità tunisine o dalle autorità degli Stati membri; d) ogni recipiente deve recare un'etichetta esterna che consenta d'identificare il vino di qualità in esso contenuto; e) il trasporto dei vini puo essere effettuato soltanto in recipienti della capacità massima di 25 ettolitri. Il presente accordo, sotto forma di scambio di lettere, è parte integrante dell'accordo di cooperazione e dell'accordo provvisorio. La Comunità prenderà le disposizioni necessarie affinché il regime sopra descritto entri in vigore a decorrere dal 1 novembre 1978. La prego di voler confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede ". Ho l'onore di confermare l'accordo del mio governo su quanto precede. Voglia gradire, Signor..., i sensi della mia più alta considerazione. Per il governo della Repubblica di Tunisia