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REGOLAMENTO (CEE) N. 2574/78 DEL CONSIGLIO del 30 ottobre 1978 relativo alla concessione di un aiuto supplementare al consumo di burro nel Regno Unito

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/782, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la situazione del mercato del burro è caratterizzata da cospicue disponibilità e che occorre pertanto aumentare il consumo di burro con tutti i mezzi appropriati;

considerando che il ribasso dei prezzi al consumo finale costituisce un mezzo appropriato per raggiungere tale obiettivo; che, a tal fine, è stato adottato il regolamento (CEE) n. 1901/78 della Commissione, del 4 agosto 1978, relativo allo smercio a prezzo ridotto, durante la campagna lattiera 1978/1979, di burro destinato al consumo diretto nella Comunità3; che questa misura è stata adeguata alla particolare situazione dell'Italia in virtù del regolamento (CEE) n. 1764/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla concessione di un aiuto al consumo di burro in Italia4;

considerando che la situazione del mercato del burro nel Regno Unito è caratterizzata da rilevanti scorte di burro importato che esercitano un'azione di contrazione dei prezzi; che il prezzo di mercato si situa al di sotto del livello del prezzo d'intervento; che la reimmissione su questo mercato di burro d'intervento rischierebbe di aggravare la situazione esistente; che il regolamento (CEE) n. 1901/78 non si applica pertanto al Regno Unito; che è necessario ricercare un'altra formula intesa a far beneficiare i consumatori del Regno Unito di un'ulteriore riduzione del prezzo del burro;

considerando che a tale scopo appare opportuno prevedere per un corrispondente quantitativo di burro prodotto nella Comunità immesso sul mercato del Regno Unito un aiuto supplementare a quello applicato in virtù del regolamento (CEE) n. 880/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo alla concessione di un aiuto al consumo di burro5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1040/786; che il finanziamento comunitario integrale di questo aiuto supplementare è operato a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/728,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Il Regno Unito concede un aiuto di 20 unità di conto per 100 chilogrammi per un quantitativo massimo di 51 025 tonnellate di burro prodotto nella Comunità venduto per consumo diretto a decorrere dal 1 novembre 1978.

2. Questo aiuto è cumulato con quello che il Regno Unito concede in virtù del regolamento (CEE) n. 880/77. L'articolo 2 del citato regolamento si applica per quanto riguarda la concessione dell'aiuto in virtù del presente regolamento.

3. Il Regno Unito adotta le misure appropriate per garantire una equilibrata ripartizione del quantitativo di burro di cui al paragrafo 1, tenendo segnatamente conto del quantitativo di burro abitualmente smerciato dagli interessati per il consumo diretto nel Regno Unito.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, add 30 ottobre 1978. Per il Consiglio Il Presidente J. ERTL