REGOLAMENTO (CEE) N. 2962/78 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1978 che modifica il regolamento (CEE) n. 1391/78 per quanto riguarda la scheda segnaletica messa a punto nel quadro del regime di premi per la non commercializzazione del latte
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1041/782, in particolare l'articolo 7,
considerando che a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1391/78 della Commissione, del 23 giugno 1978, recante modalità di applicazione modificate del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero3, il beneficiario puo fornire la prova dell'utilizzazione di una vacca conformemente alla destinazione prevista soltanto presentando l'originale dell scheda segnaletica debitamente compilata; che nel facsimile di questa scheda, figurante nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1391/78, viene precisato che l'allevatore è responsabile della restituzione della scheda segnaletica, per indurlo a non commercializzare gli animali senza essersi preventivamente assicurato della restituzione della scheda;
considerando, tuttavia, che si sono già verificati casi di perdita della scheda segnaletica sotto il regime del regolamento (CEE) n. 1391/78; che è opportuno rendere meno rigorose le disposizioni in causa accettando, in via eccezionale, che venga compilato un duplicato;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1391/78 è aggiunto il seguente paragrafo 5:
"5. Tuttavia, in caso di perdita dell'originale della scheda segnaletica, l'autorità competente che l'ha rilasciato puo consegnare all'interessato, in via eccezionale, una copia dello stesso recante in caratteri ben leggibili la menzione" duplicato ". Detto duplicato, dopo essere stato debitamente compilato a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, come è stato fatto per il documento originale, puo essere considerato come prova a norma del paragrafo 4."
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica alle schede segnaletiche rilasciate a decorrere dal 24 giugno 1978.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1978. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente